Il concorso alla stabilizzazione finanziaria applicata alle Province nel periodo dal 2010 al 2015

 LE PROVINCE E L’ANNOSA RIFORMA – FINANZIARIA E STABILIZZAZIONE

Come si è già avuto modo di comprendere dalle modalità di determinazione del FSR 2012, le Province, a partire dal 2010 e fino al 2017 (in verità due piccole riduzioni di risorse erano già state applicate in precedenza, nel 2008 e nel 2009) sono pesantemente coinvolte nelle manovre correttive di finanza pubblica attraverso provvedimenti che determinano forti riduzioni delle proprie disponibilità finanziarie.

 

Le riduzioni da operare sono quantificate annualmente per legge. Di seguito si riporta l’elenco delle principali norme dispositive di dette riduzioni.
Il decreto legge n. 78 del 2010, art.14, c. 2, dispone una riduzione di risorse da applicare nell’anno 2011 di 300 milioni di euro e a regime dal 2012 di 500 milioni.
L’articolo 28 comma 8 e 10 del decreto legge n.201 del 2011 introduce 9 una riduzione di risorse a decorrere dall’anno 2012 di 415 milioni di euro. Segue l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 16 comma 7 del decreto legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012 che introduce una riduzione che inizia con 500 milioni nell’anno 2012 per raggiungere i 1.250 milioni e continuare a regime dall’anno 2015.
L’articolo 47 comma 1 del decreto legge n. 66 del 2014, introduce il contributo alla finanza pubblica da parte delle province da realizzare mediante versamento diretto allo Stato che incide sulle risorse provinciali per 344,5 milioni di euro nell’anno 2014 e raggiunge i 516,7 milioni nell’anno 2015.
L’articolo 1, comma 418, della legge 190 del 2014 dispone una riduzione
di 1.000 milioni di euro nell’anno 2015 che raggiunge i 2.000 milioni nell’anno
2016 e i 3.000 dal 2017, per continuare a regime.
Il comma 150-bis introdotto dall’art. 19 del DL 66 del 2014, prevede una
riduzione delle risorse in relazione alle “misure recate” dalla legge 56 del 2014.
La riduzione di risorse per 100 milioni per l’anno 2014 non si consolida nell’anno 2015 ed è sostituita da una riduzione di 60 milioni (per il 2016 la riduzione prevista è di 69 milioni, confermandosi nella stessa misura  complessiva dal 2017). Con i decreti del Ministro dell’interno del 16 settembre 2014, del 29 maggio 2015, del 21° giugno 2016 sono stati definiti gli importi da recuperare a carico dei singoli enti per gli anni 2014 (100 mln.), 2015 (60 mln.), 2016 (69mln.) e dal 2017 (69 mln.). Le modalità di recupero sono, poi, state definite al termine della procedura di trasferimento delle risorse conseguenti al riordino territoriale di cui alla legge n. 56 del 2014, con DM 18 novembre 2016.
Ciò premesso si riporta nella tab. 4 il valore complessivo delle detrazioni annuali raggiunto a regime nell’anno 2016 da Province (e, dal 2015, Città Metropolitane) appartenenti alle 15 regioni a statuto ordinario e alle regioni Sicilia e Sardegna:
Tab. 4 – Riduzioni di risorse per le province. Effetto cumulato al 2016
Riduzione Art. 61, c. 11, DL 112/2008 50.000.000,00
Riduzione complessiva Art. 2, c. 183 L 191/2009 7.000.000,00
Riduzione complessiva Art. 14, c. 2 DL 78/2010 500.000.000,00
Riduzione complessiva Art. 28, c. 8 DL 201/2011 415.000.000,00
Riduzione complessiva Art. 16, c. 7 DL 95/2012 1.250.000.000,00
Riduzione complessiva Art. 47, c. 1 DL 66/2014 516.700.000,00 *
Riduzione Art.1, c. 418 L. 190/2014 (3.000 mln) riduz. al 2016 2.000.000.000,00 *
Riduzione complessiva Art. 19 c. 1 DL 66/2014 69.000.000,00 *
Totale 4.807.700.000,00
*somme versate direttamente dagli enti o trattenute dall’Agenzia delle entrate

 

