MS Crociera e Annullamento Viaggio Penale

Consulenza Giuridica su una Crociera Annullata

Buongiorno, a seguito della e-mail inviatavi richiedo una consulenza in merito alla mia situazione che vi espongo brevemente. Sono un dipendente pubblico che segue il vostro sito internet, tuttavia vorrei approfittare del vostro servizio di consulenza giuridica on line per un fatto diverso dalla materia del pubblico impiego.
Praticamente con mia moglie, ho acquistato un viaggio in Crociera con la compagnia MSC con partenza prevista il 03/06/2016.

Per motivi di salute (moglie incinta con gravidanza a rischio, certificata in data 5/5/2016), non abbiamo più potuto usufruire del viaggio in precedenza prenotato, motivo per cui la compagnia MSC prevede secondo contratto stipulato una penale di pagamento, quantificata in percentuale in base alla tempistica di trasmissione della comunicazione di annullamento del viaggio.

Al momento dell’acquisto e quindi della stipula del contratto abbiamo contrattualizzato anche una copertura assicurativa in caso di sinistri.

La compagnia assicurativa EUROP ASSISTANCE, interviene nel risarcimento del danno a favore del consumatore in misura dell 80% della somma pagata in penale. Atteso che il caso di salute su indicato, previsto nelle more del contratto di assicurazione, nonchè certificato direttamente dalla struttura sanitaria ASL, è stato notificato alla suddetta compagnia assicurativa con richiesta di risarcimento, ampliamente prima della data di partenza prevista.

L’assicurazione risponde negando il risarcimento e giustificando il mancato rimborso, dichiarando che la documentazione è pervenuta oltre i termini indicati nel contratto…”entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento e comunque prima della data di partenza”… Sono qui a chiedervi una consulenza, in quanto secondo il mio parere esiste comunque l’obbligo di risarcimento poichè la citazione dei termini nel contratto non è chiara e lascia ampia interpretazione in merito al secondo pensiero …e comunque prima della data di partenza.., cosa che ho preso di riferimento avendo inviato il tutto in data 24/05/2016, quindi ampliamente prima della data di partenza ovvero 3/06/2016. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla documentazione trasmessa. in attesa di un cortese riscontro Vi porgo distinti saluti.

RISPOSTA

Il contratto assicurativo in essere con la compagnia Europ Assitance prevede, nella parte relativa a “ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO” (punto 4 condizioni di polizza, sotto la voce “Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro”) che, in caso di forzata rinuncia al viaggio -quale è da considerarsi la fattispecie in esame- l’assicurato dovrà denunciare, entro 5 giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro la data di partenza, i motivi per i quali il viaggio non potrà essere effettuato.

Dalla esame della documentazione pervenuta si rileva che l’evento impeditivo del viaggio, giusta certificazione medica, si è verificato in data 5 maggio 2016 e che la relativa denuncia-richiesta di indennizzo è stata inoltrata alla compagnia assicurativa in data 24 maggio 2016.

 

La Europ Assitance ha riscontrato con esito negativo tale richiesta adducendo, quale motivo di non operatività della copertura assicurativa, il mancato rispetto del termine contrattualmente previsto per la denuncia del sinistro.

 

Illustrati brevemente i fatti si rende necessaria una disamina della normativa che regola la fattispecie innanzi indicata.

 

Vanno presi in considerazione gli art. 1913 e 1915 del codice civile che rispettivamente recitano:

 

ARTICOLO N.1913 Avviso all’assicuratore in caso di sinistro.

 

 L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

 

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

 

ARTICOLO N.1915 Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio.

 

 L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.

 

 Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

 

La prima norma disciplina uno degli oneri cui è soggetto l’assicurato in caso di sinistro: l’onere di dare comunicazione all’assicuratore circa il sinistro avvenuto. Il codice stabilisce il termine di tre giorni, ma le parti possono accordarsi per un termine superiore. 

 

L’art. 1915 c.c., invece, disciplina le conseguenze del mancato rispetto dell’obbligo di avviso facendo derivare la perdita totale dell’indennizzo in caso di dolosa mancata comunicazione (1° comma).

 

In caso, invece, di mancata comunicazione colposa (2° comma) la stessa norma prevede una riduzione dell’indennità commisurata al pregiudizio economico subito dall’assicuratore.

 

Le stesse sono riportate sul sito msc

 

 

Inoltre vorrei chiederLe se esistono sentenze in Cassazione più recenti rispetto a quella da Lei citata, sempre per lil caso che ci occupa.

 

Oltre a ringraziarLa per la sua disponibiltà e a congratularmi per La sua professionalità, nell’attesa di una cortese risposta Le porgo Distinti Saluti.

 

Risposa ai chiarimenti dell’Avvocato

La tabella in questione, avendo fatto riferimento nella stesura del parere ad altra della MSC resa disponibile sul sito, onde valutare il potenziale pregiudizio economico, consente di valutare nel nostro caso l’effettivo pregiudizio a cui si sarebbe esposta la compagnia di assicurazione.

 

Soccorrono in tal senso gli elementi di fatto a considerarsi:

 

–          data dell’evento: 05.05.2016;

 

–          data comunicazione dell’evento: 24.05.2016;

 

–          data partenza:03.06.2016;

 

–          scaglione di riferimento della tabella MSC in considerazione che trattasi di crociera al disotto dei 15 giorni e in considerazione del fatto che la comunicazione di sinistro è avvenuta 9 giorni prima della partenza: “ Da 14 a 2 giorni – 80% del prezzo (al netto di Tasse e Servizi Portuali)”;

 

–          scaglione di riferimento della tabella MSC sempre in considerazione che trattasi di crociera al di sotto dei 15 giorni e in considerazione del fatto che la comunicazione sarebbe dovuta avvenire entro il 10 maggio ( entro cinque giorni dall’evento impeditivo): “ Da 29 a 22 giorni – 40% del Prezzo (al netto di Tasse e Servizi Portuali), oltre i premi per le polizze assicurative acquistate”;

 

Come si evince dagli elementi di fatto e dai termini di contratto MSC, il pregiudizio subito dall’assicurazione si quantificherebbe, in considerazione dei due parametri su citati, in un pregiudizio pari al 40% del prezzo (al netto di Tasse e Servizi Portuali), oltre i premi per le polizze assicurative.

 

Ciò detto e alla luce delle considerazioni sopra svolte si rinnova, anche in questa sede, la necessità che la compagnia Europ Assitance provveda ad integrare il proprio riscontro comunicando il pregiudizio economico subito nonche’ il relativo quantum, onde valutare l’eventuale indennizzo dovuto applicando la riduzione per il pregiudizio subito dall’assicuratore, come previsto dall’art. 1915 c.c..

 

In merito all’ulteriore Sua richiesta di Cassazione più recente le segnalo: Cass. Civ. Sez III 28 luglio 2014

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