Reddito di Cittadinanza


Fondo per il reddito di cittadinanza

Viene istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il reddito di cittadinanza volto ad introdurre nel nostro ordinamento il reddito e la pensione di cittadinanza con una dotazione, a seguito delle modifiche intervenute al Senato, pari a 7,1 miliardi di euro per il 2019, 8,055 per il 2020, 8,317 per il 2021 (nel testo iniziale lo stanziamento era pari a 9 mld di euro a partire dal 2019), risorse in parte destinate al potenziamento dei centri per l’impiego e al finanziamento di ANPAL Servizi S.p.A.. Fino all’entrata in vigore di tali istituti continuano ad essere garantite le prestazioni del Reddito di inclusione.


Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le suddette risorse sono iscritte sul cap. 2780, nell’ambito della Missione 3 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”.


Parte delle risorse previste dal suddetto Fondo per il reddito di cittadinanza viene destinata ai centri per l’impiego. In particolare, le Regioni vengono autorizzate ad assumere fino a 4 mila unità di personale da destinare ai suddetti centri, aumentando le rispettive dotazioni organiche, con decorrenza 2019 e a regime, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza (comma 258).

Allo stesso tempo, viene istituito (sempre presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) il Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, al fine di introdurre ulteriori modalità di pensionamento anticipato e per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani.


Il Fondo, per effetto delle modifiche apportate dal Senato, ha una dotazione pari a 3,968 per il 2019, 8,336 per il 2020 e 8,684 per il 2021 8.153 milioni di euro per l’anno 2022, 6.999 milioni di euro per l’anno 2023 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 (nel testo iniziale: 6,7 miliardi di euro per il 2019, di 7 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per il 2023 e a 7 miliardi di euro a decorrere dal 2024). (comma 256).


È inoltre prevista la possibilità di utilizzare, a compensazione degli eventuali maggiori oneri che dovessero derivare dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti a uno dei due Fondi, gli eventuali risparmi derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti all’altro Fondo, mediante ridefinizione contestuale degli specifici limiti di spesa, fermo restando l’ammontare complessivo annuo delle risorse autorizzate.

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