TFR TRATTENUTA DEL 2,5% – LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONDANNATA

E’ Illegittima la trattenuta del 2,5% sul TFR 

Quando la pubblica amministrazione trattiene illegittimamente il 2,5 del TFR si può ricorrere in al TAR per chiederne la restituzione del mal tolto oltre interessi.
Si riporta una sentenza in tal senso dove la P.A. è stata condannata. Leggete attentamente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 414 del 2016, proposto da:

Al. Po. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato In. D’A. C.F. (omissis), con domicilio ex lege presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, (…);

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

del decreto ingiuntivo n. 828/14 in favore di Po. Al.; del decreto ingiuntivo n. 825/14 in favore di Ma. Ma.; del decreto ingiuntivo n. 605/14 in favore di Na. Ma. Te.; del decreto ingiuntivo n. 559/13 in favore di Pe. Ro.; del decreto ingiuntivo n. 624/14 in favore di Sa. Ca.; del decreto ingiuntivo n. 723/13 in favore di Ol. Si.; del decreto ingiuntivo n. 691/13 in favore di Mo. Gi..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

I ricorrenti Po. Al. ed altri depositavano i ricorsi di cui in epigrafe per chiedere la restituzione della illegittima trattenuta del 2,5% sul TFR, a seguito dei quali venivano emessi Decreti Ingiuntivi n. 828/2014 in data 19/12/2014, n. 825/2014 in data 17/12/2014, n. 605/2014 in data 25/09/2014, n. 559/2013 in data 25/07/2013, n. 624/2014 in data 25/09/2014, n. 723/2013 in data 26/09/2013 e n. 691/2013 in data 16/09/2013 con cui i ricorrenti sentirono condannare il Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, dal Tribunale del Lavoro di Treviso, alla restituzione delle seguenti somme:

1) Po. Al. Euro 1.648,40 oltre i successivi e maturandi interessi.

Decreto Ingiuntivo n. 828/2014 del 19/12/2014, RG 1873/2014, reso dal Tribunale di Treviso, munito di formula esecutiva in data 02/03/15 sulla base del decreto di esecutorietà del 23/02/15,.

2) Ma. Ma. Euro 2.336,13 oltre i successivi e maturandi interessi.

Decreto Ingiuntivo n. 825/2014 del 17/12/2014 RG 1867/2014, reso dal Tribunale di Treviso, munito di formula esecutiva in data 25/02/15 sulla base del decreto di esecutorietà del 16/02/15.

3) Na. Ma. Te. Euro 2.519,94 oltre i successivi e maturandi interessi.

Decreto Ingiuntivo n. 605/2014 del 25/09/2014 RG 1867/2014, reso dal Tribunale di Treviso, munito di formula esecutiva in data 04/03/15 sulla base del decreto di esecutorietà del 02/03/15.

4) Pe. Ro. Euro 1.325,21

Oltre i successivi e maturandi interessi.

Decreto Ingiuntivo n. 559/2013 del 25/07/2013 RG 1185/2013, reso dal Tribunale di Treviso, munito di formula esecutiva in data 12/02/15 sulla base del decreto di esecutorietà del 30/01/15.

5) Sa. Ca. Euro 2.151,33 oltre i successivi e maturandi interessi.

Decreto Ingiuntivo n. 624/2014 del 25/09/2014 RG 1334/2014, reso dal Tribunale di Treviso, munito di formula esecutiva in data 20/02/15 sulla base del decreto di esecutorietà del 10/02/15.

6) Ol. Si. Euro 1.817,58 oltre i successivi e maturandi interessi.

Decreto Ingiuntivo n. 723/2013 del 26/09/2013 RG 1557/2013, reso dal Tribunale di Treviso, munito di formula esecutiva in data 12/02/15 sulla base del decreto di esecutorietà del 15/01/15.

7) Mo. Gi. Euro 2.186,14 oltre i successivi e maturandi interessi.

Decreto Ingiuntivo n. 691/2013 del 16/09/2013 RG 1493/2013, reso dal Tribunale di Treviso, munito di formula esecutiva in data 18/09/13 sulla base del decreto immediatamente esecutivo del 16/09/2013.

Ciò premesso i ricorrenti agiscono dinanzi a questo T.A.R. per chiedere l’ottemperanza dei suddetti decreti ingiuntivi.

Il ricorso deve essere accolto, non essendosi l’amministrazione costituita in giudizio né avendo inviato alcuna comunicazione per smentire, in fatto, la pretesa attorea.

Da rilevare, infatti, che ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2334). Il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 c.p.c., ha infatti valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza (Cons. St., sez. V, 8 settembre 2011, n. 5045).

Ciò stante, il Collegio deve affermare l’obbligo del Ministero dell’Università e della Ricerca di dare integrale esecuzione ai decreti ingiuntivi sopra menzionati mediante il pagamento delle suddette somme, oltre interessi fino al saldo effettivo e spese del procedimento d’ingiunzione.


Per le superiori considerazioni il MIUR va dunque condannato al pagamento delle predette somme e degli interessi legali fino al soddisfo e delle spese legali del procedimento d’ingiunzione entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza alla scadenza del termine assegnato si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il funzionario che verrà a tal fine incaricato dal Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Scolastico del MIUR il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di trenta giorni, decorrente dalla richiesta delle parti.

In accoglimento, altresì, della domanda presentata ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., è stabilito, nell’ammontare di ulteriori interessi, al tasso legale, sulle somme dovute dal MIUR, l’importo che lo stesso Ministero è tenuto a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti per ogni giorno di ritardo nel pagamento, decorrente dallo scadere del termine di 40 giorni allo stesso Ministero direttamente assegnato e fino al pieno soddisfo.

Le spese del giudizio di ottemperanza vanno poste a carico dell’amministrazione nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

Ordina al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, di dare esecuzione ai decreti ingiuntivi menzionati in epigrafe, nel termine di quaranta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;

in caso di mancata esecuzione, nel termine predetto, nomina sin d’ora quale Commissario ad Acta il il funzionario a ciò incaricato dal Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Scolastico del MIUR, il quale Commissario dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi, dietro presentazione di specifica istanza della parte interessata, entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta istanza;

Stabilisce, nell’ammontare di ulteriori interessi, al tasso legale, sulle somme dovute dal MIUR, l’importo che lo stesso Ministero è tenuto a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti per ogni giorno di ritardo nel pagamento, decorrente dallo scadere del termine di 40 giorni allo stesso Ministero direttamente assegnato e fino al pieno soddisfo;

Condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, spese che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre oneri accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Depositata in Segreteria il 25 luglio 2016.

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