Polizze Vita: Occhio alla Truffa

ATTENZIONE QUANDO STIPULATE POLIZZE VITA CON SUBAGENTI

POLIZZA VITA – MORTE

Il nostro utente ci ha richiesto un parere giuridico avendo stipulato ben 4 polizze vita, ma al momento di riscuotere i premi non ha visto un Euro.
Pertanto prima di recarsi al suo legale per poi effettuare la causa per farsi risarcire i danni oltre alla restituzione dei mancati premi assicurativi.

Cosa è la Polizza Vita?

La polizza vita è quel contratto mediante il quale una compagnia di assicurazioni stipula con contraente un’assicurazione sulla vita.
In pratica con questa polizza la compagnia assicurativa garantisce in caso di invalidità, longevità o morte un introito economico ad uno o più destinatari precedentemente scelti nel contratto.
Il funzionamento di una assicurazione vita è molto semplice: si sceglie la somma da assicurare, si sceglie la durata della copertura e si corrisponde un premio annuale. Nel caso in cui si verifichi una delle condizioni previste dal contratto, sarà corrisposta al beneficiario la somma stabilita dall’assicurato.

Purtroppo al nostro utente la somma stabilita non è stata corrisposta.

Infatti il subagente, invece di riversare le somme riscosse all’agenzia assicuratrice se le è intascate.

LA NOSTRA CONSULENZA GIURIDICA

Gentile Utente,
siamo spiacenti di comunicarle che non ci sono molte strade da intraprendere per procedere alla riscossione del premio. Anche l’eventuale richiesta di risarcimento danni purtroppo potrà non avere successo per i seguenti motivi:

1) le compagnie assicurative non hanno nessun vincolo diretto con il subagente;
2) il nostro utente non hai mai chiesto al subagente la documentazione concernente i pagamenti dei premi effettuati.

Orbene, alla luce di queste precisazioni non vi è prova che il contraente (utente) abbia effettivamente pagato – non vi è prova della riscossione dei premi da parte del subagente.

Pertanto il comportamento del nostro utente è stato purtroppo abbastanza superficiale, sicché si sconsiglia vivamente di procedere a citare in causa la Compagnia Assicurativa.
Tuttavia una possibile azione è prevista esclusivamente nei confronti del subagente, il quale sarà costretto a difendersi dimostrando il contrario.

Così facendo quando provvederà a dare mandato al suo avvocato di fiducia, la causa avrà dei costi inferiori considerato che le parte da citare in Tribunale sarà solo una.

Questo è l’orientamento della Corte di Cassazione che si è pronunziata in merito su un caso analogo con la sentenza n. 3703 del 15 febbraio 2018. I giuridici in pratica sottolineano l’obbligo di diligenza del risparmiatore che dovrà sempre adottare al momento della conclusione del contratto: sicché in caso di un suo mancato controllo, il risparmiatore potrà rivalersi direttamente solo verso il responsabile che causa il problema: il subagente.

La mancata diligenza del risparmiatore accentua il rischio di NON ottenere in dietro il denaro pagato per i premi assicurativi in quanto un subagente che adotta questi comportamenti scorretti solitamente è un insolvente.

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