L’ARAN CHE COSA E’?

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ARAN

L’ARAN nasce con il decreto legislativo n. 29 del 1993 con l’articolo 50.

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni è un organismo dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa e contabile.

Ha la competenza di rappresentare legalmente tutte le Pubbliche Amministrazioni ai fini della Contrattazione collettiva e di assisterle.
Inoltre raccoglie i dati relativi ai voti e alle deleghe per ammettere o meno le organizzazioni sindacali al grande tavolo della contrattazione collettiva.

Gli organi dell’Aran sono il Presidente e il Collegio di indirizzo e controllo.

 

IL PRESIDENTE DELL’ARAN

Il presidente dell’Aran è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti e, viene scelto fra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione.
Egli rappresenta l’Agenzia e coordina il Collegio di indirizzo e controllo.

 

IL COLLEGIO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Il Collegio di indirizzo e controllo coadiuva il Presidente e coordina la negoziazione assicurando l’omogeneità della contrattazione collettiva. Verifica effettivamente se le trattative ed infine la contrattazione collettiva si sia uniformata alle direttive contenute negli atti di indirizzo.

Il Collegio è costituito da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza

Si ma come?

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e il Ministro dell’Economia e delle Finanze propongo due componenti del Collegio di indirizzo e controllo dell’Aran.

Gli altri due componenti del collegio invece sono designati dall’A.N.C.I.  e dall’U.P.I. e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. In pratica sono nomine politiche




INCOMPATIBILITA’ DEL PERSONALE ARAN – FENOMENO “COGESTIONE”

Per rafforzare l’indipendenza, per garantire l’indipendenza e l’autonomia dell’ARAN, le norme prevedono casi di incompatibilità per il personale dell’Aran. Non possono far parte del Collegio di indirizzo e controllo, né ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprono o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina, cariche in organizzazioni sindacali.

Questo onde evitare, perché in passato è già successo, che persone che avevano operato nel sindacato poi paradossalmente si son trovate a rivestire cariche nell’Aran.

Blogger & Seo
Daniele Giammarelli

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