RICHIESTA DI TRASFERIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 104/92

Legge 104/92 e diritto al trasferimento per assistere il parente – Sentenza Strepitosa

Il Ministero della Giustizia – Provveditorato Regionale del Piemonte – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona del Dirigente, che non si è costituito in giudizio rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato contro la causa instaurata dal dipendente pubblico (nome di fantasia TALE DEI TALI) ha dovuto cedere alla fine, dopo una lotta di giustizia sui diritti dei lavoratori pubblici, alla richiesta di trasferimento per assistere il proprio padre, affetto da patologia grave.

Il signore Tale dei Tali era in servizio presso la Casa Circondariale di Biella dal maggio 2001, con funzione di assistente capo del Corpo di Polizia penitenziaria e, chiedeva ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, il trasferimento presso le case circondariali di Brindisi o di Lecce, al fine di poter assistere il padre, affetto da grave patologia e la madre, in stato di salute precaria, e per poter essere più vicino ai figli, affidati congiuntamente al coniuge da cui era separato. 

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale, con provvedimento respingeva la domanda. 

 Il sig. Tale dei Tali presentava una nuova domanda di trasferimento, che veniva ancora una volta respinta dall'Amministrazione. Il dipendente pubblico proponeva ricorso gerarchico anch’esso respinto con decreto, in cui si affermava che nella sede di Biella erano presenti 187 agenti, mentre 229 erano le unità in pianta organica, senza precisare il numero dei detenuti. 

Il pubblico dipendente presentava una terza istanza di trasferimento anche questa respinta dal Ministero della Giustizia e sempre con la stessa motivazione: carenza di organico, in quanto a fronte di 171 unità in pianta organica, nella sede erano in servizio 155 unità per 266 detenuti. 

Avverso detto provvedimento il sig. (tale dei tali) proponeva ricorso al T.A.R.  assumendo che l'Amministrazione non avrebbe rispettato l'impegno a corrispondere alla sua istanza in caso di sopravvenienze favorevoli, ma avrebbe autorizzato il trasferimento di altri dipendenti

Il T.A.R., preso atto della contraddittorietà dei dati relativi indicati nei diversi provvedimenti, chiedeva all’Amministrazione di predisporre una relazione sulla situazione dell’organico degli agenti in servizio presso la Casa Circondariale alla data di presentazione della domanda di trasferimento del sig. -TALE DI TALI-. 

Il T.A.R. con sentenza n 742 del 26 maggio 2016 ha rigettato il ricorso, atteso che dalla relazione depositata dall'Amministrazione era emerso che nel ruolo agenti e assistenti maschili della Casa Circondariale di Biella, a fronte di una previsione organica di 171 unità, risultavano assegnate n. 166 unità (di cui 3 distaccate in entrata e 14 in uscita); che gli organici delle sedi di gradimento del ricorrente risultavano in soprannumero; che un trasferimento risulta "possibile" qualora non ostino esigenze organizzative ed operative dell'Amministrazione di appartenenza

Ma il nostro collega non si è dato per vinto e propone appello avverso la sentenza al Consiglio di Stato.

L’appello viene accolto perché fondato su motivi sia di diritto che di fatto. Cosicché il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, riforma l’impugnata sentenza, accoglie il ricorso in primo grado avanzato dal dipendente pubblico, per l’effetto, annulla il provvedimento del Ministero della Giustizia di diniego del trasferimento dallo stesso richiesto e originariamente impugnato.

Perchè il Consiglio di Stato accoglie il ricorso?

Il Consiglio di Stato afferma che la scopertura dell'organico della sede di Biella risulta abbastanza lieve e, comunque, non dissimile dalla scopertura all'epoca esistente presso la Casa Circondariale di Lecce e che dette scoperture appaiono del tutto ordinarie in relazione al turn – over del personale per collocamenti a riposo e movimentazioni varie, oltre che nell'attesa della conclusione dei concorsi per le nuove assunzioni. E lo stesso ripetersi di frequenti e prolungati distacchi di cui ha fruito il sig. X. ed altri suoi colleghi è prova, inoltre, della situazione della Casa Circondariale di Biella non presenta carenze tali da impedire allontanamenti di personale del ruolo e del grado dell'interessato.

Invero, il diritto del dipendente pubblico ad ottenere il trasferimento a una sede di lavoro che consenta di prestare assistenza al congiunto disabile (configurato, ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992, con l'espressione "ove possibile") non viene meno nel caso in cui l'amministrazione che si oppone non dia adeguata prova delle ragioni oggettive che rendono prevalente l'interesse organizzativo a trattenere il dipendente nell'attuale sede.

Unico neo storto è la compensazione delle spese legali, ovvero ognuno paga le proprie spese di giustizia al proprio avvocato di tasca propria. Non si può dir la stessa cosa per il Ministero.