REVERSE CHARGE – OPERAZIONI AD ELEVATO RISCHIO DI FRODE

Il reverse charge sulle cessioni di console da gioco, tablet, pc e laptop, nonché a dispositivi a circuito integrato si applica anche per la vendita di tali beni al dettaglio?

Con il D.Lgs. n. 24/2016 si è dato attuazione alla direttiva comunitaria n. 2013/42UE  e 43/UE.

Cosicché si è stabilita la possibilità di estendere il “reverse charge” sulle cessioni di console da gioco, tablet, pc e laptop, nonché a dispositivi a circuito integrato.

 

Questo perché le cessioni di questi apparecchi costituiscono operazioni ad elevato rischio di frode.

L’Agenzia delle Entrate ha individuato le ipotesi dove è necessario applicare l’inversione contabile per la cessione dei beni in questione.

 

L’inversione contabile deve avvenire solo nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, di conseguenza le cessioni agli utilizzatori finali sono soggette alle regole ordinarie anche se la cessione avviene nei confronti di un soggetto titolare di partita IVA.



In sostanza, sono escluse dal reverse charge le cessioni dei beni come (console da gioco, tablet, pc e laptop, nonché a dispositivi a circuito integrato), fatte da esercenti attività di commercio al minuto e attività analoghe/assimilate, se l’utilizzatore finale degli stessi beni coincide con il cessionario, anche se soggetto passivo d’imposta.

Copywriter Daniele Giammarelli

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