IN COSA CONSISTE L’IMPRESA FAMILIARE?

L’impresa familiare

L’impresa familiare è finalizzata a tutelare quei rapporti di lavoro che si svolgono nell’ambito di un gruppo familiare composto dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado.

Essa riveste natura residuale o supplettiva, infatti sorge solo se le parti non abbiano regolato i rapporti dei lavoratori in modo differente. Necessita per la sua costituzione di una manifestazione di volontà espressa o tacita dei partecipanti, i quali devono essere muniti della qualità di coniuge, di parente entro il terzo grado o di affine entro il secondo grado.

L’impresa familiare è contraddistinta dall’assenza di un vincolo societario e dalla insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i familiari e la persona del capo riconosciuto dai partecipanti in forza della sua anzianità e/o del suo maggiore apporto all’impresa medesima).

Cessa di esistere, quando l’impresa nonostante il perdurare della qualità familiare, nel momento in cui interviene una manifestazione di volontà contraria a quella che ne determinò la costituzione.

L’istituto dell’impresa familiare presenta una struttura ed una organizzazione interna fondata sui principi e regole che posso così sintetizzare:

— ai partecipanti è riconosciuto, oltre ad un diritto di mantenimento e alla facoltà di partecipare agli utili e agli incrementi dell’azienda in corrispondenza alla qualità e quantità di lavoro prestato, anche un limitato potere decisionale in merito all’impiego degli utili e degli incrementi suddetti, alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa;

— occorre distinguere tra un aspetto interno, costituito dal rapporto associativo del gruppo familiare quanto alla regolamentazione dei vantaggi economici di ciascun componente e un aspetto esterno, ove ha rilevanza la figura del familiare-imprenditore, effettivo gestore dell’impresa, che assume in proprio i diritti e le obbligazioni nascenti dai rapporti con i terzi e risponde illimitatamente e solidalmente con i suoi beni personali, diversi da quelli comuni ed indivisi dell’intero gruppo, anch’essi oggetto della generica garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c. (tant’è che il fallimento di detto imprenditore non si estende automaticamente al semplice partecipante all’impresa familiare);

— è sancito il principio di parità uomo-donna in ambito lavorativo in applicazione del disposto di cui all’art. 37 Cost.

— il diritto di partecipazione può essere trasferito in via esclusiva a favore di altri familiari previo consenso di tutti gli altri partecipanti all’impresa;

— se cessa la collaborazione il relativo diritto può essere liquidato, al collaboratore o ai suoi eredi, in via monetaria;

— in caso di divisione dell’eredità del titolare o di trasferimento aziendale, sussiste, in capo ai partecipanti, un diritto di prelazione;

— è ammessa l’ipotesi di comunione tacita familiare solo nell’esercizio del lavoro agricolo e sempreché gli usi che la regolano, non siano in contrasto con la disciplina dell’impresa familiare.

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