LA PENSIONE IN ITALIA UN ‘ENIGMA – Come si calcola la pensione per i contribuenti col sistema retributivo, misto e contributivo

 

 

La legge prevede tre sistemi di calcolo della pensione, a seconda dell’anzianità contributiva posseduta dal candidato al 31 dicembre 1995: il metodo retributivo, il metodo misto ed il metodo contributivo.

I sistemi di calcolo retributivo e contributivo presentano delle profonde differenze tra loro, mentre il metodo misto è un mix tra i due sistemi.

Vediamo, in questa breve guida, come si calcola la pensione per i contribuenti rientranti in ciascuno di tali sistemi.

 

Calcolo retributivo della pensione

Il calcolo retributivo si applica ai contribuenti che possiedono almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995; è basato sulle ultime retribuzioni percepite dal pensionato ed è diviso in due quote, la A, che si basa sugli ultimi 5 anni di retribuzione, rivalutati, e sulle settimane possedute al 31 dicembre 1992 e la B, che si basa sugli ultimi 10 anni di retribuzione, rivalutati, e sulle settimane possedute al 31 dicembre 2011.

Il calcolo della quota A si effettua in questo modo:

– la retribuzione degli ultimi 5 anni deve essere rivalutata secondo la variazione dell’indice annuo del costo della vita, calcolato dall’ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria;

– la retribuzione media rivalutata degli ultimi 5 anni deve poi essere divisa per 260 (o per il minor periodo): si ottiene così la retribuzione media settimanale (R.M.S.);

– la retribuzione media settimanale deve essere poi moltiplicata per il numero di settimane possedute al 31 dicembre 1992 e moltiplicata per un’aliquota di rendimento, che varia a seconda dell’ammontare della stessa retribuzione media settimanale;

– si ottiene così la Quota A di pensione.

 

Il calcolo della Quota B si effettua invece in questo modo:

– la retribuzione degli ultimi 10 anni deve essere rivalutata secondo la variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT, con l’incremento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione;

– la retribuzione media rivalutata degli ultimi 10 anni deve poi essere divisa per 520 (o per il minor periodo): si ottiene così la retribuzione media settimanale (R.M.S.);

– la retribuzione media settimanale deve essere poi moltiplicata per il numero di settimane possedute dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 e moltiplicata per un’aliquota di rendimento che varia a seconda dell’ammontare della stessa retribuzione media settimanale;

– si ottiene così la Quota B di pensione.

 

Un metodo più veloce ed approssimativo per il calcolo consiste nell’individuare la retribuzione media pensionabile degli ultimi  anni di retribuzione (rivalutati) e nel moltiplicarla per un’aliquota di rendimento del 2%, che a sua volta è moltiplicata per il numero di anni di contribuzione.

In buona sostanza, se Tizio ha una retribuzione media pensionabile pari a 1.000 euro e 40 anni di contributi, dovrà effettuare la seguente operazione:

– 1.000 x 40 x 2%;

– cioè 1.000 x 80%;

– otterrà pertanto 800 euro di pensione.

 

Il metodo reddituale, utilizzato per i lavoratori autonomi, si basa sullo stesso sistema di computo, ma considera nella quota A gli ultimi 10 anni e nella quota B gli ultimi 15 anni.

Dal 1° gennaio 2012 anche ai contribuenti “retributivi” si applica il calcolo contributivo.

 

Calcolo misto della pensione

Il calcolo misto della pensione è applicato ai lavoratori che possiedono meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;  segue gli stessi principi del calcolo retributivo, ma nella quota B sono computate soltanto le settimane di contributi possedute dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995, anziché al 31 dicembre 2011.

Dal 1° gennaio 1996 ai contribuenti misti si applica il calcolo contributivo.

 

 

Calcolo contributivo

Il calcolo contributivo è utilizzato per i contributi versati:

– a partire dal 1° gennaio 1996, per chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (cioè ai contribuenti che applicano il metodo misto);

– a partire dal versamento del 1° contributo, per chi non ha anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;

– per tutta la contribuzione posseduta, per chi opta per tale sistema di calcolo: Opzione Donna, Opzione contributiva Dini, Computo nella Gestione Separata;

– a partire dal 1° gennaio 2012, per chi possiede più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (cioè ai contribuenti che applicano il metodo retributivo).

 

Come funziona il calcolo contributivo

Il calcolo contributivo non si basa sugli ultimi stipendi o retribuzioni percepite, ma sui contributi effettivamente versati nel corso dell’attività lavorativa, rivalutati e trasformati da un coefficiente che aumenta all’aumentare dell’età pensionabile.

Anche il calcolo contributivo si divide in due quote:

 

– la quota A, sino al 31 dicembre 1995;

– la quota B, dal 1° gennaio 1996 in poi.

 

 

Calcolo contributivo della pensione: quota B

Per ricavare l’assegno di pensione corrispondente alla Quota B, bisogna innanzitutto:

– accantonare, per ogni anno, il 33% della retribuzione lorda corrisposta dal 1996 (per i lavoratori dipendenti), oppure l’aliquota contributiva media decennale prevista dall’Inps (per le altre categorie di lavoratori);

rivalutare i contributi accantonati ogni anno, in base alla media mobile quinquennale della crescita della ricchezza nazionale (il cosiddetto PIL), ovvero all’incremento del prodotto interno lordo nominale che comprende anche il tasso di inflazione che si registra anno per anno;

– sommare tali contributi rivalutati, ottenendo così il montante contributivo;

– moltiplicare il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione, che varia in base all’età, ottenendo così la quota B di pensione.

