INFORTUNIO SUL LAVORO

Consulenza Giuridica su: INFORTUNIO SUL LAVORO E CORRESPONSABILITÀ DEL DIPENDENTE

 

Succede che un dipendente con contratto di formazione lavoro presso una ditta ad un certo punto, nello svolgimento del proprio lavoro, utilizzava un macchinario cui era addetto altro collega. Nel mentre utilizzava tale macchinario, di cui non conosce le istruzioni di uso, lo stesso si ribalta procurandogli lesioni gravissime. Il titolare della ditta, preoccupato di eventuali responsabilità nei suoi confronti, prima di recarsi dal suo legale di fiducia ci chiede un parere sulla questione.

 

Il caso in esame richiede l’analisi della responsabilità datoriale per violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro. Ai sensi dell’art. 2087 c.c. l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

L’art. 2087 c.c. costituisce la norma di chiusura dell’intero sistema antinfortunistico, composto da regole generali di sicurezza del lavoro e da misure più strettamente inerenti lo specifico tipo di attività esercitata, la cui operatività non è esclusa, ma rafforzata dall’esistenza di norme speciali che dispongano l’adozione di particolari cautele. La norma citata impone all’imprenditore, la cui iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con la tutela della salute garantita dall’art. 32 Cost, un obbligo generale di diligenza e quello specifico di adottare tutte le misure di prevenzione necessarie ad impedire l’insorgere di pericoli per l’integrità del dipendente in ogni fase di lavoro (Cass., 781998, n. 7772). Esso sancisce il cd. debito di sicurezza non circoscritto alla sola osservanza delle precauzioni imposte da disposizioni legislative o regolamentari, ma comprensivo anche di tutte le misure realmente necessarie per conseguire pienamente le finalità protettive perseguite.

La responsabilità del datore di lavoro in materia di infortuni non delinea un’ipotesi di responsabilità oggettiva ed è invece inversamente proporzionale alla pericolosità del lavoro delegato ad altri, dato che rispetto a lavori particolarmente rischiosi v’è un’implicita accettazione del rischio alla salute da parte del lavoratore: ciò, ovviamente, non esime l’imprenditore dall’obbligo di ovviare ai pericoli che siano eliminabili con misure di prevenzione.

L’obbligo imposto al datore dall’art. 2087 c.c. di adottare tutte le cautele per salvaguardare l’integrità psicofisica dei dipendenti non esime costoro dal comportarsi secondo le regole di normale prudenza.

Tuttavia le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore anche dagli incidenti derivanti da sua imperizia, negligenza ed imprudenza: ne consegue che il datore è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore sia quando omette di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l’imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni l’eventuale concorso di colpa del lavoratore (Cass. 2272002, n. 10706).

La responsabilità del datore per l’infortunio subito da un dipendente nell’esercizio dell’attività lavorativa è configurabile, quindi, anche in presenza di una condotta imprudente di quest’ultimo, se tale condotta è stata determinata, o quanto meno agevolata, da un assetto organizzativo del lavoro non rispettoso delle norme antinfortunistiche, conosciuto o colpevolmente ignorato dal datore di lavoro che nulla ha fatto per impedirlo.

 

Può configurarsi un esonero da responsabilità solo quando, senza che possa configurarsi una colpa del datore, il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed eccezionalità, da valutarsi anche in relazione al livello di esperienza del dipendente.

 

Profili generali:

■ In riferimento alla tutela dell’integrità fisiopsichica dei lavoratori dipendenti dalle aggressioni conseguenti all’attività criminosa di terzi, l’ampio ambito applicativo dell’art. 2087 cod. civ. non può essere dilatato fino a comprendervi ogni ipotesi di danno sull’assunto che comunque il rischio non si sarebbe verificato in presenza di ulteriori accorgimenti di valido contrasto, perché in tal modo si perverrebbe all’abnorme applicazione di un principio di responsabilità oggettiva ancorata al presupposto teorico secondo cui il verificarsi dell’evento costituisce circostanza che assurge in ogni caso ad inequivoca riprova del mancato uso dei mezzi tecnici più evoluti del momento, atteso il superamento criminoso di quelli in concreto apprestati dal datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda di una dipendente postale volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno biologico patito in conseguenza dei forti traumi emotivi subiti per effetto di cinque rapine commesse, nell’arco di sette anni, ai danni dell’ufficio postale nel quale prestava servizio) (Cass. 5122001, n. 15350).

