Polizia municipale: divieto di incarichi dirigenziali anche a titolo gratuito




La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con deliberazione n. 4/2016/PAR del 12 gennaio 2016 dopo aver ricostruito la normativa intervenuta in materia ha evidenziato come l’art. 5* del d.l. n. 78/2015, convertito con modifiche dalla l. n. 125/2015, poi integrato dall’ art.1 comma 770 della legge di stabilità 2016 (vedi il testo nella nota) ridefinisce il percorso di ricollocazione del personale addetto alla polizia provinciale, prevedendo, tra l’altro, che il personale non confermato nei ruoli degli enti di area vasta e città metropolitane per lo svolgimento delle  proprie funzioni fondamentali o non riallocato secondo le previsioni delle leggi regionali sulle funzioni di polizia amministrativa locale, transiti nei ruoli dei comuni con le modalità e procedure definite con il decreto di cui all’art.1, comma 423, della legge n. 190/2014.

Lo stesso articolo si premura di sottolineare che, fino al completo assorbimento del personale addetto alla polizia provinciale, è fatto divieto agli enti di procedere all’assunzione di personale da destinare a tale funzione con “qualsivoglia tipologia contrattuale”. Unica eccezione a tale divieto sono le assunzioni di carattere stagionale, di durata non superiore a cinque mesi, non prorogabili.

Sulla base di tale premessa la Corte dei Conti ha, quindi, ritenuto che la volontà del legislatore è stata quella non solo di confermare, ma di rafforzare quanto già previsto dal comma 424 dell’art. 1 della l. n. 190/2014 , escludendo per le funzioni di polizia locale la possibilità di ricorso alle assunzioni anche a tempo determinato, tranne per il personale stagionale, fino a quando non sarà riassorbito tutto il personale in soprannumero in tale funzione; possibilità, invece, ammessa, nei limiti di legge previsti per le assunzioni a tempo determinato, per le altre funzioni amministrative.

La formula usata dal legislatore “qualsivoglia tipologia contrattuale” esclude, ad avviso della Sezione, la possibilità di ricorso anche agli incarichi dirigenziali gratuiti, previsti dall’art. 5, comma 9 del d.l. n. 95/2012, come modificato dall’art.6 del d.l. n. 90/2014, che rappresentano, pur sempre, una forma di reclutamento, sia pure temporaneo e gratuito.

Per quanto riguarda il quesito sulla modalità di ricerca del personale di area vasta addetto alla polizia provinciale da ricollocare, se a livello regionale o nazionale, la Corte dei Conti rimanda alla disposizione contenuta nell’art. 1, comma 234, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) e ai criteri e alle procedure per la ricollocazione, anche del personale appartenente ai corpi di polizia provinciale, fissati dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, pubblicato sulla G.U. del 30/9/2015.

Fonte: Corte dei Conti




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