La data di acquisizione della prima notizia dell’infrazione – ai fini del decorso del termine entro cui deve concludersi, a pena di decadenza, il relativo procedimento – coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all’ufficio per i procedimenti disciplinari, o, se anteriore, con la data in cui la notizia stessa è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. Il principio di diritto è stato fissato dalla corte di cassazione 4° Sezione Lavoro con sentenza n. 20733 del 14/10/2015.
In buona sostanza non è sufficiente ai fini della decorrenza del detto termine che la notizia rilevante disciplinarmente sia pervenuta ad un qualsiasi ufficio dell’amministrazione, ma detta notizia deve pervenire all’ufficio per i procedimenti disciplinari oppure al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.
Non vi sono altri precedenti su questo specifico punto.
Questo è il link al sito della Corte Suprema per legge la motivazione
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/20773_10_15.pdf