Malattia e certificato. Dipendente Pubblico

Il certificato di malattia ha la funzione di giustificare l’assenza dal lavoro per garantire al lavoratore il diritto di non rendere la prestazione lavorativa per tutta la durata dell’eventi morboso.
Il certificato, tramite l’indicazione dell’indirizzo del lavoratore, consente l’effettuazione delle visite di controllo da parte dei sanitari iscritti agli appositi elenchi INPS e ASL.
Chi rilascia il certificato di malattia. Normalmente il certificato di malattia è rilasciato del medico curante, utilizzando l’apposito formulario, ma può essere rilasciato anche da medici diversi ai quali il lavoratore si sia rivolto per motivi d’urgenza, ovvero per esigenze correlate alla specificità patologica sofferta, come pure nel caso di certificati rilasciati all’atto della dimissione dall’ospedale o strutture di pronto soccorso.
Trasmissione telematica. Il medico è tenuto ad inviare la certificazione per via telematica. Il lavoratore deve richiedere il numero di protocollo identificativo del certificato inviato e fornirlo al proprio datore di lavoro.
Solo nel caso in cui per qualsiasi motivo non sia possibile inviare il certificato telematicamente, il medico o la struttura sanitaria rilasciano la certificazione in forma cartacea e il lavoratore è tenuto alla trasmissione dello stesso al proprio datore di lavoro e, se dipendente privato, all’INPS.
Il lavoratore può inoltre continuare ad inviare il certificato di malattia in formato cartaceo, quando lo stesso viene rilasciato da medici privati non abilitati all’invio telematico o da strutture di pronto soccorso, nonché quando l’eventi di malattia comporta il ricovero ospedaliero.

La comunicazione al datore di lavoro. Tutti i contratti prevedono a carico del lavoratore l’obbligo di giustificare lo stato di malattia attraverso la tempestiva presentazione di un certificato medico, preceduto da una comunicazione dell’evento, la quale potrà avvenire anche in modo informale (ad esempio telefonicamente), ma l’invio del certificato deve avvenire tempestivamente secondo i termini fissati dai contratti nazionali di lavoro.
L’obbligo non riguarda solo la comunicazione dell’inizio della malattia, ma anche la sua eventuale continuazione, anche se il CCNL di riferimento non dovesse prevedere tale obbligo.

Il Dipartimento Funzione Pubblica con nota n. 3/11 fornisce chiarimenti circa il regime delle assenze per malattia dei pubblici dipendenti, dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità n.111/2011. In particolare si chiarisce che la giornata non lavorativa è individuabile, non solo in quelle festive o cadenti di domenica ma anche in quelle di riposo dopo un turno di lavoro, dopo un permesso o una giornata di ferie. In tutti questi casi l’amministrazione ha l’obbligo di inviare la visita fiscale fin dal primo giorno. Sull’esclusione dall’obbligo di reperibilità quando l’assenza per malattia è dovuta all’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, si intende giustificata a seguito della presentazione di apposito certificato (rilasciato da un medico del SSN o anche da un medico privato) attestante l’effettuazione della prestazione e, precisa il Ministero, non è necessario che queste visite siano strettamente connesse ad una patologia in atto.

Il rilascio di certificati medici dai medici di famiglia
Il medico di base rilascia gratuitamente tutti i certificati che sono necessari per legge, ovvero:
ll certificato di malattia per i lavoratori dipendenti;
il certificato di riammissione alla scuola dell’obbligo, alla scuola materna, all’asilo nido e alle scuole secondarie superiori;
il certificato di idoneità allo svolgimento di attività sportive scolastiche, cioè non agonistiche.
Sono invece a pagamento i certificati che sono richiesti a scopo di prevenzione o per altri fini, ma che non sono obbligatori per legge. Tra questi:

il certificato di buona salute;
i certificati per le assicurazioni;
i certificati di guarigione degli addetti alle industrie alimentari;
le richieste di invalidità;
i certificati per attività ricreative, ginniche o ludico-sportive non scolastiche;
i certificati di idoneità allo svolgimento di attività sportive agonistiche.

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