Rinuncia al Trasferimento – Mobilità Volontaria Nel Pubblico Impiego – DIFETTI DELLA PROCEDURA

Annullamento della Procedura di Mobilità Volontaria

I dipendenti pubblici e statali nel Pubblico Impiego

 

Per impiegato statale, si intende un lavoratore dipendente in servizio presso le pubbliche amministrazioni statali, che siano esse centrali o locali.

L’insieme delle norme e degli istituti che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (pubblici impiegati) viene detto genericamente pubblico impiego.

Funzione amministrativa e discrezionalità

Exquisite-kfind.png  Discrezionalità amministrativa e Funzione amministrativa.

La funzione amministrativa è attività non libera nel fine a differenza dell’attività svolta dai soggetti di diritto nell’ambito della loro autonomia privata.




L’attività amministrativa è diretta alla cura di interessi pubblici predeterminati in sede politica.

Le leggi in generale, il governo, e la politica locale, stabiliscono l’interesse pubblico da perseguire, lasciando all’organo amministrativo un margine più o meno ampio di scelta sul modo per farlo.

Gli organo locali allora devono ponderare l’interesse pubblico affidato alle sue cure (interesse primario) con gli altri interessi, pubblici o privati, con esso confliggenti (interessi secondari), per stabilire se questi ultimi devono recedere di fronte al primo.

Si parla in questi casi di discrezionalità amministrativa

Se l’attività amministrativa è tipicamente discrezionale, non mancano tuttavia casi di attività amministrativa vincolata, laddove il legislatore ha ritenuto di dover effettuare una volta per tutte la ponderazione degli interessi in gioco, stabilendo in modo puntuale ed esaustivo i contenuti dell’attività che deve essere posta in essere dall’organo amministrativo.

Il dipendente Pubblico vuole tornare indietro all’Ente locale di provenienza

Generalmente i dipendenti pubblici per poter accedere al ruolo devono superare un concorso pubblico, secondo le leggi vigenti dello stato.

Perché dico generalmente?  Perché nel pubblico impiego, nella pubblica amministrazione le vie del signor sembran infinite (per capire cosa voglio dire leggi questo articolo) …..  Vedi per esempio l’articolo 110 del Testo Unico sugli Enti Locali, oppure osservate ed informatevi sui contratti a tempo determinato stipulati nelle ex province, nei comuni, nelle regioni, per coadiuvare lo staff istituzionale. (MAH)!

Ma che cosa succede se i dipendenti pubblici hanno partecipato ad un bando di mobilità volontaria?

Spesso mentre siamo in ufficio o a casa, navighiamo su internet per cercare un futuro migliore lavorativo.

Oppure per altre esigenze personali l’impiegato pubblico partecipa ad un bando di mobilità volontaria (NON COMPENSATIVA) indetto da un altro ente locale.

Dopo aver accettato il nuovo lavoro, a seguito di mobilità, si passa da un ente ad un altro, mediante la cessione del contratto.

Chiaramente il dipendente conserva tutti i diritti e dovere previsti dal suo status giuridico.  Solo la parte accessoria economica dello stipendio può subire variazioni con la cessione del contratto.

Potrebbe capitare la situazione in cui il dipendente pubblico dopo qualche mese, dopo un anno, si rende conto di aver effettuato una scelta sbagliata nel partecipare al bando di mobilità e pertanto vorrebbe tornare in dietro.

Che fare?

Nulla vieta ai dipendenti pubblici, transitati per mobilità volontaria da un ente ad un altro di proporre domande di ritorno alla ente di appartenenza.

Mio malgrado arrivo a comunicarvi un situazione non piacevole che si manifesta nei fatti nel Pubblico Impiego soprattutto in tema di mobilità.

Vi racconto un caso vero.

Un dipendente pubblico redige domande di rientro presso la pubblica amministrazione di provenienza (cioè dove ha vinto a tutti gli effetti di legge il concorso) e chiede il diritto alla conservazione del posto.

L’amministrazione di provenienza, presso la quale, il pubblico impiegato ha espletato pubblico concorso e risultato vincitore, esprime il proprio DINIEGO al rientro del dipendente motivando la risposta con le seguenti parole: <<nella mobilità il rapporto di lavoro non si interrompe ma prosegue senza soluzione di continuità con un nuovo datore di lavoro, pertanto non sussisterebbe (attenzione al condizionale) in capo ad un dipendente pubblico, trasferito ad altra pubblica amministrazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, né il diritto alla conservazione del posto presso l’amministrazione di provenienza né la possibilità di reintegrazione nei ruoli dell’Ente di appartenenza>>.

Dal mio punto di vista invece le cose non stanno così per i seguenti motivi:

  1. non sussiste nessuna norma che vieta le pubbliche amministrazioni ad accogliere in dietro il dipendente pubblico che faccia richiesta di tornare alla ente datore di lavoro di provenienza;
  2. non sussiste nessuna norma giuridica, che limita la pubblica amministrazione che cede il proprio dipendente pubblico per mobilità volontaria, a riprendersi il personale ceduto qualora ne faccia istanza;
  3. oserei dire invece che utilizzare la discrezionalità amministrativa per addurre motivazioni di diniego al rientro presso l’amministrazione pubblica di appartenenza possa costituire una fattispecie di abuso di potere ovvero illegittima manifestazione di volontà che urta con il seguente nesso giuridico:<<se un dipendente è vincitore di concorso nell’ Ente BETA dovrebbe conservare il diritto di tornare alla Ente di appartenenza in caso di mobilità volontaria non sulla base della conservazione del posto del lavoro, ma sulla base del presupposto giuridico che il dipendente che ci ripensa, ha vinto il concorso presso l’Ente BETA e non presso l’ente cui è transitato per mobilità volontaria>>
  4. un consiglio: pensarci 10 volte prima di procedere alla mobilità volontaria, salvo sappiate esattamente cosa lasciate e cosa troverete

 

 Sembra sussistere un margine di rientro alla p.a. di origine nel caso di dimissioni ex art. 26 del CCNL del 14/9/2000.

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Daniele Giammarelli

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