SINISTRO STRADALE E CONCORSO DI RESPONSABILITÀ, QUESITO GIURIDICO ON LINE

CONSULENZA GIURIDICA ON LINE

Ci è pervenuta la seguente consulenza giuridica dal sig TIZIO (nome di fantasia per motivi di privacy), il quale, a bordo della sua moto percorreva a velocità moderata la strada sita nel comune di Comacchio quando, giunto all’altezza dell’albergo dove alloggiava, si scontrava contro un’altra autovettura, per entrare nell’area di parcheggio del predetto albergo, invadeva la corsia riservata all’opposto senso di marcia e non si avvede del sopraggiungere del motoveicolo. A seguito dell’impatto il nostro utente riportava un trauma cranico facciale oltre ad una frattura all’avambraccio e contusioni varie. Sul posto giunge la Polstrada che accerta, tra l’altro, il mancato utilizzo del casco da parte di Tizio.

In teoria  la questione in esame richiede innanzitutto l’esame dell’art. 2054 c.c. che, in tema di responsabilità extracontrattuale, disciplina in modo specifico la responsabilità per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli (senza guida di rotaie).

Il l° comma dispone che il conducente è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Secondo la prevalente dottrina tale responsabilità si fonda sulla colpa: la relativa prova liberatoria era in passato particolarmente ardua dal momento che la giurisprudenza (Cass. 1761977, n. 2532) riteneva che non fosse sufficiente dimostrare di essersi comportato con diligenza, prudenza o perizia, ma occorreva provare che «l’evento si era verificato esclusivamente per causa imputabile al danneggiato o a un terzo, ovvero per caso fortuito o forza maggiore» (ad esempio perché un pedone ha improvvisamente ed imprevedibilmente attraversato la strada a pochi metri da un veicolo, tanto da rendere umanamente impossibile evitare l’investimento).

Oggi la giurisprudenza ha in parte mitigato tale rigidità affermando che per superare la presunzione di colpa posta dall’art. 2054 c.c. non occorre la prova di una diligenza eccezionale, essendo sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell’uomo di normale diligenza.

Si è comunque precisato che la prova liberatoria non deve essere data necessariamente in modo diretto, e cioè dimostrando che il comportamento della vittima è stata la causa esclusiva del danno prodottosi, non evitabile da parte del conducente con l’adozione di efficienti manovre di emergenza.

Infatti, la presunzione di colpa, posta dall’art. 2054 c.c. a carico del conducente del veicolo, non deroga né al principio di causalità né a quello del concorso di cause. Tale presunzione non ha carattere sussidiario ed opera soltanto nel caso in cui non risulti possibile accertare in concreto le cause ed il grado delle colpe aventi efficacia causale nell’evento dannoso (Cass. 751981, n. 2955).

Il 2′ comma sancisce una presunzione di responsabilità: nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia avuto pari responsabilità nella causazione del danno.

Infine il 3° comma disciplina la responsabilità del proprietario del veicolo sancendo che il proprietario (o in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio) risponde solidalmente col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuto contro la sua volontà. Si tratta di una forma di responsabilità che, a differenza di quella prevista dagli altri commi dello stesso articolo, è di natura oggettiva e quindi è basata sulla sola esistenza del nesso di causalità, a prescindere dal dolo o dalla colpa dell’agente. Il 4° comma dispone che, in ogni caso, il conducente ed il proprietario sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

E venendo in particolare all’ipotesi di responsabilità prevista dal 2° comma dell’art. 2054 c.c., rilevante nel caso di specie, presupposto della norma è che vi sia stato uno scontro tra veicoli, sicché la presunzione non opera quando il danno si sia verificato senza la collisione dei veicoli: si pensi a chi, per evitare un veicolo che viaggia invadendo la propria carreggiata, sia costretto ad uscire di strada e riporti dei danni.

La presunzione in oggetto inoltre non opera tutte le volte in cui l’apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti sia stata positivamente determinata, mentre può trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui uno dei veicoli coinvolti non subisca alcun danno.

