La Mobilità Volontaria nel Pubblico Impiego

Mobilità dei Dipendenti Pubblici con la Cessione del Contratto

La mobilità è sinonimo di “cessione del contratto” regolato dal codice civile (diritto privato e non pubblico) articoli 1406-1410 c.c.

Con la cessione del contratto è consentito ai dipendenti pubblici il passaggio diretto tra amministrazioni diverse.

Il dipendente che formula domanda di mobilità praticamente ha la possibilità di trasferirsi dall’amministrazione di appartenenza ad un’altra.

Di solito questa situazione si verifica quando un’amministrazione pubblica un Bando o un Avviso di Mobilità.

 

Le Principali Fonti dell’istituto della Mobilità

L’Art. 30 del Decreto  Legislativo n. 165/2001, modificato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 150/2001 costituisce la principale norma di regolamentazione della mobilità.

L’unica fonte ulteriore deputata a regolamentare la mobilità è costituita dalla contrattazione collettiva:<< i contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l’attuazione della mobilità volontaria.

Se i contratti collettivi nazionali nulla dicono in merito, la mobilità dovrebbe essere consentita per la copertura di posti vacanti relativi pero alla stessa categoria giuridica ed alla medesima area professionale di appartenenza, all’interno del medesimo comparto, ovvero a qualifica-categoria corrispondente se riferiti a diverso comparto.

Per quanto concerne la distinzioni tra “aree professionali” giova ricordare ai nostri lettori che con sentenza della Corte Costituzionale 3-12 novembre 2010, n. 324 che le Amministrazioni Pubbliche non possono rendere di fatto i posti “infungibili”. Sicché in via approssimativa si possono distinguere 6 aree professionali:

  1. area giuridico-amministrativa;
  2. area tecnica;
  3. area economico-finanziaria;
  4. area scientifica;
  5. area medico-sanitaria;
  6. area socio-culturale.

Detto questo, importante è dire che la procedura di mobilità in nessun caso può dar luogo ad un nuovo concorso pubblico per esami o per titoli ed esami, o ad una procedura comparativa para-concorsuale per titoli e colloquio.

E’ chiaro che i dipendenti pubblici che chiedono la mobilità hanno già superato la relativa procedura concorsuale e quindi hanno già conseguito il corrispondente status giuridico (qualifica o categoria).

Nulla Osta o Tutto Osta

Purtroppo dalla mobilità volontaria non si può prescindere dal famigerato NULLA OSTA.

Nulla osta che dovrà essere necessariamente rilasciato dall’amministrazione presso il quale il dipendente in uscita presta servizio.

L’art. 30, comma 2-bis, del D. Lgs. 165/2001 dispone che il trasferimento del dipendente è disposto nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.

Si precisa, mio malincuore, che fermo restando il mantenimento della posizione economica contrattuale in godimento, tutti gli altri eventuali trattamenti economici accessori aventi carattere precario ed accidentale, ovvero nè continuo nè fisso, non saranno mantenuti nel passaggio per mobilità quindi saranno persi.

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