TABELLE DI EQUIPARAZIONE PER INTERSCAMBIO

CONSULTA LE TABELLE DI EQUIPARAZIONE DEI PROFILI GIURIDICI  ED ECONOMICI

 

Tabelle-Pubblico-Impiego-equiparativi-profili-giuridici-per-interscambio-o-mobilità-compenastiva    

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, che al fine di favorire i processi di mobilita'  fra  i  comparti  di
contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
su  proposta  del  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui  all'art.  8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,  sentite  le  Organizzazioni
sindacali per definire, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento
previsti dai contratti collettivi relativi  ai  diversi  comparti  di contrattazione del personale non dirigenziale; 
  Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il
quale prevede che il decreto  di  cui  all'art.  29-bis  del  decreto legislativo n. 165 del 2001 e' adottato,  secondo  la  procedura  ivi
indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto e che, decorso il  suddetto
termine, la tabella di equiparazione ivi  prevista  e'  adottata  con decreto del Ministro delegato per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di
cui al citato art. 29-bis; 
  Visto l'art. 30 del predetto decreto legislativo n. 165  del  2001, cosi' come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n. 114; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma  1  dell'art.  30  del  decreto legislativo n. 165 del 2001 che disciplina la «mobilita'  volontaria»
che  consente  alle  amministrazioni  pubbliche  di  ricoprire  posti vacanti in organico mediante passaggio diretto dei dipendenti di  cui all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001
appartenenti a una qualifica  corrispondente  e  in  servizio  presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento,  previo
assenso dell'amministrazione di appartenenza; 
  Visto, altresi', il comma 2  del  medesimo  art.  30  del  predetto decreto legislativo n. 165 del  2001  secondo  cui,  nell'ambito  dei
rapporti di lavoro dell'art. 2, comma 2, i dipendenti possono  essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo
tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero  a  distanza  non
superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del medesimo comma non si applica il terzo periodo  del  primo  comma
dell'art.  2103  del  codice  civile,  configurandosi   la   predetta fattispecie come «mobilita' obbligatoria» tra amministrazioni; 
  Visto lo stesso comma 2 del medesimo art. 30 del  predetto  decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo cui con decreto del Ministro  per
la   semplificazione   e   la   pubblica   amministrazione,    previa consultazione  con  le  confederazioni  sindacali  rappresentative  e
previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  possono
essere fissati criteri per realizzare i processi di cui  al  presente comma, anche, mediante «mobilita' funzionale» con passaggi diretti di
personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio   delle   funzioni   istituzionali   da    parte    delle
amministrazioni che presentano carenze di organico; 
  Visto il comma 2.3  del  medesimo  art.  30  del  predetto  decreto legislativo n. 165 del 2001, che al fine di favorire  i  processi  di
cui ai commi 1 e 2, ha  istituito,  nello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
miglioramento dell'allocazione  del  personale  presso  le  pubbliche amministrazioni, e ha  previsto  che  i  criteri  di  utilizzo  e  le
modalita' di gestione delle risorse  del  fondo  sono  stabiliti  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  20 dicembre 2014,  recante:  «Definizione  dei  criteri  di  utilizzo  e
modalita'  di  gestione  delle  risorse  del   fondo   destinato   al miglioramento dell'allocazione  del  personale  presso  le  pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'articolo 30, comma  2.3,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»,  e,  in  particolare,  l'art.  1,
nella parte in cui definisce  le  fattispecie  sopra  indicate  della «mobilita'   volontaria»,   della   «mobilita'   obbligatoria»    tra
amministrazioni e della «mobilita' funzionale»; 
  Visti i commi 2-bis e 2-quinquies del predetto art. 30 del  decreto legislativo n. 165 del 2001, nella parte in cui stabiliscono  che  il
passaggio  in  altra  amministrazione  del  dipendente  e'   disposto nell'area funzionale e posizione economica  corrispondente  a  quella
posseduta  presso  l'amministrazione  di  provenienza  e  che,  salvo diversa   previsione,   a   seguito   dell'iscrizione    nel    ruolo
dell'amministrazione di destinazione, al  dipendente  trasferito  per mobilita' si  applica  esclusivamente  il  trattamento  giuridico  ed
economico,  compreso  quello  accessorio,  previsto   nei   contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione; 
  Visti gli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo  n.  165 del 2001 in materia di eccedenze, mobilita' collettiva e gestione del
personale in disponibilita'; 
  Ritenuto che le  tabelle  previste  dall'art.  29-bis  del  decreto legislativo  n.  165  del  2001  possano   agevolare   la   mobilita'
volontaria,  quella  obbligatoria  e   quella   funzionale,   nonche' l'attuazione  dei  processi  in  atto  di   riordino   di   enti   ed
amministrazioni pubbliche  e  garantire  l'esercizio  delle  funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che  presentano  carenze
di organico; 
  Ritenuto che l'art. 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel prevedere quale contenuto del  decreto  la  definizione  di  «una
tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti  dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione»,
non consente di innovare,  modificare  o  integrare  gli  ordinamenti  professionali dei Contratti collettivi nazionali  di  lavoro  vigenti
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;  
  Ritenuto  che  la  «tabella  di  equiparazione  fra  i  livelli  di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi  ai  diversi
comparti di  contrattazione»,  in  attuazione  dell'art.  29-bis  del decreto legislativo n. 165 del 2001,  rappresenta  uno  strumento  di
corrispondenza tra livelli economici di  inquadramento,  utilizzando, tra  gli  altri  criteri  di  armonizzazione,  anche  l'importo   del
trattamento tabellare stabilito per il personale non dirigenziale dai contratti collettivi  relativi  al  biennio  economico  2008-2009,  e
consente   di   favorire   i   predetti   processi    di    mobilita' intercompartimentale; 