■ Ai fini della individuazione di un rapporto causale fra la condotta del datore di lavoro e l’infortunio lavorativo, necessario a configurare la responsabilità del primo ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., assumono rilevanza non soltanto gli eventi che costituiscono una conseguenza necessitata della condotta datoriale, secondo un giudizio prognostico «ex ante», ma anche tutti gli eventi possibili, rispetto ai quali la condotta medesima si ponga con un nesso di causalità adeguata; pertanto, anche una condizione lavorativa stressante può costituire fonte di responsabilità per il datore di lavoro, sempre che sia provata la sussistenza di un rapporto di causalità fra tale condizione e l’infortunio subito dal lavoratore (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso «a priori», respingendo le relative richieste di prova, la configurabilità di un nesso causale fra le condizioni di «stress» di un lavoratore in trasferta autorizzato all’uso di autoveicolo e l’incidente stradale occorso allo stesso lavoratore) (Cass. 212002, n. 5).

  • La responsabilità del datore di lavoro in materia di infortuni è fondata sul disposto dell’art. 2087 c.c., in base al quale l’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure ‘che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro; rispetto alla norma suddetta, che impone all’imprenditore un obbligo generale di diligenza — la cui violazione determina la responsabilità del datore di lavoro sul quale incombe l’onere di provare di aver adottato tutte le misure di prevenzione necessarie e che l’infortunio non è casualmente ricollegabile all’inosservanza di tale obbligo — le disposizioni legislative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quali il D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 relativo alla materia delle costruzioni, hanno carattere applicativo del più ampio principio in essa contenuto e le misure che tali disposizioni prevedono, hanno carattere meramente esemplificativo con la conseguenza che la loro osservanza non esaurisce il dovere generale di adottare ogni misura idonea a proteggere l’incolumità dei lavoratori dipendenti (Cass. 23295, n. 2035).
  • L’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera esclusivamente nei limiti posti dall’art. 10 del D.P.R. n. 1124/1965 e per i soli eventi coperti dall’assicurazione obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi eccedenti tale copertura abbiano comunque a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano causalmente ricollegabili alla nocività dell’ambiente di lavoro, viene in rilievo, come fonte della suddetta responsabilità, la norma dell’art. 2087 c.c., la quale impone un obbligo dell’imprenditore di adottare, indipendentemente dalle disposizioni antinfortunistiche predisposte dalla legge in via generale o in relazione a determinate attività lavorative, tutte le cautele necessarie, secondo l’esperienza e la tecnica, a tutelare la integrità fisica dei dipendenti, anche quando questi siano stati regolarmente assicurati.

Pertanto, ove si verifichi uno degli eventi suddetti, per i quali non vi sia luogo a prestazioni assicurative, legittimamente il lavoratore rivolge la sua pretesa risarcitoria nei confronti del datore di lavoro — senza che nel relativo giudizio siano contraddittori necessari gli enti previdenziali competenti — essendo a tal fine onerato della dimostrazione del danno subito e della sua causale relazione con la nocività dell’ambiente di lavoro, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di provare di avere predisposto tutte le cautele necessarie ai sensi del citato art. 2087 c.c. (Cass. 21283, n. 7224).

  • Il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro a norma dell’art. 2087 cod. civ., rilevante anche in relazione alle condotte volontarie e di segno contrario del dipendente cui non sia opposto un adeguato controllo, è particolarmente intenso nei confronti del lavoratore di giovane età e professionalmente inesperto che sia addetto a lavorazione di particolare pericolosità (nella specie, In tema di responsabilità civile del datore di lavoro per l’infortunio sul lavo-ro subito da un proprio dipendente, se da una parte non vale ad escludere tale responsabilità l’iniziativa imprudente del lavoratore medesimo che non abbia osservato le istruzioni sull’uso della macchina affidatagli e i divieti impartitigli dal personale di controllo, giacché non è possibile equiparare la volontarietà dell’atto del lavoratore che è stato la causa ultima del danno subito ad un comportamento deliberato e preordinato a produrre l’evento dannoso, d’altra parte però occorre pur sempre che possa addebitarsi al datore di lavoro e ai suoi preposti l’omissione delle cautele normativamente previste dalla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Pertanto deve escludersi la responsabilità del datore di lavoro allor-ché egli abbia osservato tutte le suddette cautele e l’infortunio si sia verificato per esclusiva imprudenza del lavoratore che abbia trasgredito le istruzioni ricevute o abbia eseguito il lavoro in modo difforme da quello prescritto in via generale (Cass. 3-4-87, n. 3243).

