RISCOSSIONE COATTIVA DELLE IMPOSTE E ISCRIZIONE DI IPOTECA NULLA – TUTELA DEL CONTRIBUENTE

ISCRIZIONE DI IPOTECA  DELL’AGENTE DI RISCOSSIONE

Sei un debitore e pertanto devi pagare delle imposte allo Stato.

Motivo per cui sei stato soggetto al recupero coattivo del credito da parte dell’agente di riscossione (Equitalia).

Sei allo stesso tempo titolare di un immobile e il debito che vanta l’ente nei tuoi confronti non supera gli 8.000,00 euri.

Bene, in questa precisa situazione, l’agente di riscossione, per tutelare il suo credito, non può aggredire il tuo bene immobile attraverso l’istituto dell’iscrizione di ipoteca.

Quindi se hai subito l’iscrizione di ipoteca su un benne immobiliare – fai ricorso e richiedi una consulto legale, perchè l’ipoteca prevista dall’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 rappresentando un atto preordinato all’espropriazione immobiliare, soggiace appunto agli stessi limiti per quest’ultima e quindi non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro.

ISCRIZIONE IPOTECA – PREAVVISO -OMISSIONE – CONDIZIONE GIURIDICA

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca su beni immobili, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine per presentare osservazioni  o effettuare il pagamento.

L’omesso preavviso produce la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento.

L‘omesso preavviso infatti produce un mancato contraddittorio per il contribuente  – atto endoprocedimentale……

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Blogger&Copywriter Daniele Giammarelli