Infortunio in itinere nel pubblico impiego

L’incidente sul lavoro del dipendente pubblico – in itinere col mezzo proprio

Quando l’impiego di mezzi pubblici comporta un notevole dispendio di tempo per arrivare in ufficio e prevede di affrontare a piedi un tratto di strada a traffico intenso anche in orari serali, il dipendente può usare l’auto privata.

Pertanto, nel caso di infortunio in itinere sarà indennizzato direttamente dall’Inail come se si trattasse di un comune infortunio sul lavoro.

In ogni caso è necessario che, il lavoratore abbia cura di dimostrare il proprio diritto al risarcimento con idonee prove che attestino le lesioni riportate e, per quanto riguarda l’uso dell’auto privata, il fatto che i mezzi di trasporto pubblico comportino l’impiego di molto tempo per recarsi dall’abitazione all’ufficio. Inoltre spesso e sovente, molti paesi non hanno neanche il servizio pubblico a disposizione ovvero, pur se ci fosse gli orari di pullman non coincidono con quelli lavorativi.

Per esempio, sarà impossibile per un dipendente pubblico comunale andare a lavorare col mezzo pubblico se l’orario del pullman/bus è nettamente posticipato o anticipato rispetto all’orario di entrata e di uscito del dipendente pubblico.

Si potrebbe dimostrare altresì che l’uso di un autobus, ad esempio, costringerebbe il dipendente a percorrere a piedi un lungo tratto di strada a traffico intenso, per giunta anche in orari serali, ragion per cui il dipendente può usare l’auto privata.

infortunio in itinere, ossia “durante il tragitto Orbene in tutti questi casi si verifica l’ipotesi del c.d. infortunio in itinere e, il dipendente pubblico, sarà indennizzato direttamente dall’Inail come se si trattasse di un comune infortunio sul lavoro.

Il tribunale di Milano con sentenza n. 585/16. così ha deciso:<< si considera “in itinere” l’infortunio del lavoratore che usa l’auto perché l’autobus impiega troppo tempo ad arrivare in azienda>>.

L’infortunio in itinere

Ha diritto al risarcimento dell’ Inail il dipendente pubblico che subisce un incidente stradale nel tragitto da casa a lavoro, poiché il tempo impiegato per recarsi in azienda viene equiparato alla normale attività lavorativa e, di conseguenza, anche l’infortunio è come se fosse avvenuto sul posto di lavoro.

È quello che viene comunemente chiamato infortunio in itinere, ossia “durante il tragitto”. È necessario, però, che il rischio non sia stato provocato volontariamente dal danneggiato il quale, quindi, non deve aver corso rischi inutili, come la scelta di strade più impervie o lunghe.

Anche l’utilizzo dell’auto privata è consentito solo in casi eccezionali, quando cioè non sia ragionevole andare al lavoro a piedi o coi mezzi pubblici per via delle elevate distanze o delle concrete difficoltà (si pensi a una zona poco servita dai pullman). In questi casi, quindi, il danno non viene più coperto dall’Inail, ma – se l’automobilista non ha responsabilità – solo dalla compagnia di assicurazione per via della normale polizza rc auto.

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