MALATTIA DIPENDENTI PUBBLICI FASCIA ORARIA DI REPERIBILITA’

Quando il pubblico dipendente è in malattia, oltre a comunicare all’ente pubblico la natura della propria assenza, dovrà restare a casa per l’eventuale visita fiscale nella seguente fascia oraria:    dalle 09:00  alle  13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.  L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi

Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali e’ stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Il parere del Dipartimento Funzione Pubblica n. 2 del 15 marzo 2010 prevede che, in questi casi, l’Amministrazione può applicare il regime di esenzione dalle visite fiscali solo quando è in possesso della documentazione formale relativa alla causa di servizio, all’accertamento legale dell’invalidità, alla denuncia di infortunio e nel certificato medico di malattia che giustifica l’assenza dal servizio e che indica la causa di esenzione.
Particolari problemi sono sorti nel caso degli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Il parere del dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 15 marzo 2010 chiarisce inequivocabilmente che l’Amministrazione si asterrà dal richiedere la visita fiscale per gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta quando sia in possesso del verbale di invalidità fermo restando che il certificato di malattia dovrà indicare la causa di esenzione in modo che la connessione della malattia alla stato di invalidità sia documentata da un giudizio medico e non sia arbitrariamente sottoposta a valutazioni di tipo soggettivo da parte del lavoratore o del datore di lavoro.
In sintesi ricordiamo che in base al suddetto parere l’Amministrazione può astenersi dal richiedere la visita fiscale quando ricorrano queste due condizioni:

  • l’amministrazione deve essere in possesso del verbale di invalidità;
  • il certificato di malattia deve indicare la causa di esenzione (invalidità, grave patologia, ecc..).

Notate bene: Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti pubblici nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

PROCEDURA DA SEGUIRE PER LA COMUNICAZIONE DELL’ASSENZA

L’invio del certificato medico resta, come stabilito precedentemente, di competenza del medico curante.
La procedura è completamente telematica: il medico dovrà inviare il certificato all’INPS che lo girerà all’amministrazione di appartenenza del dipendente malato.
L’inosservanza dell’obbligo di trasmissione telematica costituisce illecito disciplinare punibile con il licenziamento del medico inadempiente.
Sul tema si può consultare la specifica scheda informativa su certificato telematico per i dipendenti pubblici.

ASSENZA RICORRENTE E SUPERIORE A 10 GIORNI

L’art. 71 – comma 2 del D.L. n. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008 prevede che in caso di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, compresi i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (Circolare D.F.P. n. 7/2008). La circolare della Funzione Pubblica n. 7/2008 chiarisce che nella nozione di “secondo evento” rientra anche l’ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto “evento” di un solo giorno.

 

CONTROLLI SULLE ASSENZE

L’art. 16 comma 9 del Decreto Legge n. 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011 modifica l’articolo 5-septies – comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001 prevedendo che le pubbliche amministrazioni dispongono il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
Se il dipendente deve allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione.
Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
La circolare D.F.P. n.10/2011 esplica ed approfondisce i singoli aspetti delle innovazioni introdotte dal Decreto Legge n. 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011

 

 INCIDENZA DELLA MALATTIA SU RETRIBUZIONE E T.F.R.

L’INPDAP, con la Circolare n. 13 del 28 maggio 2009, ha precisato che la decurtazione della retribuzione durante i primi 10 giorni di malattia, come stabilito con l’articolo 71 del D.L. n. 112/2008, non produce effetti né sull’importo della pensione né sul trattamento di fine rapporto(T.F.R.).

Infatti, sia gli articolo 24 e 50 del RDL n. 680/1938, per gli iscritti alla Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza (CPDEL; CPS; CPI; CPUG), sia gli articoli 68 del DPR n. 3/1957 e 13 della legge n. 177/1976, per i dipendenti dello Stato, dispongono che nel caso di retribuzione ridotta la contribuzione va determinata con riferimento alla retribuzione virtuale intera che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato assente.

Di conseguenza il trattamento pensionistico va determinato con riferimento alla retribuzione che sarebbe spettata se non ci fosse stata la decurtazione. Con la stessa Circolare l’INPDAP precisa che non subisce riduzione neanche la contribuzione dovuta a favore della Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e la contribuzione per il trattamento di fine servizio o TFR.

Pertanto, anche in questi casi, le prestazioni vengono determinate con riferimento alla retribuzione virtuale che sarebbe spettata se non ci fosse stata la decurtazione.

Normativa di riferimento

  • Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
  • Circolare 17 luglio 2008, n. 7: “Decreto legge n. 112 del 2008 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” – art. 71 – assenze dal servizio dei pubblici dipendenti;
  • Legge 6 agosto 2008, n. 133: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
  • Circolare INPDAP 28 maggio 2009, n. 13: “Art. 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133. Nuove disposizioni in materia di assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 Riflessi contributivi”;
  • Decreto Ministeriale 18 dicembre 2009, n. 206: “Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia”;
  • Parere Dipartimento Funzione Pubblica 15 marzo 2010, n. 2: “Decreto 18 dicembre 2009, n. 206. Quesito sull’obbligatorietà delle visite fiscali in caso di esenzione dalla reperibilità del dipendente”;
  • Legge15 luglio 2011, n. 111: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
  • Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 1 agosto 2011, n. 10: “Decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 – “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.” – art. 16, commi 9 e 10 – controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti – regime della reperibilità – assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici”.

 

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