SONO UN DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – PRESTAZIONE OCCASIONALE

Se svolgessi un lavoro autonomo occasionale, e superassi la soglia di € 5000 annue cosa devo fare ai fini del pagamento dei contributi? Dovrei iscrivermi alla gestione separata per la quota di maggior reddito per pagare quanto? E’ confermata l’esenzione contributiva INAIL?

L’art. 44, c. 2, della Legge n. 326/03 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, che i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (tipologia contrattuale che ha la propria fonte normativa nelle disposizioni dell’art. 2222 e segg. del codice civile, relative al contratto d’opera), sono obbligati all’iscrizione alla Gestione separata INPS e al versamento dei relativi contributi previdenziali solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro nell’anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.

In questi casi, pertanto, la contribuzione deve essere versata solamente sulla quota di reddito eccedente la soglia dei €. 5.000 (compenso lordo), che costituisce l’imponibile previdenziale (dedotte le eventuali spese poste a carico del committente, risultanti dalla fattura) sul quale applicare l’aliquota contributiva (per il 2016, l’aliquota contributiva prevista per i soggetti obbligati al versamento nella Gestione separata che siano contemporaneamente iscritti anche ad altra forma di previdenza, è pari al 24%).

L’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata è a carico del datore di lavoro e sorge nell’anno in cui il lavoratore supera il predetto limite di compensi. Quest’ultimo si vedrà applicare la ritenuta previdenziale pari ad 1/3 del contributo dovuto, essendo i restanti 2/3 di contribuzione a carico del datore di lavoro.

 


Cosa è la prestazione occasionale

E’ quella prestazione che il lavoratore eroga non abitualmente e senza continuità e senza attività di coordinamento da parte del committente.

Il professionista, lavoratore autonomo o azienda che esegue un’attività lavorativa saltuariamente per un altro soggetto persona fisica con Partita IVA o soggetto giuridico, deve rilasciare al committente la ricevuta di prestazione occasionale con ritenuta d’acconto.

Ai fini fiscali, una ricevuta di pagamento prestazione occasionale con ritenuta d’acconto per essere valida deve riportare i seguenti dati:

  • Dati del prestatore occasionale: ovvero, i dati del professionista che ha svolto la prestazione occasionale: Nome e cognome, indirizzo, telefono e numero Partita IVA.
  • Dati Committente prestazione occasionale: ossia, i dati della persona fisica con Partita IVA o soggetto giuridico come aziende, imprese ecc, che ha commissionato la collaborazione;
  • Numero Nota e data: indicare se si tratta della prima, seconda o terza ricevuta di pagamento prestazione occasionale e la data;
  • Specifica dicitura prestazione occasionale: somma non soggetta ad I.V.A. ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/1972 trattandosi di prestazioni occasionali;
  • Compenso: indicare il compenso lordo, ovvero, la somma ricevuta per la prestazione occasionale, 20% ritenuta d’acconto da calcolare sulla base imponibile e compenso netto, e se il prestatore occasionale è iscritto alla gestione separata, va indicato anche il 4% da calcolare sempre sulla base imponibile per il contributo INPS;
  • Marca da bollo da 2 euro su ricevute: obbligatoria su tutte le ricevute di pagamento che superano le 77,47 euro;
  • Data e firma: di chi emette la ricevuta prestazione occasionale.

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA – ART. 2222 Codice civile

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.
La ratio della norma delinea i caratteri del contratto di prestazione d’opera:
a) prestazione di lavoro prevalentemente personale;
b) assenza di vincolo di subordinazione;
c) corresponsione di un corrispettivo.