Pensione nel Pubblico Impiego

Pensione di vecchiaia nel pubblico impiego

La pensione di vecchiaia è la prestazione spettante al dipendente pubblico che cessa dal servizio per aver maturato i limiti anagrafici e contributi previsti dalla legge.

L’ultima riforma previdenziale ha ridefinito i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia sia nel regime retributivo che nel regime contributivo.

Inoltre, dal 2013, il requisito anagrafico deve essere adeguato all’aumento della speranza di vita (con cadenza triennale fino al 2018 e biennale dal 2019). I requisiti richiesti per ottenere la pensione sono diversi in base al sistema di calcolo da utilizzare per determinare l’importo del trattamento.

 

I requisiti nel sistema retributivo e misto sono:

AnniUominiDonne
201566 anni e 3 mesi*66 anni e 3 mesi*
201666 anni e 7 mesi*66 anni e 7 mesi*
201766 anni e 7 mesi*66 anni e 7 mesi*
201866 anni e 7 mesi*66 anni e 7 mesi*
201967 anni*67 anni*
202067 anni*67 anni*


I requisiti nel sistema contributivo sono:

 
Lavoratori con 1ᵃ contribuzione accreditata dopo il 1° gennaio 1996: requisiti per accesso alla pensione di vecchiaia prima del compimento del 70° anno di età 
Anno Uomini Donne Requisito contributivo Importo minimo pensione
2015 66 anni e 3 mesi* 66 anni e 3 mesi*  

20 anni di contribuzione

 

1,5 l’importo dell’assegno sociale

2016 66 anni e 7 mesi* 66 anni e 7 mesi*
2017 66 anni e 7 mesi* 66 anni e 7 mesi*
2018 66 anni e 7 mesi* 66 anni e 7 mesi*
2019 66 anni e 11 mesi* 66 anni e 11 mesi*
2020 66 anni e 11 mesi* 66 anni e 11 mesi*

*i requisiti anagrafici sono comprensivi dell’aumento della speranza di vita

Si prescinde dai requisiti al compimento dei 70 anni di età con almeno 5 anni di contribuzione

 
Lavoratori con 1ᵃ contribuzione accreditata dopo il 1° gennaio 1996: requisiti per accesso alla pensione di vecchiaia al compimento del 70° anno d’età
AnnoUomoDonnaRequisito contributivoImporto minimo di pensione
201570 anni e 3 mesi*70 anni e 3 mesi* 

5 anni di contribuzione effettiva
 

nessuno
201670 anni e 7 mesi*70 anni e 7 mesi*
201770 anni e 7 mesi*70 anni e 7 mesi*
201870 anni e 11 mesi*70 anni e 11 mesi*
201970 anni e 11 mesi*70 anni e 11 mesi*
202070 anni e 11 mesi*70 anni e 11 mesi*

 

*i requisiti anagrafici sono comprensivi dell’aumento della speranza di vita

Deroghe e casi particolari

Sono confermati i limiti ordinamentali (65 anni) per il personale:

  • che ha maturato i requisiti previgenti entro il 31 dicembre 2011
  • gli aventi diritto ai requisiti per la pensione anticipata

 

In questo caso l’amministrazione procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Requisito anagrafico

Rimangono invariati i limiti di età previsti da specifici ordinamenti per i quali sono richiesti requisiti anagrafici più elevati (donne magistrato, donne ambasciatori, professoresse universitarie).

Non vengono modificati, inoltre, quelli previsti per il personale femminile delle forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, quelli legati al ruolo, alla qualifica e al grado. Inoltre, continua ad accedere alla pensione con un requisito anagrafico agevolato anche il personale femminile delle Poste Italiane S.p.A. e delle Ferrovie dello Stato S.p.A.

 

Decorrenza

La pensione di vecchiaia decorre dal 1° giorno successivo alla data di cessazione dal servizio, ad esclusione delle seguenti categorie per le quali si attua ancora la “finestra mobile” (che si aprirà trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti):

  • soggetti che maturano i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011
  • personale delle forze armate

Forze armate, forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco

Il personale appartenente alle forze armate, alle forze di polizia ed al corpo nazionale dei vigili del fuoco accede al pensionamento di vecchiaia in linea di massima al compimento dei 65 anni e 3 mesi di età (adeguamento alla speranza di vita) ed al raggiungimento di una contribuzione minima di 20 anni. Sono previsti diversi limiti di età a seconda del corpo di appartenenza e del grado.

Dal 1° gennaio 2011 anche per tale personale è prevista la “finestra mobile” per la pensione di vecchiaia, che si aprirà trascorsi 12 mesi dalla maturazione del diritto.

Scuola

Per il personale scolastico e universitario sono previsti i medesimi requisiti richiesti per la generalità dei lavoratori dipendenti. È confermato l’accesso al pensionamento sempre e solo dal 1° settembre o 1° novembre e la maturazione dei requisiti:

  • anagrafico, entro il 31 dicembre dell’anno di cessazione
  • contributivo minimo, entro il 31 agosto dell’anno di cessazione