Prima la Mobilità e poi lo Scorrimento delle Graduatorie
E’ nullo lo scorrimento delle graduatorie senza la mobilità volontaria perché non sussiste <<un diritto soggettivo dei ricorrenti alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento in graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante mobilità intercompartimentale>>.
Così si espressa la Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017, dove si è pronunciata sulla possibilità, nell’ambito del pubblico impiego, di applicabilità delle regole della mobilità prima di dar inizio allo scorrimento della graduatoria di un concorso.
In pratica se in un ente pubblico si riaprono le assunzioni, valgono le graduatorie già esistenti, ma attenzione: rispetto allo scorrimento delle graduatorie ha priorità la mobilità volontaria.
In ossequio all’articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 la Regione fa bene ha dare prevalenza alla modalità di copertura delle vacanze di organico mediante Mobilità.
La nostra Costituzione si rifà al principio di buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost., al fine di realizzare economie di spesa – favorendo così il passaggio diretto di personale dipendente pubblico, a parità di inquadramento, tra diverse amministrazioni.
La mobilità intercompartimentale deve ritenersi estranea ai blocchi delle assunzioni nella pubblica amministrazione in quanto all’esito della sua realizzazione non vi è un vero e proprio aggravio di spesa per la P.A. globalmente considerata, posto che – pur variata l’amministrazione di appartenenza – il numero complessivo dei soggetti impiegati rimane lo stesso, trattandosi di strumento di gestione funzionale all’organizzazione complessiva della pubblica amministrazione.
Attenzione però a non confondere il trasferimento di un dipendente da un’amministrazione ad un’altra tramite mobilità intercompartimentale con la fattispecie diversa dalla progressione verticale da una categoria ad un’altra: infatti la prima è una cessione di contratto mente l’altra è un reclutamento di personale.
Ne resta confermato un quadro normativo di assoluto favore per il passaggio di personale tra amministrazioni rispetto all’assunzione di nuovo personale, che non può non riflettersi anche sul rapporto tra ricerca di personale mediante mobilità volontaria e scorrimento delle graduatorie.
Anche in quest’ultimo caso infatti, pur trattandosi di procedure già espletate, rileva comunque la provvista “aggiuntiva” di nuove risorse umane, al contrario dell’altra modalità in cui la copertura dei posti si consegue attraverso un’ottimale redistribuzione di personale pubblico già in servizio.
In conclusione, la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa, sino alla novella legislativa del novembre 2005 (legge n. 246/2005), al potere discrezionale della pubblica amministrazione; successivamente, la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione configura un obbligo per l’amministrazione procedente.