  Rilevato  che  per  individuare  la  corrispondenza   dei   livelli economici previsti dai  vigenti  contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro relativi ai diversi comparti di contrattazione  del  personale non dirigenziale e'  necessario  stabilire,  in  termini  generali  e
preventivi, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie  di inquadramento del  personale  appartenente  ai  diversi  comparti  di
contrattazione;  
  Considerato che per definire l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi
comparti  di  contrattazione  occorre  confrontare  gli   ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti nazionali tenendo
conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilita' e dei titoli di accesso relativi  alle  qualifiche  ed  ai  profili  professionali
indicati  nelle  declaratorie  delle  medesime  aree   funzionali   e categorie; 
  Considerato  che  l'equiparazione  tra  le  aree  funzionali  e  le categorie di inquadramento  del  personale  appartenente  ai  diversi
comparti di contrattazione, definita astrattamente dalle  tabelle  di corrispondenza dei livelli economici allegate  al  presente  decreto,
deve  essere   comunque   accertata   dall'amministrazione   all'atto dell'inquadramento in relazione alla fattispecie concreta sulla  base
dei  rispettivi  ordinamenti  professionali,  nonche'   dei   criteri definiti dal presente decreto; 
  Ritenuto  che  le  determinazioni  per  l'effettiva  posizione   di inquadramento  giuridico  del  dipendente  trasferito  in   mobilita'
intercompartimentale devono tenere conto anche  delle  specifiche  ed eventuali abilitazioni del profilo professionale di provenienza e  di
destinazione,  fermo   restando   il   rispetto   dei   criteri   per l'individuazione del livello economico di inquadramento; 
  Stabilito che la corrispondenza tra i livelli economici relativi ai diversi comparti di contrattazione sia individuata anche  sulla  base
del  criterio  della  prossimita'  degli  importi   del   trattamento tabellare del comparto di provenienza; 
  Precisato  che  la  fascia  economica  derivante  da   progressione economica nel profilo di appartenenza non puo' dare luogo all'accesso
a profili professionali con superiore contenuto professionale;  
  Rilevato altresi' che  le  corrispondenze  stabilite  dal  presente decreto non modificano la disciplina prevista per l'inquadramento  in
posizioni professionali il  cui  accesso  e'  riservato  al  pubblico concorso   ovvero   escluso   tramite    procedure    di    mobilita'
intercompartimentale; 
  Visto l'art. 52 del decreto legislativo  n.  165  del  2001,  comma 1-bis, nella parte in cui stabilisce che i dipendenti  pubblici,  con
esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola,  delle accademie, conservatori e istituti  assimilati,  sono  inquadrati  in
almeno tre distinte aree funzionali e che le progressioni all'interno della stessa area avvengono  secondo  principi  di  selettivita',  in
funzione delle qualita'  culturali  e  professionali,  dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce
di merito; 
  Visto il CCNQ dell'11 febbraio 2007 per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009; 
  Visti i  vigenti  contratti  collettivi  nazionale  di  lavoro  del personale non dirigente dei comparti di contrattazione collettiva e i
vigenti ordinamenti professionali del personale non dirigente, tenuto conto dell'orario di lavoro settimanale pari a 36 ore; 
  Visto l'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del  2001, cosi' come sostituito dall'art. 54, comma 1, del decreto  legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, nella parte in cui  prevede  la  stipula  di appositi accordi tra  l'ARAN  e  le  Confederazioni  rappresentative,
secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5,  e  47,  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per definire  fino  a
un  massimo  di  quattro  comparti   di   contrattazione   collettiva nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate aree per la
dirigenza; 
  Visti i  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  relativi  al personale non dirigenziale dei comparti dei ministeri, delle  agenzie
fiscali, della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  degli  enti pubblici non economici,  compresi  quelli  di  cui  all'art.  70  del
decreto legislativo n. 165 del  2001,  delle  regioni  e  degli  enti locali, del servizio  sanitario  nazionale,  dell'universita',  delle
istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione,  delle  istituzioni di alta formazione  e  specializzazione  artistica  e  musicale,  del
personale   della   scuola,   ed   in   particolare   la   disciplina dell'ordinamento professionale e del tabellare; 
  Visto il contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  ai segretari comunali e provinciali, quadriennio 1998-2001, stipulato il
16 maggio  2001,  e,  in  particolare,  l'art.  32,  che  prevede  le corrispondenze professionali in caso di mobilita'; 
  Ritenuto che il presente decreto tiene conto dei vigenti  contratti collettivi nazionali di lavoro con la  conseguenza  che  in  caso  di
rinnovo  occorrera'  procedere  all'eventuale   aggiornamento   dello stesso; 
  Ritenuto di non declinare nei quadri di corrispondenza del presente decreto le posizioni stipendiali del personale docente e non  docente appartenente al comparto scuola e al comparto  delle  istituzioni  di
alta formazione e specializzazione artistica e  musicale,  in  quanto definite per fasce di anzianita'; 
  Ritenuto opportuno, in ragione della specificita'  dell'ordinamento professionale, escludere dai quadri di  corrispondenza  del  presente
decreto i professionisti disciplinati nell'ordinamento  professionale di alcuni contratti collettivi, nonche' i  profili  professionali  di
ricercatore e tecnologo, fermi  restando  la  disciplina  vigente  in materia di mobilita' e,  ove  compatibili,  i  criteri  del  presente
decreto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio  2014, con cui l'onorevole dottoressa Maria Anna  Madia  e'  stata  nominata
Ministro senza portafoglio;  
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22 febbraio 2014,  con  cui  al  Ministro  senza  portafoglio  onorevole
dottoressa Maria Anna Madia e'  stato  conferito  l'incarico  per  la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23 aprile 2014 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio
onorevole dottoressa Maria Anna Madia per  la  semplificazione  e  la pubblica amministrazione»; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta  del  7 maggio 2015; 
  Sentite  in  data  2  aprile  2015  le   confederazioni   sindacali rappresentative; 
  Su proposta del Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica amministrazione; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 

