Canone RAI in Bolletta: Ecco Come Evitarlo
Nel caso in cui non si possieda un televisore, occorre richiedere l’esenzione dal canone per tutto il 2019, inviando un’apposita autocertificazione all’Agenzia delle Entrate.
Qual è la scadenza per l’invio dell’autocertificazione?
L’autocertificazione deve essere inviata tramite raccomandata entro il 30 aprile, in plico senza busta, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento, a: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 – S.A.T Sportello Abbonamenti tv – Casella Postale 22 – Cap 10121 – Torino.
Per la trasmissione telematica invece c’è tempo fino al 10 maggio.
Se il modulo viene inviato tramite raccomandata tra il primo maggio e il 30 giugno ovvero telematicamente dall’ 11 maggio al 30 giugno, l’esenzione sarà valida esclusivamente per il secondo semestre.
Il modello di esenzione deve essere presentato una sola volta?
L’autocertificazione deve essere necessariamente presentata ogni anno.
Quale importo verrà addebitato in bolletta a luglio?
La bolletta per l’energia elettrica di luglio conterrà una prima rata di circa 60 e il saldo sarà versato nelle ultime due bollette dell’anno per un totale di euro 100!!
Per le nuove utenze elettriche come avviene il pagamento?
La rata viene calcolata dal mese di attivazione della nuova utenza e non per l’intero anno con addebito nel mese di febbraio 2017.
Cosa succede se l’utenza elettrica è intestata ad un soggetto e il canone Rai ad un’altra persona dello stesso nucleo familiare?
Il decreto attuativo sul canone prevede che l’Agenzia delle Entrate debba effettuare la “voltura d’ufficio” addebitando il canone all’intestatario della bolletta. La Rai al numero verde conferma che nessuna dichiarazione deve essere presentata dalla moglie o dal marito.
Numero verde 800.93.83.62 per Canone tv ad uso privato. Per informazioni gratuite sul canone TV potete chiamare il numero verde 800.93.83.62
Tuttavia, nel caso in cui ad esempio due componenti dello stesso nucleo siano intestatari di due utenze elettriche per la stessa abitazione (accorpamento di due appartamenti) o anche per abitazioni differenti, occorre chiedere all’Agenzia delle Entrate, che il Canone venga addebitato su una sola utenza elettrica, specificando quale.
Casi di esonero: contribuenti con utenza elettrica per uso domestico residenziale
I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone TV in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica, presentando la dichiarazione sostitutiva con l’apposito modello (Quadro A).
Inoltre, con lo stesso modello, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale possono certificare la non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari (Quadro A).
Il modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio TV (Quadro A).
Attenzione: queste dichiarazioni sostitutive hanno validità annuale.
Il modello può essere utilizzato anche per:
• segnalare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale (Quadro B)
• comunicare la modifica delle condizioni, precedentemente attestate, per esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell’anno, avvenuto successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva, oppure nel caso in cui sia venuta meno la situazione di appartenenza alla medesima famiglia anagrafica precedentemente dichiarata mediante la compilazione del quadro B(Quadro C).
Attenzione:
la dichiarazione sostitutiva non deve essere presentata dai contribuenti che non sono titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale. Ad esempio, se nella stessa famiglia anagrafica un soggetto è titolare dell’utenza elettrica e un altro è il titolare dell’abbonamento TV, il canone è addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica e si procederà alla voltura automatica dell’abbonamento nei confronti del titolare dell’utenza elettrica, senza la necessità di alcun adempimento a carico del vecchio abbonato.
La dichiarazione è presentata sotto la propria responsabilità e la non veridicità è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).
Per ulteriori informazioni e dettagli si consiglia di consultare le Faq e la documentazione inserita nella sezione Normativa e prassi.
Come
Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite l’applicazione web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati. Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, il modello, unito ad un valido documento di riconoscimento, può essere inviato, tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
Quando
dichiarazione di non detenzione – Quadro A
La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 esonera dal pagamento dell’intero canone dovuto per l’anno 2017. La presentazione dal 1° febbraio al 30 giugno 2017 esonera, invece, dal pagamento del canone dovuto per il secondo semestre 2017.
Per gli anni successivi i termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti:
dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno
• dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2018 avrà effetto per il canone del 2019).
dichiarazione di addebito su altra utenza – Quadro B
La dichiarazione sostitutiva di cui al “Quadro B” può essere presentata in qualunque momento dell’anno, non va ripresentata ogni anno e ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati (“data inizio” del modello).
Se il presupposto decorre dal 1° gennaio dell’anno di presentazione il canone non è dovuto per l’intero anno.
Se il presupposto decorre dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione il canone è dovuto per il primo semestre e non è più dovuto a partire dal secondo semestre.
Se il presupposto decorre dal 2 luglio dell’anno di presentazione al 1°gennaio dell’anno successivo, il canone è dovuto per l’intero anno di riferimento e non è dovuto dall’anno successivo.
Se il presupposto sussiste da date precedenti al 1° gennaio dell’anno di presentazione è possibile indicare, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione.
dichiarazione di variazione dei presupposti – Quadro C
La dichiarazione di variazione dei presupposti, che comporta l’addebito del canone, ha effetto dal mese in cui è presentata.
Attenzione:
in caso di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica da parte di soggetti che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.
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