L’ITALIA E LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE
Una delle caratteristiche precipue dello Stato è la sovranità, intesa come indipendenza rispetto ad influenze di altri soggetti, sia di diritto interno che di diritto internazionale. Tale caratteristica è, ovviamente, comune a tutti gli Stati, per cui si pone il problema di stabilire quali siano le regole che disciplinano i rapporti tra enti tutti egualmente sovrani.
Il diritto internazionale è, per l’appunto, il complesso delle norme e dei principi che regolano i rapporti intercorrenti tra i soggetti della Comunità internazionale.
Un importante riferimento costituzionale relativo alla partecipazione dell’Italia all’ordina-mento internazionale è contenuto nell’ art. 11 della Costituzione.
Tale articolo così recita: «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».
La disposizione in esame fu introdotta nel testo costituzionale in vista della partecipazione del nostro Stato all’ONU; successivamente essa ha rappresentato la base per giustificare la partecipazione italiana alle Comunità europee e accettare le limitazioni di sovranità che tale adesione comportava.
L’ITALIA E L’UNIONE EUROPEA: EXCURSUS STORICO
Breve storia dell’integrazione europea
Durante gli anni ’50, tra gli Stati dell’Europa occidentale, sono sorte delle vere e proprie organizzazioni sovranazionali, volte ad instaurare una più stretta integrazione europea anche in vista della realizzazione di un mercato unico. Nel 1951 fu, infatti, firmato, da soli sei Paesi (Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia, Germania ed Italia), il Trattato di Parigi, con il quale fu creata la Comunità economica del carbone e dell’acciaio.
Il Trattato di Parigi aveva durata cinquantennale, ed è dunque giunto a scadenza nel luglio del 2002, portando all’estinzione della CECA. Nel 1957, sulla base della positiva esperienza della CECA, i trattati di Roma diedero vita alla Comunità economica europea (CEE) e alla Comunità europea dell’energia atomica.
Con la ratifica dei trattati comunitari, è stato istituito un nuovo tipo di ordinamento giuridico (nel campo del diritto internazionale) che impone agli Stati membri determinati comportamenti per il raggiungimento dell’unione economica degli stessi.
Il processo di integrazione economica fu accompagnato dal progressivo aumento del numero degli Stati membri, con le adesioni del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca (1973), della Grecia (1981), della Spagna e del Portogallo (1986), dell’Austria, della Finlandia e della Svezia (1995).
Nel 2004, grazie alle modifiche apportate dal Trattato di Nizza del 2001, altri 10 Paesi hanno avuto la possibilità di entrare a far parte dell’UE: Lettonia, Lituania, Estonia, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Malta e Cipro. Ad essi si sono aggiunti, a far data dal 1° gennaio 2007, anche la Bulgaria e la Romania per un totale di 27 Stati aderenti. Una tappa importante del processo di integrazione è rappresentata dalla firma, i17 febbraio 1992, del Trattato sull’Unione europea (meglio noto come Trattato di Maastricht).
Con tale accordo veniva creata l’Unione europea, una organizzazione anomala che da un lato inglobava le Comunità europee già esistenti e dall’altro avviava la cooperazione tra gli Stati membri anche in settori non strettamente economici, come la politica estera comune, la politica di difesa europea, la cooperazione tra le forze di polizia e tra le autorità giudiziarie (cd. tre pilastri dell’UE).
La seconda grande novità del Trattato di Maastricht è quella di aver stabilito le tappe per il passaggio dall’unione economica a quella monetaria, con la conseguente adozione di una moneta unica europea (l’euro), entrata in circolazione il l° gennaio 2002. La caratteristica di una organizzazione sovranazionale è costituita dal fatto che i rapporti fra Stati membri non sono improntati alla mera coordinazione intergovernativa per il raggiungimento dei fini dell’ente, ma sono subordinati direttamente (anche se solo per determinati campi) alla volontà superiore dell’ente stesso.
L’Unione europea opera mediante istituzioni comuni che emettono atti vincolanti (regolamenti, direttive e decisioni), alcuni dei quali hanno immediata efficacia negli ordinamenti interni degli Stati (senza cioè che occorra per essi alcuna ulteriore attività normativa da parte degli Stati membri).
Per il nostro ordinamento, in particolare, l’efficacia e la legittimità di tali atti sono garantite dal dettato dell’art. 11 della Costituzione, che consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, a limitazioni di sovranità a favore di organizzazioni internazionali che assicurino la pace e la giustizia fra le Nazioni.
Il fallimento del progetto di Costituzione europea Negli ultimi anni si era fatta strada l’esigenza di procedere ad una riorganizzazione del diritto scritto e non scritto dell’Unione, avviando un lavoro di sintesi che potesse portare alla redazione di una vera e propria Costituzione europea.