Si è inoltre precisato che l’entità della prova liberatoria che uno dei conducenti deve fornire per vincere la presunzione del pari concorso di colpa, deve essere determinata non in astratto, ma in rapporto alla concreta situazione della circolazione (Cass. 1821980, n. 1180) e che sebbene il codice usi l’espressione «scontro tra veicoli» si deve intendere che la presunzione operi anche per le lesioni subite dalle persone trasportate.

Tuttavia nella nozione di scontro non rientra il caso del tamponamento: infatti poiché a norma del codice della strada il conducente deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del veicolo, evitando collisioni con il veicolo che lo precede, il fatto stesso della avvenuta collisione pone a carico del conducente una presunzione di inosservanza con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, 2° comma, c.c. egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la conseguente collisione sono stati determinati da causa a lui in tutto od in parte non imputabili.

Sullo scontro tra veicoli:

  • Ai fini dell’applicabilità della presunzione di colpa di cui all’art. 2054, secondo comma, cod. civ. non può parlarsi di scontro di veicoli nell’ipotesi in cui nell’incidente sia rimasta coinvolta una bicicletta condotta a mano da un pedone, non potendo quest’ultimo essere considerato conducente del veicolo (Cass. 7191, n. 57).
  • In caso di scontro tra i veicoli la persona trasportata a titolo di cortesia non può avvalersi, per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale nei confronti del proprio vettore, delle presunzioni dettate dall’art. 2054, comma primo e secondo, cod. civ., mentre tale risarcimento essa può ottenere valendosi della presunzione di responsabilità di cui al citato art. 2054, comma primo, cod. civ. nei confronti del proprietario e del conducente l’altro veicolo, salva l’azione di regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente ex art. 2055 cod. civ. secondo le rispettive colpe, ove abbiano risarcito per intero il danno (Cass. 17197, n. 471). • In tema di scontro ira veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054, comma 2, cod. civ. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso. Peraltro, l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, all’uopo occorrendo che quest’ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza (Cass. 7297, n. 1198).
  • In caso di scontro tra i veicoli l’accertamento in concreto della responsabilità di un conducente non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall’art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro (Cass. 14297, n. 1384).
  • La presunzione di responsabilità concorrente dei conducenti, di cui all’art. 2054, comma secondo, cod. civ., opera solamente nel caso di scontro tra veicoli, e l’estensione del concetto di «scontro» a tutte le ipotesi in cui si riscontra un nesso eziologico tra le reciproche manovre e l’evento lesivo contrasta sia con la inequivoca lettera della legge — dato che l’espressione «scontro» indica soltanto la collisione fisica — sia con la sistematica e la ratio della fattispecie (Cass. 91098, n. 10026).
  • Nel caso di scontro di veicoli, il giudice che abbia accertato la violazione, da parte di uno dei conducenti, del diritto di precedenza non è per ciò solo, dispensato dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza (in particolare, quello di ridurre la velocità agli incroci), potendo l’eventuale inosservanza delle dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente (Cass. 15122000, n. 15847).
  • In tema di scontro fra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa posta dall’art. 2054, secondo comma, cod. civ. ha funzione sussidiaria rispetto al criterio di imputazione della responsabilità del conducente di un veicolo che circoli sulla pubblica strada stabilito nel primo comma. Ne consegue che sul danneggiato (che tale presunzione voglia vincere) incombe l’onere di dimostrare non solo che il conducente dell’auto investitrice sia in colpa, ma altresì che l’altro conducente si sia uniformato alle norme di circolazione ed a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente (Cass. III, 242002, n. 4639).
  • Il principio della presunzione di uguale concorso di colpa, di cui all’art. 2054, secondo comma, cod. civ. si applica, di regola, ai soli conducenti dei veicoli scontratisi e non riguarda, invece, un veicolo che non sia stato coinvolto nello scontro. Tale principio, peraltro, è estensivamente applicabile anche all’ipotesi in cui manchi una collisione diretta tra veicoli, quando sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, ma sempre che tale concorso sia accertato in concreto, e dunque sia accertato anche il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro (Cass. III, 2372002, n. 10751).
  • Nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.

Conseguentemente, l’infrazione, anche grave, come l’invasione dell’altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso.

