Mobilità intercompartimentale 2019

Passaggio di Dipendenti Pubblici tra Pubbliche Amministrazioni Diverse

La mobilità di personale tra amministrazioni appartenenti a comparti diversi (c.d. mobilità intercompartimentale) è regolata dalle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che così recita:

“In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente”.

Questa disciplina comunque, è bene sottolineare che pone un limite alla possibilità di assumere nuovo personale in questa modalità. Ciò significa, rendere difficile la mobilità tra dipendenti pubblici che prestano il loro servizio presso amministrazioni pubbliche di comparto diverso: per esempio, mobilità dalla scuola alla Comune, oppure dalla Regione alla scuola.

La mobilità intercompartimentale può essere considerata cessazione?

La mobilità intercompartimentale di personale non può essere considerata cessazione.

Infatti a seguito del trasferimento, il rapporto di lavoro del pubblico dipendente prosegue con un altro datore di lavoro e dunque l’amministrazione cedente può solo beneficiare dell’avvenuta cessione del contratto in termini di risparmio di spesa e di razionalizzazione degli organici, mentre la spesa permane in termini globali.

Pertanto, la cessazione per mobilità non può essere considerata utile ai fini delle assunzioni vincolate alle cessazioni verificatesi nell’anno precedente.

Anche al fine di ovviare alle problematiche intrinseche in materia di mobilità intercompartimentale, l’articolo 3, comma 124 e seguenti, della legge finanziaria per l’anno 2008 consente ad amministrazioni soggette a regime di limitazione e, dunque, alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di stipulare accordi di mobilitàanche intercompartimentale, come anticipato – con altre amministrazioni, per assicurare la funzionalità dei propri uffici che presentino consistenti vacanze in organico e, al contempo, la ricollocazione di dipendenti in situazioni di esubero.

 Gli accordi disciplinano modalità e criteri per il trasferimento, nonché i percorsi di formazione che siano ritenuti necessari ad un efficiente inserimento del personale trasferito nell’organizzazione dell’amministrazione ricevente.

Regime delle assunzioni e procedimenti di mobilità di personale tra amministrazioni appartenenti a comparti diversi (c.d. mobilità “intercompartimentale”).

Nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all’interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti.

Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell’articolo 2103 del codice civile.

Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un’altra sede.

6 commenti su “Mobilità intercompartimentale 2019”

  1. Alla luce di quanto sopra la mobilità intercompartimentale per esempio dalla scuola alla Regione non è possibile. Allora non capisco perchè il DPCM del 26.06.2015 ha definito le tabelle di equiparazione tra i diversi comparti, tra cui anche quello scolastico.

  2. mobilità intercompartimentale: La mobilità di personale tra amministrazioni appartenenti a comparti diversi (c.d. mobilità intercompartimentale) è regolata dalle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che così recita: “In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente”.

    https://dipendentipubblici.eu/blog-pubblico-impiego/mobilita-intercompartimentale/

  3. Buongiorno, un dipendente di Ente Locale può chiedere un trasferimento presso il Ministero della Difesa?

  4. Ciao Marco, volevo sapere se alla domanda a proposito del trasferimento, qualcuno ti ha risposto,? C’e la possibilita’ do porlo fare, e se si puoi indirizzarmi, grazie aspetto tue notizie

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