PERMANENTE INIDONEITA’ FISICA AL LAVORO PUBBLICO

L’art. 55-octies T.U., aggiunto dall’art. 69, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, disciplina l’ipotesi delicata della condizione in cui un dipendente pubblico non sia in grado di svolgere le sue mansioni per una forma di permanente
inidoneità psicofisica.

Nel caso in cui questa venga accertata l’amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro.

La norma rinvia ad un apposito regolamento la disciplina, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:

a) della procedura da adottare per la verifica dell’idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell’Amministrazione;

b) della possibilità per l’amministrazione, nei casi di pericolo per l’incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell’effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;

c) degli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione cautelare, nonché del contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall’amministrazione in seguito all’effettuazione della visita di idoneità:

d) della possibilità, per l’amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.

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