Sei un dipendente pubblico ed hai un processo penale pendente.
L’art. 55-ter T.U. è stato aggiunto dall’art. 69, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e disciplina i rapporti fra il procedimento disciplinare e quello penale.
Il procedimento disciplinare deve avere ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali l’autorità giudiziaria deve procedere, anche in pendenza del procedimento penale.
Per le infrazioni di minore gravità, non è ammessa la sospensione del procedimento, mentre per quelle di maggiore gravità, l’ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l’autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale.
Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale.
Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente pubblico in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.
Nei casi sopra elencati, il procedimento disciplinare è rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura.
La ripresa o riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo le forme ed i termini del procedimento disciplinare.
Ai fini delle determinazioni conclusive, l’autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell’articolo 653, comma 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale, che individuano limiti e presupposti dell’efficacia della sentenza penale irrevocabile nel contesto del giudizio disciplinare instaurato a carico del dipendente della Pubblica Amministrazione.