LA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI

La Pagella dei Dipendenti Pubblici

La scheda di valutazione, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera e ai precedenti del militare, ma raccoglie un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all’obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato.

Succede che nel  2018 un dipendente pubblico impugnava, chiedendone l’annullamento, la scheda di valutazione n. 35 compilata il 21.10.2017, a due mesi dalla precedente n. 34, dal suo dirigente, con cui, pur trovando conferma la valutazione finale “eccellente” erano state modificate in peius le seguenti aggettivazioni: aspetto esteriore, vigore fisico, lealtà, gestione del personale ed affidabilità.

Il pubblico impiegato spiegava come motivi di impugnazione i seguenti punti:

1) Violazione e /o falsa applicazione del d.p.r. n. 231/2002, della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., carenza di motivazione, incongruità del provvedimento impugnato, illogicità ed ingiustizia manifesta, eccesso di potere;

Nessun episodio si è verificato nel lasso temporale oggetto di valutazione, tale da poter legittimare una valutazione negativa della lealtà ed affidabilità del militare. Simili giudizi di valore non possono essere repentinamente mutati dopo trenta anni di valutazioni massime, in assenza di elementi nuovi e diversi, ovvero di fatti e circostanze concrete poste dal compilatore come presupposti di valutazione.

Nei casi in cui si verifichi un repentino abbassamento di qualifica per un dato periodo rispetto ad anteriori e diffusi anni di servizio, occorre una motivazione adeguata per giustificare le ragioni di un tale arretramento (T.a.r. Torino sez. I n. 1431 del 16.10.2015; T.a.r. Bologna, sez. I, n. 696 del 30.07.2015, T.a.r. lazio sez. I n. 11517 del 18.11.2014).

La scheda di valutazione n. 35 è stata redatta al fine di partecipare al concorso per titoli per le immissioni nel ruolo straordinario a esaurimento degli Ufficiali per cui l’impugnato declassamento andrà ad influire negativamente sulle chance di successo del candidato, considerando che 9,5 punti dei 30 previsti sono attribuiti alla qualità del servizio permanente prestato, nonché sull’avanzamento di carriera, sui trasferimenti, sull’attribuzione di incarichi, scatti aggiuntivi, emolumenti e qualifiche superiori.

Purtroppo il ricorso del collega, in questo caso, è stato giudicato infondato e e pertanto respinto per le seguenti argomentazioni.

Il gravame risulta incentrato essenzialmente sulla invocata discrepanza del gravato giudizio valutativo rispetto a quello reso in precedenza.

Sul punto va innanzitutto escluso il rilievo dei precedenti giurisprudenziali invocati a sostegno del ricorso, poiché, a differenza dei casi trattati nelle pronunce richiamate, il giudizio gravato non ha comportato un abbassamento della qualifica rispetto alle valutazioni pregresse avendo il ricorrente mantenuto la qualifica di “eccellente” pur se con il ridimensionamento al livello immediatamente successivo tra i cinque previsti del giudizio massimo riportato solo per alcune aggettivazioni.

Al riguardo deve essere richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui:

– è noto che il documento caratteristico fotografa il rendimento complessivo del giudicando limitatamente a un predeterminato lasso temporale, senza che fatti precedenti o successivi possano interferire nella valutazione, di modo che, vigente il principio dell’autonomia dei giudizi riferiti ai diversi periodi di servizio considerati, ogni nota caratteristica è autonoma, cioè indipendente, dall’altra e la diversità di valutazione tra un periodo anno ed un altro, costituendo un evento fisiologico, non richiede particolari spiegazioni (Tar Lazio, Latina, 7 gennaio 2008, n. 5; Tar Toscana, Firenze, I, 27 maggio 2013, n. 819);

– poiché, nell’esprimere le proprie valutazioni l’Autorità militare ha un’amplissima autonomia di espressione connaturata a un’ampia discrezionalità, e stante l’autonomia dei giudizi nei diversi periodi di riferimento, non può desumersi un’illegittimità nelle valutazioni effettuate per la sola circostanza che le stesse siano peggiorative rispetto al periodo precedente e ciò soprattutto con riferimento alle qualità professionali che ben possono essere collegate al diverso rendimento sul servizio svolto dal militare (Tar Lazio, Roma, I-bis, 18 novembre 2014, n. 11517; 16 maggio 2015, n. 7190). Con la conseguenza che il controllo giurisdizionale sui giudizi valutativi sul rendimento, sulle capacità lavorative e sulle attitudini del personale militare è limitato in quanto si tratta di una tipica valutazione di “merito” riservata – anche negli ordinamenti giuridici più avanzati – all’Amministrazione militare che, proprio in ragione della sua dipendenza dalla conoscenza degli specifici contenuti dell’attività lavorativa e delle peculiarità del contesto istituzionale in cui questa si svolge (che peraltro non trova neppure corrispondenza in altri ambiti lavorativi) costituisce un ambito di valutazione riservato all’amministrazione;