  • Con riguardo all’ipotesi della mancata adozione, da parte del datore di la-voro, delle misure imposte dall’art. 2087 c.c. a tutela dell’integrità fisica del lavoratore, l’eventuale colpa di quest’ultimo non elimina la responsabilità civile dell’imprenditore (nella specie, per la tardiva dotazione di mezzi di contenimento della rumorosità delle attrezzature adoperate), la quale è esclusa solo nel caso di dolo del dipendente o di rischio elettivo genera-to da una attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso (Cass. 6-7-90, n. 7101).

 


Responsabilità del preposto:

  • Dal combinato disposto degli arti_ 2087 e 2051 cod. ciò si desume che il datore di lavoro non può essere considerato responsabile dei danni prodotti ai lavoratori dalle cose loro assegnate e solitamente usate per l’esecuzione della prestazione lavorativa qualora nell’evento dannoso, per i suoi caratteri di imprevedibilità e inevitabilità, siano rinvenibili gli estremi del caso fortuito, il quale, ai fini di escludere la presunzione iuris tantum di colpa per i danni cagionati dalle cose in custodia, deve essere inteso nella sua accezione più lata, comprensiva cioè della colpa del danneggiato e del fatto del terzo. (Fattispecie relativa alle lesioni riportate da una impiegata comunale per effetto del cedimento di una cerniera metallica e della conseguente rottura di un’anta di vetro della libreria, di recente fattura e di natura non insidiosa, che arredava il suo ufficio) (Cass. 2-2-99, n. 870).
  • Poiché gli obblighi che l’art. 2087 cod. ciò impone al datore di lavoro in tema di tutela delle condizioni di lavoro si estendono, nella fase dinamica dell’espletamento della prestazione, ai comportamenti necessari per prevenire possibili incidenti, per cui non è sufficiente il semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso causale, tuttavia l’imprenditore è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’esorbitanza, atipicità ed eccezionalità rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento. (Nella specie è stata cassata la sen-tenza di merito che non aveva motivato sull’incidenza, nella causazione dell’infortunio, del comportamento del lavoratore addetto al carico e scari-co dei materiali ed alla manutenzione dei mezzi di trasporto, il quale, nel tentativo di rimuovere un cavo elettrico rimasto incagliato nello stabilizzatore del camion, aveva inserito la mano nello stabilizzatore stesso senza accertarsi che il manovratore fermasse il mezzo) (Cass. 17-2-99, n. 1331).
  • Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell’integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell’infortunio che ne sia conseguito, e non può invocare il concorso di colpa del lavoratore, poiché egli ha il dovere di proteggere l’incolumità di quest’ultimo, nono-stante la sua imprudenza o negligenza, la quale viene ad assumere solo l’efficacia di mera occasione o modalità dell’iter produttivo dell’evento. (Fattispecie relativa ad infortunio mortale occorso ad un lavoratore a cui il superiore qualificato aveva ordinato di riparare una valvola posta sul fondo di una cisterna di una nave, senza segnalare la pericolosità dell’operazione nelle circostanze concrete, senza ordinare e controllare l’impiego di mascherine e autorespiratori e senza imporre la presenza di altri operatori) (Cass. 16-7-98, n. 6993).
  • Il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro a norma dell’art. 2087 cod. civ, rilevante anche in relazione alle condotte volontarie e di segno contrario del dipendente cui non sia opposto un adeguato controllo, è particolarmente intenso nei confronti del lavoratore di giovane età e professionalmente inesperto che sia addetto ad una macchina di particolare pericolosità. (Nella specie, era rimasto infortunato un apprendista addetto da pochissimi giorni ad una macchina con lama rotante) (Cass. 2-10-98, n. 9805).
  •  L’obbligo, incombente in capo al datore di lavoro ex artt. 4 del D.P.R. n. 547 del 1955 e 2087 cod. civ, di vigilare sulla osservanza da parte dei lavoratori • delle misure di sicurezza, non si estende fino a comprendere quello di impedire comportamenti anomali ed imprevedibili posti in essere in viola-zione delle norma di sicurezza, limitandosi il suo contenuto all’appresta-mento delle predette misure e di vigilanza sulla osservanza delle stesse, ed apparendo inesigibile un controllo personale di tutti i lavoratori (Cass. Sez. L, 23-5-2001, n. 7052). • Il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per • l’imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni l’eventuale concorso di colpa del lavoratore (Cass. 18-2-2004, n. 3213).