Il risultato dell’applicazione di queste norme ha progressivamente invertito
il flusso dei trasferimenti dallo Stato verso le Province; il saldo algebrico del FSR dell’anno 2016, sul quale vengono ad incidere alcune delle partite sopra riportate, si conclude per la quasi totalità di Province e Città metropolitane di nuova istituzione con una posizione debitoria nei confronti Stato che gli enti devono liquidare attraverso versamenti diretti o attraverso prelievi a cura dell’Agenzia delle entrate. Si precisa, al riguardo che i contributi alla finanza pubblica da parte delle province (previsti dall’art. 47, c. 1, DL n. 66 del 2014; dall’art. 1, c. 418, l n. 190 del 2014; dall’art. 1, c. 150-bis l. 56 del 2014) sono realizzati mediante versamenti diretti allo Stato degli importi dovuti e, pertanto, pur avendo effetto sui bilanci degli enti, non impattano direttamente sulle risorse trasferite.
Si riportano di seguito le misure dei contributi alla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2009 al 2017


Tab 5 – Riduzioni di risorse per le province. Tranches annuali ed effetto cumulato al 2016 e 2017
Norma 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Effetto cumulato al 2016 2017     Effetto cumulato al 2017
Art. 61, c. 11, DL 112/2008 -50,0 -50,0 -50,0
Art. 2, c. 183, l. 191/2009 e s.m.i. -7,0 -7,0 -7,0
Art. 14, c. 2, DL 78/2010 -300,0 -200,0 -500,0 -500,0
Art. 28, c. 8, DL 201/2011 -415,0 -415,0 -415,0
Art. 16, c. 7, DL 95/2012 -500,0 -700,0 -50,0 -1.250,0 -1.250,0
Art. 47, c. 1, DL 66/2014 * -344,5 -172,2 -516,7 -516,7
Art. 1, c. 418, l. 190/2014* -1.000,0 -1.000,0 -2.000,0 -1.000,0 -3.000,0
Art. 1, c. 150-bis, l. 56/2014** -100,0 -60,0 -9,0 -69,0 -69,0 -50,0 -300,0 -1.115,0 700,0 -444,5 -1.282,2 -1.009,0 -4.807,7 -1.000,0 -5.807,7
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* Il contributo alla finanza pubblica da parte delle province è realizzato mediante versamento diretto allo Stato degli importi dovuti e, pertanto, pur avendo effetto sui bilanci degli enti, non ha un effetto visibile sulle risorse trasferite 
** circa gli effetti del comma 150-bis si rammenta quanto sopra precisato, ovvero che la riduzione di risorse per 100  milioni per l’anno 2014 non si consolida e che, per l’anno 2015, è sostituita da una riduzione per 60 milioni che diviene
a regime di 69 milioni

 

1. La legge delega sul federalismo fiscale

 

L’art. 11, comma 1, della legge delega sul federalismo fiscale n. 42/2009  dispone la soppressione, e la loro sostituzione con risorse fiscali, dei  trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese riconducibili sia alle funzioni fondamentali degli enti locali, sia al finanziamento delle spese
relative ad ogni altra funzione, ad eccezione di quelli:
 aventi la natura di “contributi speciali”, ossia diretti a finanziare gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui all’art. 119, comma 5, della
Costituzione;

 destinati ai fondi perequativi e ai contributi sulle rate di ammortamento
dei mutui.
I provvedimenti attuativi della legge delega n. 42/2009 (D.Lgs. n. 23/2011 e n. 68/2011) hanno, pertanto, determinato la soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali, aventi carattere di generalità e permanenza, spettanti ai comuni, alle province, e alle Città metropolitane e la loro sostituzione con risorse fiscali autonome (tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali e addizionali a tributi erariali e regionali) e con risorse di carattere perequativo, iscritte nell’apposito Fondo sperimentale di riequilibrio.

 

L’istituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio

Per le province delle regioni a statuto ordinario il fondo sperimentale di
riequilibrio è stato istituito, in attuazione della citata legge delega sul federalismo fiscale, dall’articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68. Tale fondo è finalizzato a realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l’attribuzione alle province dell’autonomia di entrata ed è divenuto operativo dall’esercizio finanziario 2012. La relativa durata è prevista per un periodo biennale, e comunque fino all’istituzione del fondo perequativo vero e proprio, destinato ad operare a regime. Ai sensi degli artt.18 e 21 del D.lgs. n. 68/2011 il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale è alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all’IRPEF, la cui aliquota è determinata in modo tale da compensare:
 la soppressione dei trasferimenti erariali, prevista a partire dall’anno 2012;
 l’importo delle entrate derivanti dall’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, anch’essa soppressa dall’anno 2012.