La Potestà Regolamentare dei Comuni, Province – Enti Locali
I tributi locali sono spesso sotto la lente d’ingrandimento dei cittadini.
Secondo il nuovo assetto costituzionale gli enti locali hanno autonomia normativa e organizzativa nella gestione dei tributi. Hanno autonomia normativa perché con proprio regolamento disciplinano il tributo -hanno autonomia organizzativa in quanto con proprio regolamento, gli enti individuano limiti e modalità di esercizio della propria potestà impositiva.
Voglio dire in pratica che i Comuni, le Province, possono con regolamento disciplinare le proprie entrate, anche tributarie ad eccezione della individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi (limiti).
L’articolo 149, III comma del Testo Unico degli Enti Locali 267/2000 e s.m. e i., ribadisce che gli enti locali hanno potestà autonoma impositiva nel campo delle imposte, tasse e tariffe.
Sia chiaro, gli Enti Locali NON possono autonomamente istituire nuovi tributi, questo può farlo solo il legislatore ordinario, né può prevedere esenzioni diverse da quelle stabilite dalla legge statale.
In ogni caso nella gestione ed applicazione dei tributi locali vanno rispettati i principi sanciti dalla Legge 212/2000 c.d. Statuto del Contribuente.
I principi europei da parte loro, impongo agli enti locali nella gestione dei tributi, il rispetto del principio di non discriminazione, sicché, i Comuni, le Province, devono esercitare la propria potestà – autonomia – in materia fiscale e tributaria, in maniera equilibrata senza creare trattamenti diversi per cittadini residenti e non.
Tutte le deliberazioni concernenti le tariffe e le altre tributarie vanno comunicate dagli Enti Locali al Ministero dell’Economi entro 30 giorni dalla data in cui sono esecutive.
In virtù della potestà regolamentare, gli Enti locali possono adottare più soluzioni possibili in merito all’accertamento e alla riscossione dei tributi locali.
Sicché possono i Comuni possono decidere di affidare a soggetti terzi l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie ovvero decidere di gestire il servizio in house.
E’ anche possibile gestire direttamente l’accertamento ed affidare la riscossione a terzi soggetti.
Giova a questo punto dire che esiste in Italia un albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali dove i soggetti interessati, rispettando determinati requisiti, possono iscriversi.
[i] D.Lgs. 446/1997 – Costituzione Italiana – D.Lgs. 267/2000 – Cort. Cost. sentenza n. 37/2004)
Blogger Copywriter & Seo Daniele Giammarelli