LO STATUS DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L’impiegato pubblico dopo le riforme

Alla luce delle nuove cosiddette riforme e dell’introduzione di nuove norme (per esempio decreto legislativo 150/2009, decreto legge 95/2012, la legge 190 del 2012 sull’anticorruzione) lo status del dipendente pubblico ha subito qualche modifica.

Innanzitutto è già da qualche anno (2009) accade che il pubblico dipendente quando si assente per malattia, nei primi dieci giorni di assenza perde percepirà solo il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità nonché di ogni altro trattamento accessorio. La decurtazione della retribuzione si applica ad ogni evento di malattia, a prescindere dalla durata e riguarda i primi dieci giorni di assenza.

Le pubbliche amministrazioni, tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative dovranno poi obbligatoriamente inoltrare la richiesta di visita fiscale. Il controllo da parte del datore di lavoro sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifichi nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Le fasce orarie di reperibilità nel pubblico impiego attualmente vigenti sono le stessi degli anni precedenti.

Non è cambiato nulla e gli orari per la visita di controllo sono:
• dalle ore 9:00 alle ore 13:00
• dalle 15:00 alle ore 18:00

Come fare se il dipendente pubblico deve allontanarsi da casa durante le ore di reperibilità per la visita fiscale?

Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato alla pubblica amministrazione datrice di lavoro per motivi sanitari (visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici), dovrà necessariamente comunicarlo preventivamente e successivamente dovrà provare la prestazione sanitaria effettuata mediante certificazione documentale rilasciata dalla azienda che ha eseguito la visita medica.

 

Permessi retribuiti, ferie, buoni pasto, partecipazione sindacale, conferimenti di consulenze

Secondo l’articolo 5 del decreto legislativo 95/2012, i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche dovranno essere obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non daranno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione.
Chi controlla se eventuali disposizioni contrattuali più favorevoli continuano ad essere applicate??
Per quanto concerne i buoni pasto invece, si specifica che a partire dal 1 ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale dipendente nel pubblico impiego anche di qualifica dirigenziale, non potrà superare il valore nominale di € 7,00.

Il decreto legge 95/2012 ha previsto invece una particolare collaborazione dei sindacati nei processi di mobilità e riorganizzazione degli uffici e in particolare in tutti quei processi che comportano l’individuazione di esuberi, al fine di assicurare obiettività e trasparenza.
Qualora decorsi trenta giorni, i sindacati nulla dicono in merito a quanto segnalato dalla pubblica amministrazione nei processi di mobilità ed esubero del personale, l’amministrazione procederà autonomamente alla dichiarazione di esubero e messa in mobilità.
Attenzione che in questi casi come sta accadendo negli ultimi anni il potere sindacale sta andando sempre più svanendo, infatti le pubbliche amministrazioni in realtà fanno quello che vogliono (inteso nel pieno della legittimità – ops!). Sicuramente si assiste ad un partecipazione sempre più marginale dei dipendenti pubblici al tesseramento dei sindacati.
D’altronde aderire ad un sindacato costa 13 euro al mese, vale a dire 169 €uro all’anno compreso la tredicesima. La detrazione dei 13 €uro avviene direttamente in busta paga per i dipendenti pubblici consenzienti.
Quanti di voi aderiscono ancora ad un sindacato?

Per quanto concerne l’anticorruzione è prevista una tutela del dipendente pubblico che denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro, infatti non potrà essere sanzionato, licenziato, sottoposto ad una misura discriminatoria per motivi direttamente o indirettamente collegati alla denuncia.

ASPETTATIVA

I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi. L’aspettativa può essere richiesta anche per avviare attività professionali ed imprenditoriali.
Questa concessione tuttavia non automatica è concessa dall’amministrazione tenuto conto delle esigenze organizzative. Durante il periodo di aspettativa non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità.

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Daniele Giammarelli



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