Separazioni Divorzi Trasferimento di Residenza

Figli Minori  Cambio di Residenza – Separazione tra Genitori

E’ garantito dalla nostra Costituzione la libera circolazione e di scelta del luogo di residenza con lo scopo di realizzare le proprie aspirazioni lavorative e sociali, senza poter subire limitazioni da parte dell’autorità giudiziaria (fatta eccezione per quelle legate a motivi sanitari e di sicurezza).

Questa libertà, incontra dei limiti nel caso del genitore collocatario che intenda attuare il proprio trasferimento insieme ai figli. Il cambio di residenza del minore (anche detto “rilocazione”), appartiene, infatti, a quelle decisioni di maggior interesse che i genitori hanno il dovere di assumere di comune accordo proprio al fine di salvaguardare il benessere della prole.

I giudici hanno più volte sottolineato che “dovere primario di un buon genitore affidatario e/o collocatario è quello di non allontanare il figlio dall’altra figura genitoriale, quali che siano state le ragioni del fallimento del matrimonio”.

Serve l’accordo dei genitori?


Nel caso in cui un genitore, senza aver ottenuto il consenso dell’altro, trasferisca altrove la residenza insieme al figlio minore, egli viola perciò quelli che sono principi fondamentali in materia di affidamento, compiendo un atto illegittimo. Ciò vale sia nel caso di affido condiviso che di affido esclusivo, in quanto, anche in tale secondo caso, i genitori hanno il dovere di adottare insieme le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui quella della residenza abituale.

Eh se l’altro genitore non dà il consenso al cambio di residenza come si fa?

Nel caso in cui l’altro genitore non approvi e quindi non dà il consenso alla scelta dell’ex di trasferirsi, l’interessato dovrà presentare una specifica domanda al giudice del luogo di residenza abituale del figlio al fine di ottenere l’autorizzazione alla rilocazione del minore tramite la modifica delle condizioni della separazione, del divorzio o dei provvedimenti assunti riguardo a minori nati fuori dal matrimonio. La medesima domanda potrà essere presentata anche dal genitore che, conoscendo l’intenzione dell’ex di attuare il cambio di residenza del figlio, voglia appunto impedirlo. Ciascun genitore potrà ovviamente opporsi a tale richiesta motivando le ragioni del dissenso. Il tribunale dovrà decidere compiendo una serie di valutazioni finalizzate ad assumere la soluzione più rispondente all’interesse del fanciullo. A tal fine, il giudice dovrà ascoltare entrambi i genitori nella ricerca di una soluzione consensuale della questione. Ove questa non venga raggiunta, il giudice potrà nominare un esperto (generalmente uno psicologo) affinché, dopo aver ascoltato il minore (generalmente sopra i 12 anni), rediga una relazione indicando la soluzione, a suo avviso, più adeguata al caso.




È sufficiente comunicare all’ex la nuova residenza?

E’ evidente che la mera “comunicazione” del cambio di residenza al genitore non collocatario (di cui all’art. 337 sexies cod. civ.)  si intende riferita unicamente ai cambi di residenza (o domicilio) nell’ambito dello stesso comune o, in ogni caso, a distanze tali da non interferire sulla possibilità dell’altro genitore di partecipare pienamente alla vita dei figli.

Se questo non avviene e il genitore attui un trasferimento del tutto arbitrario, l’altro avrà pieno diritto di rivolgersi al giudice per  farsi tutelare i propri diritti.
Il consiglio rimane in ogni caso quello di segnalare all’altro genitore – in spirito di reciproca collaborazione e nel primario interesse dei minori – le subentrate esigenze sempre prima di attuare il cambio di residenza.

Conseguenze sotto il profilo civile

Se però il trasferimento sia comunque attuato, il genitore che sia stato forzatamente allontanato dal figlio potrà rivolgersi al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché assuma gli opportuni provvedimenti a riguardo.
L’allontanamento arbitrario costituisce una grave violazione a principi fondamentali in materia di affidamento, in conseguenza della quale il giudice potrà decidere di:
– modificare i provvedimenti in vigore, anche tramite un’inversione dell’affidamento e/o collocamento dei figli (in favore del genitore ingiustamente allontanato dalla prole) e, nei casi più gravi dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale;
– ammonire il genitore inadempiente;
– disporre a carico di quest’ultimo un risarcimento sia nei confronti del genitore leso che della prole;
– sanzionare il genitore con un’ammenda.

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