Incentivi agli Uffici Pubblici per Incassare i Tributi Comunali

Incentivi agli Uffici Tributi


Dal IlSole24Ore si apprende che sono tornati gli incentivi al personale dei Comuni che si occupa del contrasto all’evasione dei tributi comunali, e in particolare dell’Imu e della Tari.

Lo prevede il nuovo comma 1091 della legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018).


La nuova incentivazione è strutturata in modo da lasciare pochi spazi di manovra alla discrezionalità comunale.

La prima condizione richiesta è che l’ente approvi nei termini di
legge tanto il bilancio di previsione tanto il rendiconto.

La fonte dell’incentivo è data dagli accertamenti emessi e riscossi per Imu e Tari, quindi nessun incentivo per gli accertamenti, che pur diventati definitivi per mancata impugnazione, non hanno portato in concreto
maggiori entrate per il Comune.


Le maggiori riscossioni derivanti dall’attività di accertamento devono risultare dal rendiconto.

Quindi oggetto dell’incentivo è, ad esempio, quanto riscosso nel 2018, così come certificato dal conto consuntivo che è approvato nel 2019.
In merito al collegamento “accertamento-riscossione” la norma non è cristallina, ma considerando la ratio della stessa, ovvero incentivare il personale che contrasta l’evasione dei tributi comunali, si ritiene che occorra dar rilevo alla riscossione realizzata nell’anno, anche se non derivante da accertamenti emessi in quell’anno.

Una diversa lettura, ovvero limitare l’incentivo agli atti di accertamenti emessi e incassati nel medesimo anno, sarebbe del tutto irragionevole, perché escluderebbe dagli incentivi gli accertamenti oggetto di rateizzazione, oppure gli accertamenti notificati da novembre, che sono normalmente incassati agli inizi dell’anno successivo.

Quello che conta è che la riscossione derivi da un accertamento emesso dall’ufficio tributi, indipendentemente dalla data di emissione dell’accertamento e quindi si ritiene che debba essere considerato anche quanto riscosso coattivamente.


Il nuovo incentivo presenta, a differenza di quelli previsti in passato, delle limitazioni, sia con riferimento all’ammontare complessivo sia con riferimento alle quote distribuibili ai dipendenti.

È, infatti, previsto che l’ammontare massimo del fondo incentivante non possa essere superiore al 5% di quanto riscosso in seguito ad accertamenti, e tale importo può essere destinato «al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del Dlgs 25 maggio 2017 numero 75».

Se la “fonte” dell’incentivo è data dall’Imu e dalla Tari, la destinazione non è vincolata, in quanto l’incentivazione riguarda il personale impiegato nel raggiungimento degli obietti del settore entrate, anche con riferimento alla partecipazione al contrasto dell’evasione dei tributi erariali.

In altri termini, al fondo incentivante partecipano tutti i dipendenti impiegati nel controllo dell’evasione tributaria, riguardante tutti i tributi comunali, e quindi anche Tosap, imposta di soggiorno, di pubblicità e così via.


Per quanto riguarda le risorse destinate al personale, queste vanno considerate al lordo degli oneri riflessi e dell’Irap a carico del Comune e comunque l’importo erogabile al singolo dipendente non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale.


Va anche evidenziato che la disposizione prevede che il fondo può essere utilizzato «limitatamente all’anno di riferimento», il che dovrebbe voler dire che se l’importo del 5% non è interamente distribuibile al personale, per i limiti sopra ricordati, il residuo non può essere traslato all’anno successivo.

Correttamente, considerando la ratio della norma, nessun incentivo può essere previsto quando l’attività di accertamento dell’evasione comunale è stata data in concessione a terzi.
Il Comune dovrà, infine, approvare uno specifico regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivo recupero evasione, la cui competenza è della giunta comunale, i sensi dell’articolo 48, comma 3 del Dlgs 267/2000.

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