Scelta e trasferimento di sede per lavoratori disabili (dipendenti pubblici) previste possono valere soltanto nell’ambito della stessa amministrazione o ente di appartenenza.

Mobilità volontaria e obbligatoria
Il legislatore è intervenuto ripetutamente sulle norme che riguardano la mobilità volontaria nell’ambito della Pubblica Amministrazione regolata dall’art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 relativo a “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse“.
In generale possiamo dire che la normativa tende a valorizzare ed incentivare l’istituto della mobilità volontaria. Infatti, l’art. 5, comma 1 – quater della Legge n. 43 del 31 marzo 2005 ha modificato l’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 introducendo il comma 2 bis che impone a tutte le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali, di attivare le procedure di mobilità prima di espletare i concorsi per la copertura di posti vacanti.
Le amministrazioni, in via prioritaria, devono provvedere all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.
Pertanto, la mobilità volontaria è possibile anche fra comparti diversi , ma richiede il nullaosta da parte dell’amministrazione di appartenenza. Si sottolinea, inoltre, che in questo caso la normativa indica una parità di qualifica, e non di profilo professionale.
La circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 4/2008, sottolinea che il quadro normativo generale è caratterizzato da un particolare favore per l’istituto della mobilità quale strumento per conseguire una più efficiente distribuzione organizzativa delle risorse umane nell’ambito della pubblica amministrazione con significativi riflessi sul contenimento della spesa pubblica, nonché sull’effettività del diritto al lavoro quale diritto costituzionalmente garantito.
Più recentemente, l’art. 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” entrato in vigore il 25/6/2014 e convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 ha modificato i commi 1 e 2 dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Con tali modifiche si prevede che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo di trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.
In tale ottica, è istituito un apposito fondo destinato a migliorare la collocazione del personale (comma 2.3).
Le innovazioni introdotte prevedono poi la possibilità, in via sperimentale (fino all’introduzione di nuove procedure per la definizione dei fabbisogni standard), di operare trasferimenti tra sedi centrali di ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali, indipendentemente dall’assenso dell’amministrazione di appartenenza, a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell’amministrazione di provenienza e l’istituzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica di un portale per l’incontro tra domanda e offerta di mobilità volto ad agevolare le relative procedure.
Il comma 1-bis prevede la riqualificazione dei dipendenti “la cui domanda di trasferimento sia accolta”, da parte dell’amministrazione di destinazione, eventualmente avvalendosi della Scuola nazionale dell’amministrazione, la quale utilizza le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza maggiori oneri di finanza pubblica.
Per quanto riguarda la mobilità obbligatoria i dipendenti possano essere trasferiti all’interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso Comune o a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti.
A tal fine non si applica l’articolo 2103 del codice civile nella parte in cui prevede che il lavoratore “non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive“.
Secondo criteri da definirsi con successivo decreto ministeriale – previa intesa, ove necessario, in sede di Conferenza unificata, e previa consultazione con le confederazioni rappresentative – si prevede che possano realizzarsi passaggi diretti di personale tra amministrazioni anche in assenza di accordo tra queste, quando sia necessario sopperire a carenze di organico per l’esercizio delle funzioni istituzionali.
Queste regole si applicano solo con il consenso dei lavoratori interessati nel caso di dipendenti con figli di età inferiore a tre anni aventi diritto al congedo parentale o assistano persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti.
Specifiche norme poi sono riferite al personale scolastico.
E’ prevista (comma 2.2) la nullità delle clausole contrattuali in contrasto con la nuova disciplina sulla mobilità del personale.
Mobilità compensativa o interscambio
L’art. 7 del D.P.C.M. n. 325 del 5 agosto 1988 prevede la possibilità di uno scambio di dipendenti della p.a., anche di diverso comparto, purchè esista l’accordo delle amministrazioni di appartenenza ed entrambi i dipendenti posseggano un corrispondente profilo professionale, ovvero svolgano le medesime mansioni. Anche in caso di identico mansionario e di identico comparto, è sempre necessario il nullaosta da parte dell’amministrazione di appartenenza.
Si sottolinea, inoltre, che in questo caso, a differenza della mobilità volontaria, la normativa indica non solo una parità di qualifica, ma anche di profilo professionale.
Infine presentiamo alcune tipologie di trasferimento che hanno un carattere provvisorio come l’assegnazione temporanea del lavoratore genitore di un figlio minore di tre anni o un carattere straordinario ed eccezionale come nel caso del comando o distacco. In tutti questi casi, infatti, non vi è un trasferimento definitivo come avviene con la mobilità.
