LE ONLUS NON DEVONO AVERE UNO SCOPO DI LUCRO!

Le ONLUS guadagnano più delle imprese

 

Con l’acronimo ONLUS si intende “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” e si indica una categoria tributaria valida ai soli fini fiscali (e non un  soggetto di diritto), che può essere assunta da associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, anche senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente una serie di requisiti.

Alle ONLUS vengono concesse varie agevolazioni o esenzioni fiscali in conseguenza dell’esercizio esclusivo di alcune specifiche attività ritenute per legge socialmente importanti.

In Italia un’impresa al giorno chiude e una ONLUS apre

Per aprire una onlus, si devono seguire le indicazioni e i vincoli del D.Lg 1997 n. 460, decreto che regola la relativa disciplina. Tali enti devono espressamente prevedere  lo svolgimento, in via esclusiva, di attività in uno o più dei seguenti settori:

  • assistenza sociale e socio-sanitaria;
  • assistenza sanitaria;
  • beneficenza;
  • istruzione;
  • formazione;
  • sport dilettantistico;
  • tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
  • tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ;
  • promozione della cultura e dell’arte;
  • tutela dei diritti civili;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Questa attività, si possono dividere in due grandi categorie. Nella prima categoria, definita a solidarietà presunta, rientrano quelle attività per le quali si considera, per presunzione assoluta di legge, realizzato il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Nella seconda categoria, definita a solidarietà condizionata, rientrano quelle attività per le quali si realizza il fine di solidarietà sociale solo se le stesse sono dirette ad arrecare beneficio a soggetti in specifiche condizioni di bisogno (condizioni che devono essere verificate) o componenti di collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari.

Oltre alle attività indicate come esclusive, la onlus può svolgere attività connesse, individuate come attività a solidarietà condizionata esercitate nei confronti di soggetti non svantaggiati, o come attività accessorie a quelle esclusive  in quanto integrative delle stesse. In tal modo l’associazione può avere a disposizione delle fonti di finanziamento.

Così le onlus possono ricevere anche finanziamenti. Hai capito?

Meglio aprire un’impresa o una Onlus?

Le onlus in Italia incamerano annualmente cifre da capo giro.

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