LIBERTA’ DI ACCESSO AI DATI E DOCUMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Accesso di Chiunque ai Dati e ai Documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni

Per Pubbliche Amministrazione innanzitutto si intendono:

  • tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed   amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le autorità portuali, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

 

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Hai necessità di consultare un provvedimento amministrativo, una circolare, un regolamento?

Non sai come fare?  Insomma vuoi l’accesso agli atti…

Innanzitutto sappi che le Pubbliche Amministrazioni menzionate hanno l’obbligo di produrre, a chiunque le richieda, informazioni o dati e, se quest’ultimi sono già stati pubblicati, almeno indicare all’utente richiedente dove consultarli.

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla P.A.

L’istanza di accesso agli atti non deve essere motivata. Può essere presentata sia in via telematica che di persona o per posta.

 

 

QUANTO MI COSTA L’ACCESSO AGLI ATTI PRESSO UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?

L’accesso agli atti ed il relativo rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

L’istanza di accesso va presentata, alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

  • all’ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti;
  • all’ufficio relazioni con il pubblico;
  • oppure andate nella sezione Amministrazione Trasparente e lì sarà indicato altro ufficio;
  • al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel caso in cui l’istanza ha per oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo del 2013 così come modificato all’art. 1, comma 1, d.lgs. 97/2016.

Una volta ricevuta l’istanza la Pubblica Amministrazione deve concludere l’iter procedurale con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Blogger&Copywriter   Daniele Giammarelli