MOBILITA’ 2017 NEL PUBBLICO IMPIEGO

MOBILITA’ VOLONTARIA O MOBILITA’ OBBLIGATORIA         

[countdown] Come è noto nel Pubblico Impiego la mobilità volontaria è sia obbligatoria che volontaria

Le prime differenze tra i due istituti sono queste: nella mobilità volontaria l’elemento preponderante è la stessa volontà dei dipendenti pubblici che, decidono di partecipare ad un processo di mobilità – non si ha nessuna novazione del contratto di lavoro se non il luogo o sede di lavoro e il datore.

Nella mobilità obbligatoria vi è un’ingerenza della Pubblica Amministrazione che decide in via autoritaria, obbliga i pubblici impiegati a subire una novazione nella propria sfera lavorativa, per motivi di ragioni organizzative (mmmmm?? !) – (collocamento in disponibilità)

LA MOBILITA’ COSTITUISCE UN DIRITTO SOGGETTIVO?

Noh ma quando mai, carissimi dipendenti pubblici

Il diritto soggettivo è una situazione giuridica soggettiva attiva, attribuita a un soggetto di diritto nel suo interesse.

L’istituto della mobilità è ormai subordinato ad una serie di condizioni. Imprescindibile è l’Assenso all’Entrata e l’Assenso all’Uscita – NULLA OSTA AD ENTRARE E NULLA OSTA AD USCIRE

QUI VI VOGLIO

Non dimenticate che nel Comparto Sanità con la scusa della sperimentazione del CCNL del 2004 è stato applicato (illegittimamente a mio modesto parere) il divieto di mobilità, che poi i sindacati quando si facevano rispettare in due anni abolirono mettendo in crisi le aziende sanitarie.

LA MOBILITA’ DAL PUNTO DI VISTA OGGETTIVO?

La mobilità costituisce un vero punto di accesso al pubblico impiego. Non va sottovalutata la mobilità.

Essa è un vero e proprio strumento di reclutamento del personale ormai, come se la Pubblica Amministrazione avesse a disposizione in casa o nei propri uffici una agenzia privata di personale.

Concorso o Mobilità?

Il comma 2 bis dell'articolo 30 del decreto 165, con lo specifico intento di favorire la mobilità volontaria stabilì che le pubbliche amministrazioni prima di procedere a bandire concorsi pubblici (art. 97 Costituzione) devono ricorrere all mobilità.

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Ricorrere, rincorrere la mobilità però non significa affatto che essa si concretizzi, di fatto potrebbe non realizzarsi. Negli ultimi anni infatti, innumerevoli sono gli avvisi e bandi mobilità pubblicati dagli enti locali ma, non è detto che siano andati a buon fine.

sito sul pubblico impiego e l'interscambio e mobilità compensativa volontaria

Tuttavia, giuridicamente parlando, la mobilità, quale facoltà offerta al dipendente pubblico di ottenere un trasferimento da un'amministrazione ad un 'altra, sia dello stesso che di un altro comparto, segue la tutela della giustizia ordinaria e quindi del diritto del lavoro e non quella della giustizia amministrativa. Onde, il contezioso va discusso in sede del Tribunale di Lavoro territorialmente competente.

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Daniele Giammarelli

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