DIRITTO DI SCIOPERO NEGATO?
Raccogliamo e pubblichiamo la segnalazione di un Vostro collega.
Quando il diritto di sciopero viene negato nella pubblica amministrazione, vuol dire che localmente gli enti pubblici fanno quel che vogliono.
Si prende atto con immenso dispiacere che in Comune del Sud della Puglia c’è stato uno sciopero formale, ma i dipendenti non sapevano nulla e pertanto non potevano esprimere la loro tutelata libertà di aderirvi.
In ogni caso, come prescritto dalla normativa in materia di scioperi, sono stati garantiti i seguenti servizi minimi essenziali: servizio di stato civile (per la registrazione delle nascite e delle morti), servizio cimiteriale per il trasporto e il ricevimento all’inumazione e tumulazione delle salme), servizio di polizia municipale (per attività di sicurezza pubblica, pronto intervento per incidenti ed eccezionali situazioni di emergenza, nonché per attività richiesta dall’autorità giudiziaria e reperibilità per interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori, attività della centrale operativa, vigilanza della sede municipale), servizio di protezione civile (presidio con personale in reperibilità), servizio sociale (limitatamente all’assistenza domiciliare agli anziani e al ricovero di minori richiesto dall’autorità giudiziaria) e servizio lavori pubblici (per rilascio di certificati con diritto d’urgenza per partecipare a gare d’appalto).
Diritto di sciopero: art. 40 Costituzione
Il diritto di sciopero è scritto su tesionline.it, si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano [c.p. artt. 503 ss.].
Siamo in presenza di un rovesciamento di prospettiva rispetto al ventennio fascista: prima lo sciopero era reato, ora invece è un diritto di livello costituzionale.
Il testo della norma su questo punto poteva dare luogo ad un’interpretazione differente: potrebbe riferirsi ad un’attività legislativa futura (come se da questa formulazione non si potesse trarre la conclusione secondo la quale l’art. 40 attribuisca un diritto immediatamente agibile). La dottrina poi è arrivata a consolidare l’opinione secondo la quale il diritto di sciopero è di rilevanza costituzionale.
Questo diritto nel momento in cui viene riconosciuto dai costituenti si scontra con le norme all’epoca vigenti contenute nel Codice Rocco.
Quindi la norma viene inserita in un contesto normativo in cui lo sciopero è ancora reato (per il codice penale). Quindi la norma si confronta con norme coeve. Qui si è inserito un lavoro importante della Corte Costituzionale, che ha via via considerato non legittime dal punto di vista costituzionale molte delle norme penali in tema di sciopero, decretandone l’abrogazione totale o parziale in relazione all’art. 40 Cost.
Il tema dello sciopero assume una dimensione peculiare nel momento in cui l’attività rivendicativa si esercita in alcuni specifici settori. In altri settori le limitazioni sono più forti (per es. forze pubbliche).
Le astensioni nell’ambito dei servizi pubblici essenziali devono essere preventivamente annunciate (termine di preavviso rispetto all’astensione), devono essere comunque garantite delle prestazioni essenziali (non si deve impedire l’erogazione di prestazioni essenziali, lo sciopero non deve azzerare completamente il servizio, per esigenza di un bilanciamento di interessi).