INVESTIMENTI ENTI LOCALI

Norme Revisionate per gli Investimenti degli Enti Locali

La revisione delle norme contabili sugli investimenti degli enti locali sarà riconsiderata in parallelo con la modifica del codice degli appalti, i cui lavori sono in corso. E’ quanto filtra da ambienti vicini al Governo dopo la pubblicazione dell’ottavo decreto correttivo al dlgs 118/2011.

Il provvedimento, infatti, ha recepito solo in parte la proposta della Commissione Arconet, che lo scorso 11 luglio aveva licenziato uno schema di più ampio respiro.

In particolare, era prevista una ampia revisione dell’allegato 4/2, al fine di rendere più semplice il raccordo fra le norme contabili e quelle sugli appalti pubblici, introducendo molte novità, soprattutto in merito all’impatto contabile della progettazione e della realizzazione delle opere e la possibilità di attivare il fondo pluriennale vincolato anche solo in presenza di un progetto.

Questa parte non è stata ripresa nel testo ufficiale, perché l’Esecutivo intende riconsiderarla alla luce della revisione del dgls 50/2016.
Lo stop, però, rischia di complicare la vita di molti enti, che speravano nella maggiore flessibilità promessa. Due i principali nodi, da un lato l’impossibilità di considerare
«impegnato» l’intero quadro economico dell’opera quando si è ancora a livello di progetto, dall’altro i tempi stretti per la riprogrammazione degli eventuali ribassi d’asta.

L’attuale punto 5.4 dell’allegato 4/2 prevede che la costituzione del fondo pluriennale vincolato per l’intero quadro economico progettuale, è consentita in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, ancorché relativi solo ad alcune spese
del quadro economico progettuale, escluse, però, proprio le spese di progettazione.
Il limite è stato fortemente penalizzante, anche a causa delle nuove regole sugli appalti, tanto che Arconet aveva condiviso la proposta di consentire l’attivazione del fpv quando siano state impegnate le sole spese di progettazione, purché almeno a livello definitivo.
In ordine ai ribassi, la modifica avrebbe allungato il termine per riprogrammarli fino a due anni dalla stipula del contratto di appalto.

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