L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ARAN
L’ARAN nasce con il decreto legislativo n. 29 del 1993 con l’articolo 50.
L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni è un organismo dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa e contabile.
Ha la competenza di rappresentare legalmente tutte le Pubbliche Amministrazioni ai fini della Contrattazione collettiva e di assisterle.
Inoltre raccoglie i dati relativi ai voti e alle deleghe per ammettere o meno le organizzazioni sindacali al grande tavolo della contrattazione collettiva.
Gli organi dell’Aran sono il Presidente e il Collegio di indirizzo e controllo.
IL PRESIDENTE DELL’ARAN
Il presidente dell’Aran è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti e, viene scelto fra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione.
Egli rappresenta l’Agenzia e coordina il Collegio di indirizzo e controllo.
IL COLLEGIO DI INDIRIZZO E CONTROLLO
Il Collegio di indirizzo e controllo coadiuva il Presidente e coordina la negoziazione assicurando l’omogeneità della contrattazione collettiva. Verifica effettivamente se le trattative ed infine la contrattazione collettiva si sia uniformata alle direttive contenute negli atti di indirizzo.
Il Collegio è costituito da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza
Si ma come?
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e il Ministro dell’Economia e delle Finanze propongo due componenti del Collegio di indirizzo e controllo dell’Aran.
Gli altri due componenti del collegio invece sono designati dall’A.N.C.I. e dall’U.P.I. e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. In pratica sono nomine politiche
INCOMPATIBILITA’ DEL PERSONALE ARAN – FENOMENO “COGESTIONE”
Per rafforzare l’indipendenza, per garantire l’indipendenza e l’autonomia dell’ARAN, le norme prevedono casi di incompatibilità per il personale dell’Aran. Non possono far parte del Collegio di indirizzo e controllo, né ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprono o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina, cariche in organizzazioni sindacali.
Questo onde evitare, perché in passato è già successo, che persone che avevano operato nel sindacato poi paradossalmente si son trovate a rivestire cariche nell’Aran.
Blogger & Seo
Daniele Giammarelli