                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Le tabelle del presente decreto hanno la finalita' di favorire i processi di mobilita' fra i comparti di contrattazione del  personale
non dirigenziale delle pubbliche  amministrazioni  e  individuano  la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti  dai
contratti collettivi relativi ai diversi comparti di  contrattazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano fermi i
criteri per la comparazione dei livelli di inquadramento tra  aree  o categorie derivanti dai rispettivi ordinamenti  professionali  e  dal
presente decreto. 
  2. Le tabelle di corrispondenza di cui agli allegati da 1 a 10, che fanno  parte  integrante  del  presente  decreto,  non  hanno  valore
innovativo,   integrativo   o    modificativo    degli    ordinamenti professionali vigenti. 
  3. Le allegate tabelle da 1 a 8 (Tab. 1: Ministeri, Tab. 2: Agenzie fiscali, Tab. 3: Presidenza del Consiglio dei ministri, Tab. 4:  Enti
pubblici non economici, Tab. 5:  Regioni  ed  enti  locali,  Tab.  6: Servizio  sanitario  nazionale,  Tab.   7:   Universita',   Tab.   8:
Istituzioni ed enti di ricerca)  definiscono  le  corrispondenze  dei livelli economici del personale del  comparto  indicato  nella  prima
colonna con gli  altri  comparti  di  contrattazione  indicati  nelle successive colonne sulla base del criterio di cui all'art.  2,  comma
3. I livelli economici del personale degli enti  di  ricerca  di  cui alla Tab. 8 si intendono riferiti  anche  al  personale  dell'Agenzia
spaziale italiana (A.S.I.). Lo stesso criterio vale  per  le  colonne finali titolate «Ricerca» delle Tab. da 1 a 7. 
  4. La Tab. 9 definisce la corrispondenza del  personale  docente  e non docente del comparto Scuola e AFAM rispetto al comparto Ministeri
e si integra, per gli altri comparti, con la Tab. 1. Per  la  Tab.  9 non sono declinate le posizioni stipendiali del personale  docente  e
non docente appartenente ai relativi comparti. 
  5. Il segretario comunale collocato nella fascia professionale  «C» viene equiparato alla categoria o  area  professionale  piu'  elevata
prevista   dal   sistema   di    classificazione    vigente    presso l'amministrazione di  destinazione  con  inquadramento  nella  fascia
economica secondo i criteri del presente decreto. 
  6.  La  Tab.  10  definisce   la   corrispondenza   del   personale Unioncamere, Cnel  ed  Enac  rispetto  al  comparto  Ministeri  e  si
integra, per gli altri comparti, con la Tab. 1.
Art. 2 
                      Criteri di inquadramento 
 