Nel 2002 si è, così, deciso di affidare il compito di elaborare una bozza di Costituzione ad un apposito organismo formato dai rappresentanti delle istituzioni europee, dei Governi nazionali e della società civile, la Convenzione sul futuro dell’Europa. Sulla base dei lavori della Convenzione, il 29 ottobre 2004, a Roma, i rappresentanti dei 25 Stati membri dell’Unione europea hanno finalmente sottoscritto il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, più semplicemente noto come Costituzione europea.
Successivamente si è aperta la delicata fase della ratifica nei singoli Stati, che si è però interrotta nel momento in cui i cittadini di Francia e Paesi Bassi hanno espresso il loro voto negativo alla ratifica della Costituzione in due consultazioni referendarie svoltesi nel 2005.
IL TRATTATO DI LISBONA
Dopo il fallimento della Costituzione europea, il Consiglio europeo del 21-23 giugno 2007 ha deciso di convocare una nuova conferenza intergovernativa che riprendesse il processo di riforma avviato dalla precedente Conferenza del 2004, con qualche variazione di tipo formale e sostanziale che rendesse maggiormente condivisibile il cambiamento e l’adeguamento necessario dell’Unione da parte degli Stati membri e, soprattutto, dai suoi cittadini.
In particolare, la Conferenza intergovernativa del 2007 ha deciso di abbandonare l’idea di sostituire ai trattati un testo di livello costituzionale, per procedere a una semplice riformulazione degli stessi. Pertanto, il 13 dicembre 2007 è stato firmato il Trattato di Lisbona (ratificato dall’Italia con L. 2 agosto 2008, n. 130) i cui elementi di differenziazione rispetto al testo nel 2004 si traducono in un ridimensionamento degli ambiziosi obiettivi federalistici da quest’ultimo perseguiti.
Tale trattato, che dopo l’esito positivo del referendum irlandese (2 ottobre 2009) e la ratifica da parte della Polonia (10 ottobre 2009) e Repubblica Ceca (3 novembre 2009), è entrato in vigore il 1° dicembre 2009:
— precisa e rafforza i valori fondamentali dell’Unione (art. Ibis, nuovo art. 2 TUE), mantenendo i diritti esistenti e introducendone di nuovi; — enuncia in modo più esteso gli obiettivi dell’Unione (art. 2, nuovo art. 3 TUE), al fine di configurare in maniera avanzata il modello europeo di società;
— conferisce nuova forza ai diritti fondamentali (Dichiarazione n. I e n. 2, nuovo art. 6 TUE), riconoscendo la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e prevedendo l’adesione dell’Unione alla CEDU;
— stabilisce la possibilità per un gruppo di almeno un milione di cittadini di un certo numero di Stati membri di invitare la Commissione a presentare nuove proposte (nuovo art. 11 TUE);
— prevede una modernizzazione e un adeguamento delle istituzioni dell’Unione (nuovo Titolo III TUE, artt. 13-19); — istituisce la figura del Presidente del Consiglio europeo (nuovo art. 15 TUE), eletto per un mandato di due anni e mezzo (rinnovabile una sola volta), nonché dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che sarà anche vicepresidente della Commissione (nuovo art. 27 TUE);
— conferisce la personalità giuridica unica all’Unione (art. 46A, 47 TUE);
— consacra il primato del diritto comunitario sul diritto interno (Dichiarazione n. 17); — dispone che l’Unione e gli Stati membri sono tenuti ad agire congiuntamente in uno spirito di solidarietà se un paese dell’UE è oggetto di un attacco terroristico o vittima di una calamità naturale o provocata dall’uomo (Dichiarazione n. 37).
LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA
Ai sensi dell’art. 13 TUE, l’Unione dispone di un quadro istituzionale che mira al perseguimento degli obiettivi, la promozione dei valori, la coerenza, l’efficacia delle politiche e delle azioni.
Le istituzioni dell’Unione, nella nuova riformulazione stabilita dal Trattato di Lisbona, sono:
— il Parlamento europeo, che esercita congiuntamente al Consiglio la funzione legislativa e di bilancio;
— il Consiglio europeo, divenuto a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona istituzione a pieno titolo, che dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali;
— il Consiglio, che esercita congiuntamente al Parlamento europeo la funzione legislativa e di bilancio;
— la Commissione europea, cui compete una funzione esecutiva;
— la Corte di giustizia dell’Unione europea, con funzioni giurisdizionali;
— la Banca centrale europea, che con le banche centrali nazionali, conduce la politica monetaria dell’Unione;
— la Corte dei conti, con funzioni di controllo sulla gestione finanziaria.