– al giudice amministrativo non è, pertanto, consentito sostituirsi alla autorità competente nel valutare se una qualità sia o meno posseduta dal valutando né se la mancanza contestata sia o meno rilevante, e tanto meno se il rendimento lavorativo di questi sia o meno superiore alla media (Tar Lazio, Roma, I-bis, 26 marzo 2014, n. 3341);

– e ciò vale anche per le capacità personali in qualche modo “stabili”, in quanto esse non sono valutate in assoluto, bensì sulla base della loro concreta manifestazione nelle specifiche attività svolte, sicché sono anch’esse suscettibili di variazione a seconda dei diversi incarichi, dei differenti contesti lavorativi, o anche solo semplicemente per effetto dei mutamenti delle caratteristiche nel tempo (Tar Lazio, Roma, I-bis, 10 luglio 2017, n. 8153).

La scheda di valutazione, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera e ai precedenti del militare, ma raccoglie un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all’obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato (T.a.r. Campania, Napoli, Sez. VI, 4 aprile 2017 n. 1798).

Tuttavia, il Tar rileva, dalla documentazione versata in atti dall’amministrazione, e precisamente dalla relazione del Dirigente che predisposto al pagella, risultano riscontrati specifici rilievi che hanno determinato il contestato lieve arretramento, in specie, per quanto concerne la gestione del personale, avendo rilevato il compilatore, al rientro dai periodi di assenza per licenza in cui è stato sostituito, una leggera flessione nella motivazione del personale.

Analoghi rilievi, quanto al profilo lealtà ed affidabilità, sono emersi per un episodio verificatosi durante il 2017 in relazione alla sottoscrizione di una comunicazione di notizia di reato per atti persecutori, redatta dal ricorrente introducendo valutazioni ritenute dal suo dirigente estranee ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
La questione, emersa alla presenza di altri Comandanti di Stazione e del personale del Nucleo Comando della Compagnia, è stata vissuta come lesiva della propria immagine dal dirigente dell’ufficio, ed è poi culminata nell’esautoramento del ricorrente dalla pratica, e nell’intervento del Dirigente Superiore cui è seguita la sostituzione della comunicazione notizia di reato con altra priva delle notazioni contestate.

Ne può attribuirsi rilievo al fatto che tali circostanze non siano state riportate nella motivazione del giudizio impugnato, dal momento che, come correttamente evidenziato dall’amministrazione intimata, le schede valutative dei militari costituiscono per loro natura dei giudizi sintetici e pertanto non devono riportare un elenco analitico di fatti o circostanze che sono stati posti a base del giudizio medesimo.

Ne discende che il giudizio riportato nell’atto impugnato, non deteriore rispetto a quelli pregressi, risulta coerente con quanto rilevabile dagli atti e le lievi flessioni rilevate non hanno inciso in alcun modo sulla valutazione globale né sul rendimento, sull’attitudine e sulla disciplina del militare, sicchè va escluso ogni rilievo di incoerenza o contraddittorietà della motivazione sollevati in ricorso.

L’autorità valutatrice ha, pertanto, ritenuto che il rendimento del ricorrente nel periodo in esame sia stato positivo, sì da permettergli di ottenere il riconoscimento della qualifica apicale di “eccellente”.

La motivazione espressa a giustificazione del giudizio di “eccellente”, come i singoli giudizi presupposti, appaiono al Collegio (i giudici del TAR che hanno composto la sentenza), perfettamente coerenti con le singole voci considerate nella scheda valutativa, non risultando dunque affetti da alcun macroscopico vizio che solo potrebbe portare all’annullamento dei gravati atti.

Di qui consegue la reiezione del ricorso e della connessa domanda di risarcimento del danno patrimoniale conseguenziale essendo stata esclusa l’illegittimità denunciata, e non essendo stata comunque comprovata per effetto delle deteriori valutazioni contestate la dedotta perdita di chance rispetto al concorso indicato cui ha partecipato con il massimo giudizio valutativo conseguibile.

Vista la natura delle questioni trattate le spese del giudizio sono state compensate, vale da dire ogni parte si paga il suo avvocato.

Lascia un commento