Buona notizia per gli italiani, popolo di multati. Sono nulle le sanzioni elevate a chi transita nelle varie corsie preferenziali delle città in determinate condizioni.
Per la validità della sanzione elevata dall’ausiliario del traffico, il Comune deve provare l’effettiva qualifica dell’accertatore e la legittimità della sua nomina. Detta in breve: la multa è valida in pratica se a comminarla è un vigile.
A spiegare la questione – come riportato dal portale di diritto dello “StudioCataldi” – è stato il Tribunale di Roma con la sentenza n. 22558/2015, accogliendo l’istanza presentata da un automobilista che era stato sanzionato per essere transitato sulla corsia riservata ai mezzi pubblici e che in udienza aveva evidenziato la carenza di potere dell’ausiliario che aveva approntato l’originario verbale di contestazione.
Il giudice precisa che gli ausiliari del traffico possono legittimamente procedere all’accertamento e alla contestazione di violazioni inerenti il codice della strada soltanto in caso queste riguardino la materia della sosta; in sostanza, non è possibile per questi soggetti rilevare infrazioni di diversa natura, come ad esempio quella della circolazione nella corsia preferenziale, che restano affidate agli agenti di polizia oppure al personale ispettivo delle aziende di trasporto.
L’amministrazione convenuta avrebbe dovuto, dinnanzi alla contestazione dell’automobilista e ai fini della validità dell’accertamento, fornire una prova circa la legittimità della nomina e dei poteri specifici conferiti all’ausiliario, cosa che non è avvenuta nel caso di specie nonostante l’esplicita richiesta del ricorrente: il giudice precisa che la convenuta “nulla ha prodotto per riscontrare l’effettiva qualifica dell’ausiliario accertatore e la legittimità della sua nomina quale personale ispettivo del servizio pubblico”, pertanto ciò giustifica l’annullamento del verbale.