 

Punto sulla questione

II datore di lavoro deve garantire ai suoi dipendenti le condizioni di lavoro che ne tutelino l’integrità fisica e la personalità morale e predisporre misure più strettamente inerenti lo specifico tipo di attività esercitata qualora si tratti di lavoro con elementi di particolare pericolosità. D’altra parte la sua responsabilità è inversamente proporzionale alla pericolosità del lavoro delegato, con l’implicita accettazione del rischio da parte del prestatore di lavoro, Ciò non esime il datore di lavoro dall’obbligo di ovviare ai pericoli eliminabili con misure di prevenzione.

Anche i dipendenti hanno un obbligo: comportarsi secondo le regole di normale prudenza ed attenersi alle direttive del datore. In caso di violazione di tali nonne e di comportamento del prestatore caratterizzato da abnormità, inopinabilità ed eccezionalità, può configurarsi esonero da responsabilità del datore.

 

Il nostro Parere Giuridico

Il dipendente subisce un infortunio sul lavoro dopo aver utilizzato un macchinario cui non era addetto. Occorre quindi verificare se possa configurarsi una responsabilità datoriale sul punto. Ebbene il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell’atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento (Cass. 2152002, n. 7454).

Nella specie il dipendente si è infortunato nell’utilizzo di un macchinario cui non era addetto, ma comunque nello svolgimento delle sue incombenze. Non sembra quindi che ricorra quella condotta abnorme, eccezionale e del tutto atipica tale da escludere la responsabilità datoriale. Inoltre il comportamento, anche avventato del lavoratore, ma posto in essere mentre è dedito al lavoro esonera il datore da

 

responsabilità solo laddove questi abbia adempiuto a tutti gli obblighi imposti in tema di sicurezza sul lavoro, obblighi che mirano appunto ad evitare l’abnorme, imprevedibile e pertanto che il lavoratore per eseguire il proprio lavoro si avvalga di accorgimenti diversi da quelli imposti dalla legge o suggeriti dalla migliore ricerca (Cass. pen. 22101999, n. 12115). Nella specie il dipendente era un giovane assunto con contratto di formazione lavoro, quindi ancora inesperto, e non poteva ritenersi del tutto imprevedibile che egli si ponesse anche ad utilizzare un macchinario pericoloso senza conoscerne pienamente il funzionamento. Il comportamento del dipendente, per quanto negligente, è stato comunque posto in essere nell’ambito dell’attività lavorativa e quindi non vale ad escludere la responsabilità datoriale (Cass. 22101999, n. 12215).

Ciò posto, occorre verificare se sia eventualmente configurabile un concorso di responsabilità: ebbene anche sul punto la giurisprudenza è piuttosto rigorosa ed ha sostenuto che il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell’integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell’infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l’incolumità di questo nonostante la sua imprudenza e negligenza.

Ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui la condotta del lavoratore dipendente finisca per configurarsi nell’eziologia dell’evento dannoso come una mera modalità dell’iter produttivo del danno, tale condotta, proprio perché imposta in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, va addebitata al datore, il cui comportamento, concretizzantesi invece nella violazione di specifiche norme antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e nell’ordine di eseguire incombenze lavorative pericolose, funge da unico efficiente fattore causale dell’evento dannoso (Cass. 842002, n. 5024; Cass. 1822004, n. 3213).

Risulta decisiva ai fini del caso di specie:

  • Il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio oc-corso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l’imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per viola-zione delle relative prescrizioni l’eventuale concorso di colpa
    del lavoratore (Cass. 18-2-2004, n. 3213).


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