IL PART-TIME NEL PUBBLICO IMPIEGO




TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO

Con la legge 183/2010, la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time non è più automatica (nel limite del contingente) ma è subordinata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione interessata.

 

Cosa accade se un dipendente pubblico propone istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time?

Accade che la pubblica amministrazione non ha più l’obbligo di accoglierla, né la trasformazione avviene in modo automatico. La trasformazione può essere concessa entro 60 giorni dalla domanda.

La valutazione dell’istanza da parte dell’amministrazione si deve basare su 3 elementi:
Con la legge 183/2010, la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time non è più automatica (nel limite del contingente) ma è subordinata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione interessata.

 

La valutazione dell’istanza da parte dell’amministrazione si deve basare su 3 elementi:

  • La disponibilità nell’ambito dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in relazione alla dotazione organica.

 

  • L’oggetto dell’attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto. Lo svolgimento dell’altra attività non deve essere incompatibilità con il lavoro che si svolge. La trasformazione non è concessa quando l’attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con altra amministrazione.
  • l’impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall’accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente.
  • Se la valutazione in merito all’accoglimento della domanda fosse negativa, le motivazioni devono essere scritte ed esplicitate correttamente.

In presenza di un numero di domande eccedenti la capienza, hanno precedenza rispettivamente:

  • i lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche;
  • i lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104 del 1992, con riconoscimento di una invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
  • i lavoratori con figli conviventi di età non superiore a 13 anni;
  • i lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave.

 




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