TRASFERIMENTO DIPENDENTE PUBBLICO ED ORGANICO INSUFFICIENTE

Organico insufficiente? Non può essere una scusa per negare il trasferimento.

Ai fini di ottenere una sede di lavoro più vicina alla residenza delle persone cui prestare assistenza, sussistendone le condizioni di legge l’Amministrazione può condizionare detto trasferimento, solo provando il bisogno di corrispondere ad indeclinabili esigenze organizzative o di efficienza complessiva del servizio.

 

Il diritto del dipendente pubblico ad ottenere il trasferimento a una sede di lavoro che consenta di prestare assistenza al congiunto disabile (configurato, ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992, con l’espressione “ove possibile”) non viene meno nel caso in cui l’amministrazione che si oppone non dia adeguata prova delle ragioni oggettive che rendono prevalente l’interesse organizzativo a trattenere il dipendente nell’attuale sede e, dunque, recessivo l’interesse alla tutela del disabile al quale prestare assistenza (Consiglio di Stato sez. III 10 novembre 2015 n. 5113).

Nella valutazione dell’istanza infatti, va tenuto conto, infatti, che la posizione del dipendente pubblico che, invocando la legge 5 febbraio 1992, n. 104, chiede per ragioni familiari l’assegnazione per trasferimento ad altra sede di servizio, si qualifica come interesse legittimo, per cui spetta all’Amministrazione valutare l’istanza alla luce delle esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio ma, trattandosi di disposizioni rivolte a dare protezione a valori di rilievo costituzionale, ogni eventuale limitazione o restrizione nella relativa applicazione deve comunque essere espressamente dettata e congruamente motivata.

Di conseguenza, ai fini di ottenere una sede di lavoro più vicina alla residenza delle persone cui prestare assistenza, sussistendone le condizioni di legge l’Amministrazione può condizionare detto trasferimento, solo provando il bisogno di corrispondere ad indeclinabili esigenze organizzative o di efficienza complessiva del servizio, esigenze che nel caso di specie non risultano ricorrere.

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