INCARICHI A CONTRATTO NEGLI ENTI LOCALI – SEI DISOCCUPATO E VUOI LAVORARE NEL PUBBLICO IMPIEGO

NON SEI UN DIPENDENTE PUBBLICO, NON HAI MAI VINTO UN CONCORSO MA SEI IN POSSESSO DI COMPROVATA ESPERIENZA PLURIENNALE E SPECIFICA PROFESSIONALITA’ – ALLORA PUOI LAVORARE ANCHE TU NEL PUBBLICO IMPIEGO – FA LO STESSO!!

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267  “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”  all’art. 110 prevede la possibilità di offrire contratti

Incarichi a contratto

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato.
Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unita’.
Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui e’ prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva e comunque per almeno una unita’.
Negli altri enti, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell’ente arrotondando il prodotto all’unità superiore, o ad una unita’ negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unita’.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, puo’ essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato é risolto di diritto nel caso in cui l’ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell’incarico di cui all’articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

DOMANDA   – risposta –

 Chi sarà mai costui Uomo/Donna così altamente professionalizzato da sorpassare qualsivoglia concorso pubblico per titoli ed esami,  e trovarsi improvvisamente ad espletare mansioni dirigenziali nella Pubblica Amministrazione a scapito di tutti i dipendenti pubblici e statali italiani che hanno normalmente partecipato e vinto un concorso pubblico a tutti gli effetti?
Si può parlare anche di contratti ad indirizzo politico?
Nulla di strano lo prevede la norma.
        !!!E BASTA!!!

VANTAGGI E FAVORI PER CHI LAVORA CON L’ART. 110 DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI – LE SCORCIATOIE  NEL PUBBLICO IMPIEGO

Secondo i magistrati contabili, questi tipi di contratti hanno natura flessibile, sicché non risulta applicabile il divieto di assunzione introdotto dal comma 424 dell’articolo 1 della legge 190/2014 per consentire la prioritaria ricollocazione del personale provinciale in soprannumero destinatario delle procedure di mobilità, avendo ad oggetto esclusivamente le assunzioni a tempo indeterminato.
Relativamente alla durata del contratto di lavoro, non si applica il termine massimo di trentasei mesi, previsto dal d.lgs. 368/2001 per i contratti di lavoro a tempo determinato.
 
Un assaggio con dolce – consulta il bando di concorso pubblico: