LE FUNZIONI DELLA PROVINCIA
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato o della Regione secondo il principio di sussidiarietà.

Esse svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali (sussidiarietà orizzontale).
Tale disposto è stato ripreso dal novellato art. 118 Cost., in base al quale la Provincia deve svolgere tutte le funzioni amministrative che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, non possono essere attribuite al Comune.
Per quanto concerne le funzioni proprie in base all’art. 19 dei D.Lgs. 267/2000 spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale nei seguenti settori:
— valorizzazione dei beni culturali;
— viabilità e trasporti;
— difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità;
— tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
— protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
— caccia e pesca nelle acque interne;
— organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
— compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l’edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
— raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali.
La Provincia, inoltre, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo. da gestire attraverso le forme previste dal T.U. per la gestione dei servizi pubblici locali.
Per quanto concerne le funzioni conferite il D.Lgs. 112/1998, in ossequio al principio di sussidiarietà, ha provveduto a trasferire alle Province le funzioni amministrative relative alle seguenti materie:
industria: produzioni di mangimi semplici, composti, completi o complementari;
energia: programmi di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
autorizzazioni all’installazione ed all’ esercizio degli impianti di produzione di energia e controllo del rendimento energetico;
autoscuole: autorizzazioni e vigilanza sull’attività delle autoscuole e delle scuole nautiche;
riconoscimento dei consorzi fra le autoscuole; esami di idoneità degli insegnanti di autoscuola;
revisione di automezzi: autorizzazioni alle imprese di revisione e riparazione di autoveicoli;
autotrasporto: autorizzazioni per autotrasporto di merce propria; controllo delle “tariffe a forcella” per autotrasporto;
esami per autotrasporto di merci e persone; tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori; viabilità e strade: progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale (ad eccezione delle strade nazionali e delle autostrade, che restano di competenza statale);
protezione civile: predisposizione dei piani provinciali di emergenza; attuazione dei piani regionali di prevenzione dei rischi; vigilanza sulle strutture;
polizia amministrativa: autorizzazioni allo svolgimento di gare locali di veicoli in ambito sovracomunale o provinciale; riconoscimento delle nomine ad agenti giurati delle guardie che esercitano la sorveglianza sulle attività venatorie e sulla pesca.
COMPITI DI PROGRAMMAZIONE
Ulteriori compiti attribuiti alle Province — che si svolgono secondo norme dettate dalla legge regionale — sono quelli del coordinamento e della programmazione, il cui procedimento è delineato dall’art. 20 del D.Lgs. 267/2000.
Più precisamente la Provincia: — raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione;
— concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
— formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell’attività programmatoria dei Comuni.
In particolare, la Provincia, ferme restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento (PTC) che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio.