LA DIRIGENZA NEL PUBBLICO IMPIEGO

Le Attribuzioni e Qualifiche degli Uffici Dirigenziali

Le norme che disciplinano la dirigenza nelle amministrazioni pubbliche sono contenute nel D.Lgs. 165/2001, Capo IL in particolare l’art. 13 di apertura stabilisce che tali disposizioni si applicano a tutte quelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, mentre l’art. 27 di chiusura fissa i criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo possono essere individuati cinque gruppi di amministrazioni destinatarie:

a) amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle quali si applicano tutte le disposizioni del capo II T.U.;

b) enti pubblici non economici nazionali;

c) regioni a statuto ordinario, nell’esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare;

d) regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano;

e) altre amministrazioni pubbliche, nell’ambito della propria potestà statutaria e regolamentare.

L’ambito soggettivo è invece determinato per sottrazione, escludendo le carriere alle quali non si applica il decreto.

L’art. 14 T.U. completa poi queste indicazioni normative statuendo che i Ministri assegnano ai dirigenti di livello più elevato una quota parte delle risorse di bilancio del ministero.

A tal fine periodicamente.. e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio. anche sulla base delle proposte dei dirigenti, il ministro:

a) definisce obiettivi. priorità. piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per 1″ attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua l’assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni le risorse umane, materiali ed economico finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale ivi comprese quelle di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

Per l’esercizio delle funzioni il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: – dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;

– collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;

– esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

All’atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nel-l’ambito degli uffici di cui al trattasi, decadono automaticamente ove non con-fermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.

Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato.

Con decreto adottato dall’autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. è determinato, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare ali atti o i provvedimenti.

Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l’interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento.

L’art. 15 T.U. del 2001 specifica che nelle amministrazioni statali:

1) il complesso dirigenziale è sostanzialmente unico, suddividendosi esclusivamente nelle due fasce previste dal ruolo unico della dirigenza (prima e seconda ex art. 23);

2) in ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale. il dirigente preposto all’ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore;

3) nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione. nonché negli .altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell’articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell’insegnamento;

4) per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell’incarico, al restante personale dirigenziale;

5) per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per l’Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il testo unico demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell’Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generate sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.

La c.d. riforma Brunetta (L. 15/2009) attuata con il D.Lgs. del 27 ottobre 2009 n. 150 ha dato una svolta alla disciplina della dirigenza pubblica, in particolare, le finalità perseguite dal Capo II (artt. 37-47) del decreto sono individuabili nella migliore organizzazione del lavoro, nel progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico e nella realizzazione di adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico, favorendo il riconoscimento di meriti e demeriti. In definitiva l’obiettivo generale dell’intervento normativo in questione è quello di applicare anche nell’ambito del lavoro pubblico i più efficaci criteri di organizzazione, gestione e valutazione propri del lavoro privato, anche al fine di meglio individuare ed eliminare inefficienze e improduttività.

A tal fine, le principali linee di intervento sono le seguenti:

1) si ampliano le competenze dei dirigenti, sia nei processi di valutazione del personale ai fini delle progressione economica e tra le aree e della corresponsione di indennità e premi incentivanti, sia nelle procedure di mobilità con riguardo al personale appartenente a ruoli che presentano situazioni di esubero, al fine di promuovere il riequilibrio e il più efficiente impiego delle risorse umane:

2) viene riordinata la disciplina del conferimento e della revoca degli in-carichi dirigenziali, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia, regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell’indirizzo politico degli organi di governo in ambito amministrativo;

3) vengono fissate nuove procedure per l’accesso alla dirigenza: in particolare, si prevede che l’accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, per il 50 per cento dei posti calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati.

Al concorso possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell’Amministrazione.

I vincitori del concorso, anteriormente al conferimento dell’incarico dirigenziale generale, sono tenuti all’espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell’Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale.

Si prevede comunque la facoltà per l’amministrazione di provvedere – nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica esperienza e peculiare professionalità alla copertura di una quota non superiore alla metà dei posti in questione anche con contratto di diritto privato a tempo determinato, stipulato a seguito dell’espletamento di un concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire.

Tali contratti sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni;

4) viene promossa la mobilità, sia nazionale che internazionale, dei dirigenti e si prevede che i periodi lavorativi svolti saranno valorizzati ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali;

5) vengono introdotte nuove forme di responsabilità dei dirigenti legate sia al raggiungimento degli obiettivi assegnati sia al controllo sulla produttività del proprio personale;

6) vengono riorganizzate le competenze e la struttura del Comitato dei Garanti, al fine di esercitare la verifica del rispetto dei criteri di conferimento o di revoca degli incarichi dirigenziali;

7) si stabiliscono le modalità per l’assegnazione del trattamento economico accessorio, la cui erogazione avviene secondo criteri prefissati sul base del principio della valorizzazione del merito.

In sintesi si può affermare che la nuova normativa valorizza la figura del dirigente il quale, finalmente, oltre ad essere titolare di numerose competenze, avrà esposizione reali e concreti strumenti per operare e sarà parimenti sanzionato, anche economicamente, qualora non svolga efficacemente il proprio lavoro.

Il primo comma dell’art. 16 T.U. elenca i compiti e i poteri dei dirigenti di uffici dirigenziali generali:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;

b) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento i compiti dell’ufficio cui sono preposti anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale (competenza aggiunta dal D.Lgs. 150/2009);

c ) curano l’attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

d) adottano gli atti relativi all’organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

e) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

f) dirigono, coordinano e controllano l’attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l’adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste in materia di responsabilità (ex art. 21, T.U. nel testo novellato dal D.Lgs. 150/2009).

g) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere fermo restando quanto disposto dall’articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103, in base al quale in caso di divergenza tra Avvocatura dello Stato e dirigente sulla instaurazione di un giudizio o la resistenza in esso, è rimesso al Ministro competente di risolvere la questione attraverso una soluzione non delegabile:

h) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell’amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di »controllo sugli atti di competenza; i svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro.

l) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

m) curano i rapporti con gli uffici dell’Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell’organo di direzione politica, semprechè tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;

n) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti (competenza aggiunta dal D.Lgs. 150/2009).

I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull’attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.

L’esercizio dei compiti e dei poteri di cui sopra può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.

Ricordiamo che gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell’amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali non sono suscettibili di ricorso gerarchico. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.

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