  1.    Le    amministrazioni     pubbliche     operano,     all'atto dell'inquadramento del personale in mobilita', l'equiparazione tra le
aree  funzionali  e  le  categorie  di  inquadramento  del  personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione mediante confronto
degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo  conto  delle  mansioni,  dei
compiti, delle responsabilita' e dei titoli di accesso relativi  alle qualifiche ed ai profili professionali  indicati  nelle  declaratorie
delle medesime  aree  funzionali  e  categorie,  senza  pregiudicare, rispetto al requisito  del  titolo  di  studio,  le  progressioni  di
carriera legittimamente acquisite. La fascia economica  derivante  da progressione economica nel profilo di appartenenza non puo'  comunque
dare  luogo  all'accesso  a  profili  professionali   con   superiore contenuto professionale per i  quali  e'  previsto  un  piu'  elevato
livello di inquadramento giuridico iniziale. 
  2. L'individuazione della posizione di inquadramento giuridico  del dipendente trasferito in mobilita' intercompartimentale  deve  tenere
conto anche delle specifiche ed eventuali  abilitazioni  del  profilo professionale di provenienza e di destinazione. 
  3. La corrispondenza tra i livelli economici  relativi  ai  diversi comparti di  contrattazione  e'  individuata  anche  sulla  base  del
criterio della prossimita' degli importi  del  trattamento  tabellare del comparto di provenienza secondo le  corrispondenze  di  cui  alle
tabelle allegate al presente decreto, fermo  restando,  comunque,  il prioritario rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2  del  presente
articolo.
Art. 3 
                Trattamento economico e previdenziale 
 
  1. Nel caso di mobilita' volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 1, del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  si  applica  il  comma
2-quinquies del medesimo art. 30 del decreto legislativo n.  165  del 2001. 
  2. Nei casi di mobilita' diversa da quella volontaria, fatta  salva l'eventuale disciplina speciale  prevista,  i  dipendenti  trasferiti
mantengono: 
    a) il trattamento economico fondamentale e  accessorio  ove  piu' favorevole - limitatamente alle voci con carattere di  generalita'  e
natura fissa e continuativa, non  correlate  allo  specifico  profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste  dai  vigenti  contratti
collettivi nazionali di lavoro - corrisposto dall'amministrazione  di provenienza  al  momento  dell'inquadramento,  mediante  assegno   ad
personam riassorbibile con i  successivi  miglioramenti  economici  a qualsiasi titolo conseguiti  nei  casi  in  cui  sia  individuata  la
relativa  copertura  finanziaria  ovvero  a  valere  sulle   facolta' assunzionali; 
    b) la facolta' di optare per  l'inquadramento  e  il  trattamento previdenziale di provenienza. 
  Art. 4 
                              Efficacia 
 
  1. Il presente decreto  e'  da  riferire  alla  vigente  disciplina contrattuale. Le eventuali successive modifiche sono operate  secondo
la procedura di cui all'art. 29-bis del decreto legislativo 30  marzo 2001, n. 165. 
  2. Le corrispondenze  fra  i  livelli  economici  di  inquadramento stabilite nei quadri di cui agli allegati da 1 a 10 si applicano alle
procedure di mobilita' avviate successivamente all'entrata in  vigore del presente decreto. 
  3. Sono fatti salvi sia le disposizioni di carattere speciale sulla materia, sia gli ordinamenti professionali previsti  dalla  normativa
vigente. 
   Art. 5 
           Regioni a statuto speciale e Province autonome 
                         di Trento e Bolzano 
 
  Le disposizioni di cui al presente decreto si  applicano  anche  ai processi di mobilita' che coinvolgono, ove  previsti,  gli  specifici
comparti delle regioni a statuto speciale e delle  province  autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme  dei  rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 26 giugno 2015 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                               Il Ministro per la semplificazione     
                                 e la pubblica amministrazione        
                                            Madia                     
    
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
         Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2015 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri 
reg.ne prev. n. 2105


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