Per quanto riguarda la retribuzione, non devono essere prese in considerazione solo le voci fisse e continuative (come avviene per il calcolo retributivo), bensì tutti gli importi percepiti dal dipendente, anche se accessori, purché facenti parte dell’imponibile contributivo Inps o Inpdap.

 

Calcolo contributivo della pensione: quota A

Per quantificare la prima parte, ovvero la Quota A, il procedimento è più complicato: in primo luogo, tale quota deve essere calcolata solo per chi ha optato per il sistema contributivo (Opzione Donna, Opzione Dini o computo nella Gestione Separata), in quanto, se il conteggio è contributivo poiché il primo versamento è posteriore al 01.01.1996, ovviamente non esiste alcuna Quota A.

La parte di montante contributivo riferito alla Quota A è data dal prodotto tra:

 

– il numero complessivo di anni di contributi maturati sino al 31 dicembre 1995;

– la media delle contribuzioni annue (ricavata dalla retribuzione imponibile per l’aliquota contributiva vigente) del periodo 1986-1995 o 1993-1995 per i dipendenti pubblici, rivalutate sulla base del PIL quinquennale.

 

Gli anni di contributi che precedono il periodo di riferimento (quelli che precedono i 10 anni o i 3 anni presi a riferimento per il calcolo della media contributiva ante 1996), sono valutati ponderandoli con il rapporto tra:

 

– l’aliquota contributiva vigente in ciascun anno;

– la media delle aliquote contributive vigenti nei 10 o 3 anni che precedono quello in cui viene esercitata l’opzione.

 

Il complesso meccanismo dovrebbe risultare più semplice spiegato in questo modo:

 

– si prendono le 10 retribuzioni annue (o le retribuzioni 1993-1995 per i dipendenti pubblici) precedenti il 1996;

– si applica l’aliquota contributiva (complessiva IVS, in pratica pensionistica) riferita all’epoca del versamento (quella del 1995, ad esempio, era pari al 27,12%);

– si rivalutano i contributi così ottenuti, sulla base della media quinquennale del PIL;

– si ricava una media annua di contribuzione (capitalizzata) dividendo il totale della somma complessivamente accantonata per 10 (o per 3, per i dipendenti pubblici);

– si moltiplica il risultato ottenuto per il numero complessivo degli anni di anzianità, valutati però ponderandoli con il rapporto tra l’aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei 10 (o 3) anni precedenti quello in cui viene esercitata l’opzione;

– si ottiene, così, il montante contributivo della quota A, che deve essere moltiplicato per il coefficiente di trasformazione per trasformarsi in quota A di pensione.

 

Si possono, in alternativa, sommare i due montanti contributivi, della Quota A e della Quota B, per giungere al montante contributivo totale, che viene poi trasformato in rendita dal coefficiente di trasformazione, che varia in base all’età pensionabile.

 

 

Calcolo contributivo della pensione: coefficienti di trasformazione

Ecco, di seguito, le tabelle con tutti i coefficienti di trasformazione aggiornati.

 

Età
Coefficiente di trasformazione dal 2016
Coefficiente di trasformazione vigente al 31 dicembre 2015
57 4,246% 4,304%
58 4,354% 4,416%
59 4,468% 4,535 %
60 4,589% 4,661%
61 4,719% 4,796 %
62 4,856% 4,94 %
63 5,002% 5,094 %
64 5,159% 5,259 %
65 5,326% 5,435 %
66 5,506% 5,624 %
67 5,700% 5,826 %
68 5,910% 6,046 %
69 6,135% 6,283 %
70 6,378% 6,541 %

 

Quando l’età, alla data del pensionamento, non corrisponde a “cifra tonda” (ad esempio, 57 anni e 6 mesi), sono aggiunte al coefficiente le relative frazioni di anno.

Per esempio, per calcolare il coefficiente di trasformazione di un soggetto che si pensiona a 60 anni e 8 mesi, dobbiamo svolgere il seguente procedimento:

 

– 4,719 (coefficiente vigente per chi si pensiona a 61 anni) meno 4,589 (coefficiente vigente per chi si pensiona a 60 anni)= 0,13.

Dobbiamo poi dividere tale risultato per 12 mesi, ottenendo  0,01083 circa. Moltiplicheremo il nuovo risultato per le frazioni di anno, in questo caso 8 mesi, ed otterremo 0,087 , arrotondando.

A questo punto, dobbiamo sommare quanto ottenuto al coefficiente vigente per chi si pensiona a 60 anni, arrivando così al coefficiente esatto per chi si pensiona a 60 anni ed 8 mesi, ovvero 4,676.

Applicando il coefficiente al montante contributivo, si ottiene la pensione annuale; diviso per 13 l’importo annuale, si giunge all’assegno mensile.

Per esempio, se un lavoratore possiede un montante contributivo totale (Quota A più Quota B) di 300.000 euro, e si pensiona, col calcolo interamente contributivo, a 60 anni esatti nel 2016, avrà diritto a:

 

– una pensione annua di 13.767 euro (300.000 per 4,589%);

– una pensione mensile (assegno annuo diviso 13 mensilità) di 1.059 euro.

 

Lo stesso lavoratore perde, rispetto a un altro contribuente pensionatosi con lo stesso montante contributivo nel 2015, una parte della pensione, per effetto del peggioramento, a partire dal 2016, dei coefficienti di trasformazione.

Effetti: la sua pensione annua nel 2015 sarebbe ammontata a 13.983 euro, pertanto perde 216 euro annui.

 



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