Che efficacia soggettiva hanno i contratti collettivi?
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Il contratto collettivo vincola non solo le associazioni stipulanti ma gli stessi associati, datori e lavoratori. Tale vincolatività si spiga con il potere di rappresentanza conferito dagli associati all’associazione all’atto dell’adesione per cui, al momento della stipula, l’associazione agisce non più quanto tale, ma in sostituzione di coloro che rappresentano.
Poiché il contratto collettivo attualmente praticato è di diritto comune, in base ai criteri civilistici esso vincola i soli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti.
laddove una delle parti non sia iscritta all’associazione stipulante il contratto collettivo può comunque trovare applicazione in via di fatto quando vi sia stata, da parte dei soggetti del rapporto individuale, una adesione dei contratti collettivi ovvero una implicita ricezione di essi nei contratti individuali, desumibili da una pratica costante, consolidatasi attraverso l’uniforme e prolungata applicazione dei contratti.
Tuttavia laddove non vi sia stata nemmeno l’applicabilità di fatto del contratto ed il datore di lavoro non sia iscritto ad un’organizzazione stipulante, si pone il problema di verificare se sia possibile una estensione del contratto collettivo.
Ebbene, la giurisprudenza ha operato siffatta estensione in applicazione del principio di sufficienza della retribuzione di cui all’articolo 36 della Costituzione.
L’arte. 36 Cost. avendo carattere percettivo, si è sostenuto che un giudice, ai fini della determinazione dell’equa retribuzione, ai sensi dell’art. 2099 c.c. e da rt. 36 Cost., debba tener conto delle clausole salariali contenute nei contratti collettivi.
In pratica, laddove le parti non abbiano pattuito la retribuzione o l’abbiano pattuita in maniera insufficiente, il giudice sostituirà la retribuzione inferiore o mancante con quella prevista dai contratti collettivi.
L’effetto più rilevante di tale interpretazione giurisprudenziale è stato quello di consentire a lavoratori dipendenti da imprese non aderenti alle associazioni sindacali, di invocare l’applicazione delle tariffe salariali sindacali.
Come ha notato la dottrina in tal modo la giurisprudenza ha realizzato una forma parziale ed indiretta di estensione erga omnes degli effetti del contratto, risolvendosi così il problem del riconoscimento dell’efficacia generale ai contratti collettivi stessi, almeno limitatamente alla loro parte economica: c.d. estensione ultra partes dei contratti collettivi.