  • In caso di collisione tra un veicolo ed un motociclista, da cui sia derivato un trauma cranico per quest’ultimo che al momento non utilizzava il casco protettivo correttamente il giudice del merito ritiene il concorso di colpa della vittima, il quale, non concretando una eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, deve essere esaminato e verificato dal giudice anche d’ufficio, sulla base delle prove acquisite al processo (Cass. 132004, n. 4118).

Sulla prova liberatoria:

  • In tema di scontro tra veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054, comma 2, cod. civ. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso. Peraltro, l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, all’uopo occorrendo che quest’ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza.
  • Per il disposto dell’art. 107 del previgente codice della strada (d.P.R. 1561959, n. 393), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede. Pertanto, l’avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 comma secondo cod. civ., egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. 121198, n. 11444).
  • La prova liberatoria di cui all’art. 2054 cod. civ., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza. Pertanto il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite «strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell’art. 2054 cod. civ., dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza (Cass. III, 18102001, n. 12751).
  • In tema di accertamento della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione di veicoli, costituisce principio regolatore della materia — al cui rispetto deve conformarsi la decisione equitativa del conciliatore — quello posto dall’art. 2054, secondo comma, cod. civ., in relazione all’art. 2697 stesso codice, secondo il quale, in caso di scontro tra veicoli, il concorso di ciascun conducente alla produzione del danno si presume, in difetto di prova totalmente o parzialmente liberatoria da parte dell’uno, uguale a quello dell’altro (Cass. III, 422002, n. 1432).

L’art. 2054, 1° comma, c.c. dispone che il conducente è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

  • Per superare la presunzione di colpa posta dall’art. 2054 c.c. non occorre la prova di una diligenza eccezionale, essendo sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell’uomo di normale diligenza (Cass. 1721987, n. 1724). Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia avuto pari responsabilità nella causazione del danno.

La presunzione non opera quando il danno si sia verificato senza la collisione dei veicoli, ma può trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui uno dei veicoli coinvolti non abbia subito alcun danno.

 

RISPOSTA DEI NOSTRI AVVOCATI

Tizio subisce rilevanti danni alla propria persona per essersi scontrato con l’auto condotta dall’altro conducente che gli aveva invaso il proprio senso di marcia. Ebbene ai sensi dell’art. 2054, 2° comma, c.c. nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Nella specie non può dubitarsi della responsabilità dell’altro conducente, che ha invaso l’opposta corsia per immettersi nell’area di parcheggio di un albergo, omettendo quindi anche di dare la precedenza alla moto di Tizio che sopraggiungeva. Occorre però verificare se vi sia una concorrente responsabilità di Tizio ed in che misura. Ebbene Tizio procedeva a velocità moderata e quindi non ha violato le norme in tema di limiti di velocità, ma occorre accertare se non vi fosse una sua (almeno) parziale responsabilità per il mancato uso del casco protettivo.

Ebbene il mancato uso del casco risulta provato dal rapporto della Polstrada ed è pacifico che l’accertamento in concreto delle responsabilità può essere desunto da qualsiasi fonte processuale, non esclusi i rapporti della polizia giudiziaria (Cass. 11298, n. 12191).

Tizio ha riportato anche una contusione craniofacciale che sarebbe stata certamente attenuata dall’uso di mezzi protettivi. Può ben nella specie ritenersi che vi sia un concorso di responsabilità, anche se probabilmente è prevalente la responsabilità dell’altro conducente dal momento che il sinistro non si sarebbe certamente verificato qualora lo stesso non avesse invaso la corsia di Tizio.

Infine un’annotazione di carattere processuale: il mancato utilizzo del casco protettivo secondo la giurisprudenza non concreta una eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, e quindi deve essere esaminato e verificato dal giudice anche d’ufficio, sulla base delle prove acquisite al processo.

In caso di collisione tra un veicolo ed un motociclista, da cui sia derivato un trauma cranico per quest’ultimo che al momento non utilizzava il casco protettivo correttamente il giudice del merito ritiene il concorso di colpa della vittima, il quale, non concretando una eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, deve essere esaminato e verificato dal giudice anche d’ufficio, sulla base delle prove acquisite al processo (Cass. 132004, n. 4118).

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