PAREGGIO DI BILANCIO

Monitoraggio pareggio di bilancio

 

Scade il 10 settembre il monitoraggio del pareggio di bilancio riferito al primo semestre. Il termine, il cui mancato rispetto non è sanzionato, viene fuori dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2018 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 luglio 2018 sul monitoraggio del saldo di finanza pubblica, disciplinato dal comma 466 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 delle città metropolitane, Province e
Comuni per l’anno 2018.

Poichè il Dm è stato emanato in data successiva alla scadenza del primo semestre 2018 (30 giugno) e a ridosso della scadenza prevista di trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento (30 luglio), il primo invio di informazioni, inerenti al monitoraggio del saldo finale di competenza del primo semestre 2018, può essere effettuato entro un mese dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, dunque entro il 10 settembre. I dati riferiti a tutto il secondo semestre dovranno essere inviati entro il 30 gennaio 2019.

I dati del monitoraggio, da inserire nel prospetto MONIT/18, sono trasmessi, con riferimento al primo e al secondo semestre 2018, esclusivamente utilizzando l’applicazione appositamente prevista per il pareggio di bilancio sul sito: http://pareggiobilancio.mef.gov.it .

Il decreto conferma l’assenza di novità in merito allo sblocco per il 2018 degli avanzi di amministrazione degli enti locali. L’aspettativa giungeva dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, con le quali era stato avviato il percorso finalizzato all’inserimento dei risultati di amministrazione fra le voci rilevanti ai fini del saldo di finanza pubblica.

I giudici delle leggi hanno infatti fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012, in base alla quale l’avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo, in quanto «l’avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge è nella disponibilità dell’ente che lo realizza».

L’adeguamento alle sentenze della disciplina del pareggio di bilancio comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e dunque necessita di opportune iniziative legislative (la legge 243/12 è a rilevanza costituzionale) e di copertura finanziaria in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Per il momento pertanto non si modifica l’impalcatura dell’attuale disciplina del pareggio che non consente l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del Fondo pluriennale vincolato alimentato dal ricorso al debito ai fini del pareggio di bilancio, se non nei limiti dei patti regionali e nazionali.

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