Legge 104/92 articolo 3 comma 3 – Situazione di gravità – Assistenza del Docente e scelta della sede di lavoro più vicina
Salve come da accordi ho effettuato il bonifico e sono quindi in attesa di avere una risposta da voi circa la mia situazione lavorativa.
Ho vinto nel 2016 un concorso per la scuola primaria sono in attesa di essere chiamata per il ruolo. Il concorso è regionale e temo per la destinazione. Avendo una bambina con 104 comma tre, affetta da autismo, ho precedenza nella scelta dell'ambito territoriale ? Chiedo a voi informazioni su come devo procedere.
Grazie
Il suo caso riguarda le assunzioni che avverranno sulla maggior parte dei posti rimasti liberi dopo la mobilità e riguarderà i docenti inclusi nelle GAE provinciali e quelli inclusi Graduatorie Concorsuali (cioè Lei).
Per usufruire delle agevolazioni di cui all'art 33 della legge 104/92 è necessario essere in possesso della certificazione di portatore di handicap in condizioni di gravità (art. 3 – comma 3 della legge 104/92) rilasciata dalla apposita commissione: come da lei dichiarato essere in possesso.
Nel CCNI 2015/16 la precedenza in questione è inserita nell’art.7 comma 1 parte III), dove si indicano quali requisiti è necessario avere per esserne beneficiari. In sintesi e per facilitare la comprensione degli ingorghi giuridici generati dai nostri cari governi la sua situazione rientra nel diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
Alla luce di tali considerazioni e riferimenti normativi si può affermare che: per le nomine da graduatoria di merito il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/92 non opera riguardo alla scelta dell’ambito territoriale. Questa precedenza invece, verrà riconosciuta al momento dell’assegnazione prioritaria della sede.
CHE COSA SIGNIFICA?
Praticamente, trattandosi di concorso regionale, lei dovrà innanzitutto essere fortunata nell’assegnazione della provincia lì dove risiede il soggetto da assistere ex lege art. 3 comma 3 legge 104/92 e in questa fase non sussiste nessuna precedenza o agevolazione.
In subordine, se le viene assegnata fortunatamente la provincia ove risiede l’assistito potrà scegliere l’ambito in ordine di GM e potrà beneficiare della scelta della scuola – sede di lavoro – più vicina alla residenza/domicilio dell’assistito senza partecipare alla chiamata diretta.
Se invece le verrà assegnata una provincia diversa dalla residenza/domicilio dell’assistito non potrà beneficiare di nessuna agevolazione in merito alla scelta della sede più vicina.
RIASSUNTO SULLE AGEVOLAZIONI GENERALI DI CUI PUO’ GODERE IN VIA GENERALE
L’art. 3 – comma 3 della Legge 104 chiarisce anche quali sono tutte le agevolazioni lavorative per cui è indispensabile il riconoscimento di handicap in situazione di gravità, in presenza anche degli altri requisiti richiesti dalla legge, sono:
prolungamento del congedo parentale per la durata di tre anni fino all’8° anno di età del bambino per il genitore che assista il figlio portatore di handicap in condizioni di gravità;
permessi lavorativi per il lavoratore portatore di handicap, per il genitore, coniuge o familiare che assista un portatore di handicap in condizioni di gravità;
trasferimento di sede e/o scelta della sede di lavoro più vicina per il lavoratore disabile e per il genitore, coniuge o familiare che assista un portatore di handicap in condizioni di gravità;
congedo straordinario retribuito di due anni fruibile dal lavoratore dipendente per assistere il familiare (coniuge, figlio, fratello e/o sorella, genitore, parente o affine entro il terzo grado) portatore di handicap in condizioni di gravità.
COSA DOVRA’ FARE E QUALE DOCUMENTAZIONE SI DEVE PRESENTARE AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Per usufruire dei diritti i familiari devono far pervenire all’Ufficio di appartenenza la seguente documentazione:
certificazione ASL dalla quale risulti che il familiare assistito si trovi in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, 3° comma, della L. 104/92;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il familiare disabile non è ricoverato a tempo pieno;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il lavoratore sia l’unico componente della famiglia, che assiste il familiare disabile;
dichiarazione che sostituisce la certificazione (autocertificazione), da rinnovare annualmente, circa l’esistenza in vita del familiare disabile per l’assistenza del quale sono stati concessi i previsti benefici;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da rinnovare annualmente, che da parte della A.S.L. non si è proceduto a rettifica o non è stato modificato il giudizio sulla gravità dell’handicap. https://dipendentipubblici.eu/consulenza-legale-per-dipendenti-pubblici/