Le prove pre selettive fatte dall’amministrazione, durante i concorsi pubblici si possono essere «bocciate»
Lo stabilisce la sentenza n. 08569/2018 del Tar per il Lazio –Sezione Prima Bis, pubblicata il 31 luglio 2018, ove viene evidenziata la superficialità delle amministrazioni pubbliche, nei concorsi pubblici.
Praticamente si tratta di un concorso per l’assunzione di personale dove la Pubblica Amministrazione si accorge di aver sbagliato la risposta ad uno dei quesiti predisposti come prova di esame.
Per fortuna questo accade prima della prova e quindi l’ente provvede alla sostituzione del quesito ma ne utilizza, con evidente superficialità, uno concernente materia diversa dal primo Per questo motivo nasce un contenzioso dove la P.A. ne esce soccombente.
Cosa è successo praticamente?
Accade che durante una procedura concorsuale per l’assunzione di personale, veniva indetta e svolta una prova pre-selettiva consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla ripartiti per gruppi di materie, estratti da quelli pubblicati sul sito dell’Amministrazione.
Prima della prova, la Commissione si accorge però, che una domanda poteva ingenerare incertezze nella scelta della risposta corretta e che l’unica domanda di riserva disponibile poteva addirittura infondere maggiori dubbi rispetto alla domanda da sostituire, ragion per cui la sostituzione avveniva con una domanda appartenente ad una diversa materia (praticamente di matematica anziché di tecnologia).
Uno dei candidati, sbaglia proprio questa risposta e pertanto viene escluso dalle prove successive. Per questo motivo il candidato giustamente e per fortuna proponeva ricorso, ottenendo la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento di esclusione.
Cosa dice la sentenza?
Preliminarmente il giudice escludeva la necessità di un’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati che avevano superato la prova pre-selettiva, che invece sarebbe risultata necessaria se il candidato avesse domandato l’annullamento della prova concorsuale.
I giudici evidenziano che il quesito è stato formulato in maniera poco chiara ed inoltre è stato sostituito con una delle ulteriori 10 domande di riserva già presenti nel questionario (oltre alle 40 a cui rispondere) ma ciò aveva modificato l’iniziale (e prefissata) ripartizione tra le varie materie dei 40 quesiti, in quanto il quesito ritenuto erroneo era stato sostituito con un quesito di diversa materia.
Alla luce di tali considerazioni il Collegio giudicante, nel merito afferma che questa sostituzione ha costituito un’illegittima variazione dei criteri predeterminati di svolgimento delle prove concorsuali, costituenti la lex specialis di concorso, con violazione della par condicio e alterazione nei confronti del ricorrente del risultato della sua prova pre-selettiva.
Conseguentemente, il ricorso veniva accolto ed il candidato veniva ammesso alle prove successive.
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