Assegnazione temporanea del lavoratore genitore di un figlio minore di tre anni
In merito al trasferimento di sede, una ulteriore opportunità è offerta dalla legge n. 350/2003 che intende agevolare il “riavvicinamento familiare” dei genitori con figli minori di tre anni. Infatti l’art. 3 – comma 5 della legge n. 350/2003, modifica il Decreto Legislativo 151/2001 introducendo l’art. 42/bis dove si prevede che il genitore, con figli minori fino a tre anni, dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione”.
I presupposti per poter fruire del beneficio sono:
- entrambi i genitori siano lavoratori con un figlio di età inferiore ai 3 anni;
- nella sede di servizio richiesta, ubicata nella provincia o regione ove lavora l’altro coniuge, esista un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva.
Questa norma ha incontrato notevoli difficoltà di applicazione con conseguenti contenziosi in merito a diversi aspetti tra cui l’ambito di applicazione. A questo proposito più sentenze del Consiglio di Stato, poi disapplicate da diversi T.A.R,. hanno stabilito la non applicabilità della norma al personale militare.
Ulteriori problemi interpretativi sono sorti sull’età del bambino in relazione al periodo di fruizione.
L’assegnazione, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente i 3 anni. Se viene, quindi, concessa l’assegnazione temporanea quando il bambino ha 1 anno, la stessa potrà estendersi per un periodo complessivo di 3 anni e cioè fino a quando il bambino avrà 4 anni di età.
A tal proposito si è espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 192/04 del 04/05/2004, il quale, al quesito del Ministero dell’Interno concernente “l’ambito temporale del beneficio, ovvero se l’assegnazione temporanea in esame debba essere, in ogni caso, limitata fino al compimento dei tre anni di età dei minori” ha fornito il proprio parere, stabilendo che “il limite di età (figli al di sotto dei tre anni), stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che da diritto al beneficio, determinandone l’arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l’assegnazione provvisoria”.
Comando e Distacco
Il comando è un istituto previsto dall’art. 56 del D.P.R. n. 3/57 modificato dalla Legge n. 127/97. Con il comando l’impiegato pubblico viene destinato, temporaneamente e per sopperire ad esigenze eccezionali dell’amministrazione richiedente, ad un’altra amministrazione o ente pubblico diverso da quello di appartenenza. Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. La Legge n.127/97 ha semplificato il procedimento prevedendo che il provvedimento di “comando” va adottato entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. In attesa dell’adozione del provvedimento formale di “comando” è consentita l’immediata utilizzazione del dipendente presso l’Amministrazione richiedente, previo nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza. Gli oneri stipendiali fanno carico all’Amministrazione richiedente.
La utilizzazione temporanea del dipendente pubblico presso un ufficio diverso da quello che costituisce la sua sede di servizio viene definita come distacco. L’istituto non è previsto dalla legislazione del pubblico impiego, ma ha comunque una certa diffusione. Si distingue dal comando proprio perché l’impiegato non viene destinato ad altra amministrazione, ma viene temporaneamente assegnato ad un ufficio, diverso, della stessa amministrazione di appartenenza.
IMPORTANTE
Gli istituti che abbiamo descritto sono disciplinati, oltre che dalla legge, dai contratti di lavoro. Pertanto è importante verificare le specifiche previsioni dei contratti di lavoro. A titolo esemplificativo citiamo il caso della scuola dove la mobilità intercompartimentale trova difficile applicazione nonostante il contratto collettivo di lavoro 1996-1999 la preveda espressamente all’art. 10 – comma 8. Inoltre i criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale del personale della scuola sono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale. Notiamo ancora che la mobilità intercompartimentale nella scuola è stata espressamente prevista nella legge 111/2011 per quei docenti non idonei all’insegnamento ma idonei in altre mansioni.
Normativa di riferimento
- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 : “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;
- D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 : “Procedure per l’attuazione del principio di mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni”;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 : “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 26 giugno 1992, n. 90543/7/448: “Applicazione degli articoli 22 e 33 della legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104). Criteri illustrativi”;
- Legge 15 maggio 1997, n. 127 : “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;
- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 : “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 : “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Legge 24 dicembre 2003, n. 350 : “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2004);
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311 : “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”;
- Legge 31 marzo 2005, n. 43 : “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280”;
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 : “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;
- Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 18 aprile 2008, n. 4 : “Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità”;
- Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 : Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
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